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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 dicembre 2022

Cassazione n. 27735/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 30 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Ancona revocava il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), che era stato concesso ad [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso Tribunale il 7 settembre 2022, per la pena detentiva che il condannato doveva scontare.

Il provvedimento revocatorio veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di Ancona in conseguenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si era reso ripetutamente inottemperante alle prescrizioni indicate nei punti 3 e 4 del programma trattamentale, che gli erano state imposte in sede di concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 47-ter Ord. pen., omettendo di recarsi presso il SERd di Macerata entro cinque giorni dall'inizio della misura alternativa e non presentandosi presso gli stessi uffici, nonostante fosse stato convocato, in tre occasioni.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca della detenzione domiciliare concessa al condannato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto delle difficoltà del ricorrente ad adempiere alle prescrizioni impostegli, non essendo in grado di recarsi presso il SERd competente nell'orario, compreso tra le ore 9 e le ore 11, in cui era stato autorizzato a uscire dalla propria abitazione.

A conferma della sua buona fede, il ricorrente ha rappresentato di avere presentato un'apposita richiesta al Magistrato di sorveglianza di Macerata, finalizzata a ottenere l'autorizzazione a uscire dalla sua abitazione alle ore 6.30, allo scopo di adempiere alle prescrizioni impostegli, recandosi presso il SERd competente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca della detenzione domiciliare, precedentemente concessa ad [OSCURATO:PERSONA] ex art. 47-ter Ord. pen., che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona nel rispetto delle emergenze processuali, tenuto conto della reiterazione delle infrazioni commesse dal condannato dopo la concessione della misura alternativa.

Nell'ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che il ricorrente - dopo che gli era stato concesso il beneficio penitenziario di cui all'art. 47-ter Ord. pen. - aveva manifestato un atteggiamento non collaborativo rispetto all'attuazione del programma trattamentale intrapreso, rendendosi ripetutamente inottemperante alle prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza di Ancona.

Si evidenziava, in proposito, che Barry non si conformava alle prescrizioni che gli erano state imposte in sede di concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 47-ter Ord. pen., omettendo di presentarsi presso il SERd entro cinque giorni dall'inizio della misura alternativa - decorrenti dal 7 settembre 2022 - e non presentandosi in tali uffici nonostante fosse stato convocato in tre distinte occasioni.

Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio negativo sul comportamento di Barry su una valutazione della sua personalità congrua e rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della valutazione del percorso rieducativo intrapreso dal condannato dopo la concessione di un beneficio penitenziario, è imprescindibile «la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, per valutare il comportamento di un soggetto che beneficia di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti successivi alla concessione del beneficio penitenziario, in funzione della valutazione prognostica del processo trattamentale intrapreso dal condannato.

Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica dell'istante, che è indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Ancona si esprimeva, correttamente, in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01).

3. In questa, univoca, cornice, deve rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento emesso l'1 ottobre 2022, veniva diffidato dal Magistrato di sorveglianza di Macerata dall'astenersi dal porre in essere ulteriori violazioni delle prescrizioni impostegli, ritenute incompatibili con il percorso di rieducazione intrapreso.

Invero, il contenuto degli obblighi gravanti sul ricorrente per effetto del programma trattamentale imposto in sede di concessione della detenzione domiciliare, con specifico riferimento alle prescrizioni indicate nei punti 3 e 4, erano stati chiariti al condannato in occasione del colloquio svolto presso l'UEPE di Macerata il 17 ottobre 2022.

L'inosservanza delle prescrizioni, quindi, assumeva un valore altamente sintomatico della pericolosità sociale di Barry e del suo comportamento scarsamente collaborativo, se non addirittura oppositivo, rispetto al programma trattamentale attivato nei suoi confronti.

Rispetto a tali condotte inottemperanti non assume un rilievo decisivo la richiesta avanzata al Magistrato di sorveglianza di Macerata di ottenere l'autorizzazione a uscire dalla sua abitazione alle ore 6.30, allo scopo di adempiere alle prescrizioni impostegli in relazione al percorso terapeutico non ancora intrapreso con il SERd.

La gravità e la reiterazione delle infrazioni comportamentali di Barry e la mancanza di collaborazione all'attuazione del percorso rieducativo che lo riguardava, dunque, erano espressive di un atteggiamento incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione concessagli dal Tribunale di sorveglianza di Ancona il 7 settembre 2022, rendendo evidente il rifiuto del ricorrente di accettare il processo funzionale al suo reinserimento sociale.

Tale atteggiamento, che appare connotato da pervicacia e si caratterizza per la sua natura oppositiva, imponeva la revoca del beneficio penitenziario concesso al condannato ex art. 47-ter Ord. pen., disposto nel rispetto di quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la revoca di una misura alternativa alla detenzione «pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479 - 01).

Pertanto, tenuto conto della gravità e della reiterazione delle condotte inottemperanti, il Tribunale di sorveglianza di Ancona evidenziava correttamente l'inidoneità della detenzione domiciliare concessa ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi cui dell'art. 47-ter Ord. pen., ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, imponendone la revoca.

