CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13003/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Amady, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 489 per avere fatto uso di una patente di guida contraffatta esibita ai Carabinieri di Rodi all'atto del controllo. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, a Corte di appello non ha argomentato in alcun modo in ordine alle questioni poste con l'atto di appello; quanto alla falsità del documento si era infatti eccepito che in assenza di accertamento peritale le valutazioni rese dai carabinieri non potevano assurgere a valore di una verità !:;cientifica, tenuto conto che essi stessi dichiaravano in sede di esame dibattimentale che solo un occhio esperto avrebbe potuto rendersi conto della falsità; poteva essersi anche trattato di un errore di stampa commesso dagli uffici della motorizzazione senegalese. 2.2.Col secondo motivo deduce che si era inoltre eccepita l'invalidità del documento ai fini di un'abilitazione alla guida sui territorio nazionale alla stregua dell'articolo 135 del cod. strada; alla stregua della normativa vigente deve concludersi che se la patente senegalese fosse stata autentica non sarebbe stata comunque idonea ad abilitare alla guida, sicché, ricorrendo pertanto la fattispecie del reato impossibile per l'inesistenza dell'oggetto e l'impossibilità di arrecare una concreta offensività, si sarebbe dovuto comunque procedere all'assoluzione dell'imputato. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Entrambi i profili indicati in ricorso sono manifestamente infondati. Quanto al primo, la Corte di Appello ha evidenziato con congrua motivazione come le anomalie riscontrate dai verbalizzanti, dotati di competenze tecniche nella valutare la falsità del documento, fossero per loro evidenti al punto da non richiedere alcun accertamento specifico al riguardo, tant'è che il teste, marescallo [OSCURATO:PERSONA], affermava con assoluta certezza che la patente di guida in questione era falsa; a fronte di ciò non poteva prendersi in seria considerazione l'affermazione dell'imputato secondo cui nulla sapeva della falsità della patente conseguita in Senegal. E quanto alla falsità della patente conseguita in un paese extraeuropeo, condividendo quanto già osservato dal primo giudice, il giudice dell'impugnazione ha posto in evidenza come anche una tale patente, seppur valida per un solo anno dall'acquisizione della residenza in Italia, abilita alla guida nel paese straniero. L'impostazione seguita dalla Corte di appello è corretta. Ed invero, la falsificazione non grossolana della patente di guida apparentemente rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt.477 e 482 cod. pen., anche qualora non sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche in Italia, come fissate dagli artt. 135 e 136, Cod. strada (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 57004 del 27/09/2018, Rv. 274172 - 01), mentre l'uso di una siffatta patente falsa integra a sua volta il reato di cui all'art. 489 codice penale. Secondo il costante orientamento di questa Corte, sussiste il "falso innocuo" quando l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l'innocuità deve essere valutata non con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica e l'affidamento dei terzi (Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Rv. 261812; sez. 5 n. 8200 del 15/01/2018, Rv. 272419) E' evidente, nel caso di specie, che il documento di guida esibito dal ricorrente fosse pienamente idoneo ad ingannare la fede pubblica, non solo per la sua apparente corrispondenza - come già evidenziato - ad un documento genuino, ma in quanto il contenuto del titolo abilitativo alla guida contraffatto, esplicando concreti effetti sulla funzione documentale, non era affatto irrilevante ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio. La decisione è quindi in linea, come sottolinea il Procuratore Generale nella requisitoria scritta, con il consolidato principio, secondo il quale (Sez. 5, n. 30740 del 12/04/2019 Rv. 276922 - 01) in tema di reati contro la fede pubblica, la nozmone di uso di atto falso comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell'atto, con la conseguenza che ad integrare il reato è sufficiente la semplice esibizione del documento falso, quale che sia il significato che il soggetto intenda attribuire all'atto in esso contenuto (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato il reato di cui all'art. 489 cod. pen. dalla condotta del conducente di un autoveicolo che, nel corso di un c:ontrollo di polizia, aveva esibito un permesso internazionale di guida, risultato contraffatto, ritenendo l'irrilevanza dell'inidoneità di tale permesso a provare, in assenza di patente straniera, il possesso dell'abilitazione a guidare, e l'idoneità ad ingannare la fede pubblica, trattandosi di un certificato dotato di un proprio contenuto giuridico e probatorio, sia intrinseco, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di quanto in esso certificato, sia estrinseco, avendo potenziale rilievo autorizzatorio se abbinato ad un altro atto). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e