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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 05000/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ierlOsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ; Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 9 marzo 2022, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 14 febbraio 2022, con riferimento al delitto di cui agli artt. 110, 56 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 61-bis cod. pen. (capo 6).

Più specificamente è stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] il delitto di tentata importazione aggravata di sostanze stupefacenti, per avere, in concorso con gli altri soggetti indagati e con altre due persone, indicate come Parkinson e Ciki, queste ultime non compiutamente identificate, posto in essere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, atti idonei e diretti in modo inequivoco ad acquistare in Sudamerica un'ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, da occultare in un carico di terriccio importato in Italia, tramite società di comodo, stupefacente da custodirsi e raffinarsi presso un'azienda agricola all'uopo acquisita, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà; fatto commesso in Colombia, Panama, provincia di Roma e Latina, in epoca prossima al 14 gennaio 2019.

Dopo il richiamo del contenuto dell'ordinanza genetica, fatto integralmente proprio, il Tribunale - analizzate le questioni poste con la richiesta di riesame in tema di gravi indizi di colpevolezza, volte a dedurre la mancanza di prova del contestato tentativo, non essendo stati individuati il quantitativo, il luogo di approvvigionamento, il costo dell'operazione, nonché la serietà ed effettività degli atti preparatori, essendosi prospettata l'inverosimiglianza del prefigurato fallimento dell'operazione, a fronte del valore grandissimo di essa, per la mera mancanza di provvista relativa a 50.000,00/70.000,00 euro, ed essendosi addotta la configurabilità come mera connivenza compiacente della condotta ascritta all'indagato - non le ha ritenute fondate.

Alla base della ritenuta gravità indiziaria i giudici del riesame hanno posto, oltre all'esito dell'attività di controllo, soprattutto il patrimonio captativo già valutato nell'ordinanza genetica e dalla sua analisi hanno tratto la conclusione della partecipazione dell'indagato - quale sicuro e consapevole tramite dell'organizzata importazione dello stupefacente, del tipo cocaina - in fattispecie che è stata qualificata come tentativo punibile.

Avendo la richiesta di riesame svolto deduzioni anche in punto di esigenze cautelari, anche queste ultime sono state vagliate dal Tribunale, il quale ha conclusivamente affermato che la loro delibazione era stata correttamente svolta nel provvedimento applicativo e che per tutelarle era stata adottata, quale misura adeguata, quella autocustodiale, non sostituibile da altra meno afflittiva, a cagione dello spessore del periculum libertatis emerso.

2. Avverso tale ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento sulla scorta di tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., oltre che 24, 27 e 111 Cost., quanto all'addotto concorso dell'indagato nel reato contestato.

Rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa, il discorso giustificativo a base dell'ordinanza impugnata non ha individuato elementi di responsabilità che fossero esclusivamente utilizzabili a suo carico, tanto da ammettere che il prosieguo dell'attività tesa all'importazione dello stupefacente non aveva visto coinvolto il medesimo: e, in tal senso, era soltanto apparente la motivazione volta a escludere la desistenza volontaria dell'indagato dal tentativo di importazione contestato.

D'altro canto, la mole di conversazioni intercettate con riguardo all'importazione e al trasporto degli stupefacenti, prima e dopo l'episodio in esame, vedeva estraneo l'indagato e, anche in ordine al tentativo oggetto di contestazione, i contatti a cui egli avrebbe partecipato non avevano registrato riferimenti allo stupefacente, dato che egli si era limitato a fare il richiesto sondaggio senza palesare nessuna intraprendenza criminale e, soprattutto, senza che tale sondaggio potesse considerarsi un atto univoco e idoneo alla prefigurata operazione di importazione.

2.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 56, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., con corrispondente carenza e contraddittorietà della motivazione.