4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 30 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Ancona revocava il beneficio penitenziario della detenzione domiciliare ex art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), che era stato concesso ad [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso Tribunale il 7 settembre 2022, per la pena detentiva che il condannato doveva scontare. Il provvedimento revocatorio veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza di Ancona in conseguenza del fatto che [OSCURATO:PERSONA] si era reso ripetutamente inottemperante alle prescrizioni indicate nei punti 3 e 4 del programma trattamentale, che gli erano state imposte in sede di concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 47-ter Ord. pen., omettendo di recarsi presso il SERd di Macerata entro cinque giorni dall'inizio della misura alternativa e non presentandosi presso gli stessi uffici, nonostante fosse stato convocato, in tre occasioni. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la revoca della detenzione domiciliare concessa al condannato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto delle difficoltà del ricorrente ad adempiere alle prescrizioni impostegli, non essendo in grado di recarsi presso il SERd competente nell'orario, compreso tra le ore 9 e le ore 11, in cui era stato autorizzato a uscire dalla propria abitazione. A conferma della sua buona fede, il ricorrente ha rappresentato di avere presentato un'apposita richiesta al Magistrato di sorveglianza di Macerata, finalizzata a ottenere l'autorizzazione a uscire dalla sua abitazione alle ore 6.30, allo scopo di adempiere alle prescrizioni impostegli, recandosi presso il SERd competente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per la revoca della detenzione domiciliare, precedentemente concessa ad [OSCURATO:PERSONA] ex art. 47-ter Ord. pen., che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona nel rispetto delle emergenze processuali, tenuto conto della reiterazione delle infrazioni commesse dal condannato dopo la concessione della misura alternativa. Nell'ordinanza impugnata, invero, venivano correttamente valutati gli elementi processuali risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziandosi che il ricorrente - dopo che gli era stato concesso il beneficio penitenziario di cui all'art. 47-ter Ord. pen. - aveva manifestato un atteggiamento non collaborativo rispetto all'attuazione del programma trattamentale intrapreso, rendendosi ripetutamente inottemperante alle prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza di Ancona. Si evidenziava, in proposito, che Barry non si conformava alle prescrizioni che gli erano state imposte in sede di concessione del beneficio penitenziario di cui all'art. 47-ter Ord. pen., omettendo di presentarsi presso il SERd entro cinque giorni dall'inizio della misura alternativa - decorrenti dal 7 settembre 2022 - e non presentandosi in tali uffici nonostante fosse stato convocato in tre distinte occasioni. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, pertanto, valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio negativo sul comportamento di Barry su una valutazione della sua personalità congrua e rispettosa della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui, ai fini della valutazione del percorso rieducativo intrapreso dal condannato dopo la concessione di un beneficio penitenziario, è imprescindibile «la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602 - 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, per valutare il comportamento di un soggetto che beneficia di una misura alternativa alla detenzione, non si può prescindere dal vaglio dei comportamenti successivi alla concessione del beneficio penitenziario, in funzione della valutazione prognostica del processo trattamentale intrapreso dal condannato. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica dell'istante, che è indispensabile per la formulazione di un giudizio sul suo reinserimento sociale, su cui, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza di Ancona si esprimeva, correttamente, in termini negativi (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993 - 01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01). 3. In questa, univoca, cornice, deve rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA], con provvedimento emesso l'1 ottobre 2022, veniva diffidato dal Magistrato di sorveglianza di Macerata dall'astenersi dal porre in essere ulteriori violazioni delle prescrizioni impostegli, ritenute incompatibili con il percorso di rieducazione intrapreso. Invero, il contenuto degli obblighi gravanti sul ricorrente per effetto del programma trattamentale imposto in sede di concessione della detenzione domiciliare, con specifico riferimento alle prescrizioni indicate nei punti 3 e 4, erano stati chiariti al condannato in occasione del colloquio svolto presso l'UEPE di Macerata il 17 ottobre 2022. L'inosservanza delle prescrizioni, quindi, assumeva un valore altamente sintomatico della pericolosità sociale di Barry e del suo comportamento scarsamente collaborativo, se non addirittura oppositivo, rispetto al programma trattamentale attivato nei suoi confronti. Rispetto a tali condotte inottemperanti non assume un rilievo decisivo la richiesta avanzata al Magistrato di sorveglianza di Macerata di ottenere l'autorizzazione a uscire dalla sua abitazione alle ore 6.30, allo scopo di adempiere alle prescrizioni impostegli in relazione al percorso terapeutico non ancora intrapreso con il SERd. La gravità e la reiterazione delle infrazioni comportamentali di Barry e la mancanza di collaborazione all'attuazione del percorso rieducativo che lo riguardava, dunque, erano espressive di un atteggiamento incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione concessagli dal Tribunale di sorveglianza di Ancona il 7 settembre 2022, rendendo evidente il rifiuto del ricorrente di accettare il processo funzionale al suo reinserimento sociale. Tale atteggiamento, che appare connotato da pervicacia e si caratterizza per la sua natura oppositiva, imponeva la revoca del beneficio penitenziario concesso al condannato ex art. 47-ter Ord. pen., disposto nel rispetto di quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la revoca di una misura alternativa alla detenzione «pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica, adeguata e non viziata» (Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479 - 01). Pertanto, tenuto conto della gravità e della reiterazione delle condotte inottemperanti, il Tribunale di sorveglianza di Ancona evidenziava correttamente l'inidoneità della detenzione domiciliare concessa ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi cui dell'art. 47-ter Ord. pen., ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, imponendone la revoca. 4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il
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