Nell'ordinanza, sostiene la difesa, viene citata una sola conversazione potenzialmente a carico di [OSCURATO:PERSONA] per poi prendersi atto che non erano sussistenti indizi sufficienti per configurarne l'appartenenza all'associazione, mentre poi l'accusa inerente al tentativo di cui si tratta era stata elevata sulla sola base di elementi ascrivibili alla "droga parlata", valutati senza il conseguente, necessario rigore, non essendo presente nelle conversazioni analizzate un solo passaggio da cui potesse desumersi la consapevolezza dell'indagato della sostanza stupefacente oggetto dell'operazione e del ruolo a lui riservato, al di là della citata attività di sondaggio.

L'avere obliterato l'assenza di riscontri oggettivi e l'aver trascurato le sollecitazioni difensive a esaminare in modo congiunto i tentativi di importazione di cui ai capi 5) e 6), ritenuti sorretti dalla stessa base di fatto, avrebbero precluso al Tribunale di avvedersi che il secondo - rispetto al primo - era 3 t,i/ connotato da riferimenti soltanto fumosi e generici, determinando la decisiva carenza motivazionale sui gravi indizi a carico dell'indagato.

Si segnala come significativo in tal senso il rilievo che il Tribunale ha mutato la ricostruzione del fatto collocando, al contrario del Giudice per le indagini preliminari, la trattativa finalizzata a opzionare la sostanza stupefacente in tempo antecedente al periodo di captazione, ma ciò - argomenta la difesa - sta a significare che le intercettazioni non dimostrano che si stesse organizzando con mezzi idonei l'acquisto della cocaina: in sostanza, il primo giudice aveva sostenuto che la trattativa era naufragata per mancanza di accordo, mentre il Tribunale ha collocato in epoca antecedente il raggiungimento dell'accordo, con l'effetto conclusivo che la misura cautelare si rivela fondata su una mera ipotesi priva di riscontro, indimostrata essendo la contiguità di [OSCURATO:PERSONA] all'altra articolazione facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] e soltanto supposte essendo restate la partecipazione del medesimo alle attività preparatorie e la configurazione del suo ruolo nella fase di organizzazione del trasporto dello stupefacente, a nulla rilevando la sua scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere.

2.3. Con il terzo motivo vengono prospettati la violazione degli artt. 125, 192, 273, 274, 309, 546 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., e il corrispondente vizio di motivazione, anche per travisamento delle prove, in merito alla valutazione delle esigenze cautelari e alla correlativa applicazione degli arresti domiciliari.

La difesa evidenzia che l'analisi del Tribunale sull'argomento si è esaurita nella valutazione della gravità del reato, senza considerare in modo effettivo il profilo della personalità dell'indagato, esente da pregiudizi penali e, in ogni caso, non coinvolto da accuse di natura penale da un tempo significativo, sicché i giudici del riesame hanno finito per confondere la gravità del fatto con l'attualità del pericolo di recidiva, senza verificare se sussisteva l'alta probabilità che a [OSCURATO:PERSONA] si presentasse l'occasione per compiere altri delitti della stessa specie.

In siffatta prospettiva, il ricorrente lamenta l'assenza nell'analisi che contraddistingue il provvedimento impugnato del giudizio sull'attualità e concretezza dell'addotto periculum, le deduzioni in esso svolte essendo formulate - peraltro in costanza del segnalato intervallo fra il fatto per cui si procede e l'ordinanza applicativa - in termini solo congetturali e di mera verosimiglianza.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, osservando che essa non ha scalfita il ragionamento svolto dal Tribunale sulla base di un solido quadro indiziario nel quale figurano, non una, ma svariate conversazioni captate, contenenti seri elementi a carico dell'indagato, con correlativa adeguatezza della misura cautelare applicata.[OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione non merita di essere accolta.

2. La compiuta analisi dei primi due motivi di impugnazione - da trattarsi congiuntamente, siccome essi sono complessivamente volti a contestare la configurabilità del tentativo di importazione e a dedurre l'assenza di gravità indiziaria in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione della fattispecie - deve muovere dalla considerazione che i giudici del riesame hanno ritenuto gravemente indizianti per l'indagato, non soltanto un'episodica captazione, quella relativa alla conversazione del 5 maggio 2019, ma anche diverse altre, specificamente enumerate, fra cui quella del 16 febbraio 2019, nonché i dati scaturenti dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento di cui era stato dato conto nel provvedimento applicativo.

In particolare, l'analisi del complessivo quadro emergente dalle conversazioni intercorse fra i soggetti direttamente coinvolti nell'operazione descritta nell'imputazione provvisoria ha condotto il Tribunale a evidenziare che l'operazione stessa appariva essere stata oggetto di un accordo di cessione, condizionato sospensivamente al reperimento da parte degli acquirenti dalla società deputata a veicolare l'importazione della droga; era, in tal senso, risultato acclarato quanto meno che l'ingente quantitativo di droga era stato loro assicurato dai fornitori colombiani, con l'effetto che essi si stavano prodigando a organizzare, con costi notevoli, il trasporto di quella quantità di droga.

Acclarato ciò, i giudici del riesame hanno ritenuto confortata dalla necessaria gravità indiziaria la tesi, sviluppata nell'ordinanza genetica, dell'avvenuto raggiungimento dello stadio del tentativo punibile: tale approdo è stato dal Tribunale riconnesso anche all'individuazione, prima, in [OSCURATO:PERSONA] (detta Daniela) e, poi, nel coindagato [OSCURATO:PERSONA] dei soggetti che avrebbero dovuto perfezionare l'importazione mediante lo spedizioniere doganale, snodo rispetto al quale - e in tal senso è risultata coinvolta la sfera personale dell'indagato - proprio i due dirigenti dell'associazione e organizzatori del trasporto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano reclutato [OSCURATO:PERSONA] - non proponendogli un'ordinaria transazione commerciale, ma - istruendolo sotto quale falso nome avrebbe dovuto presentarsi all'imprenditrice Mannelli per simulare l'interesse all'acquisto del terriccio per caldaie da pellet, in cui avrebbe dovuto essere occultata la cocaina.

E' stato poi accertato che, all'esito di tale intesa, [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente contattato l'imprenditrice Mannelli ripetendole pedissequamente quanto indicatogli dagli organizzatori e poi aveva riferito a Spanò dell'esito dell'incontro: fase che aveva già ricostruito l'ordinanza genetica sulla scorta delle intercettazioni del 23 marzo 2019, dato dal quale anche i giudici del riesame hanno tratto la conclusione della consapevole e volontaria partecipazione dell'indagato all'operazione, corroborata dai contatti che lo avevano visto attivamente presente, con sua diretta interlocuzione su aspetti sensibili della transazione criminale in corso.

È stato conseguente, una volta ricostruita, sulla scorta di tutti i dati analizzati, la fattispecie in modo unitario, ascrivere anche il prosieguo del medesimo tentativo - volto a perseguire (in modo definito caparbio da giudici della cautela) l'effettuazione del trasporto della stessa sostanza stupefacente - alla consapevole condotta del medesimo nucleo di indagati, in ragione della motivata unicità della fattispecie concorsuale in esame.

Pertanto, sebbene negli elementi ricognitivi della fase successiva il nome di [OSCURATO:PERSONA] non sia risultato emerso in modo espresso, il delitto tentato sub 6 è stato unitariamente configuratWed è stato ascritto anche all'indagato, seconda il dettagliato iter specificato nel provvedimento.

2.1. Questo essendo il quadro argomentativo offerto nel provvedimento impugnato, non è fondata, quanto alla natura delle fonti di prova, la prospettazione difensiva inerente all'impropria enfatizzazione delle evidenze captative, per sé considerate.

Invero, alla luce dei dati esposti e delle argomentazioni poste a loro sostegno dal Tribunale, deve osservarsi che i giudici del riesame non hanno decampato dal principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, ivi incluse quelle alle quali non abbia partecipato l'indagato, possono costituire fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza bisogno di riscontri esterni, o avere natura indiziaria, richiedendo, in tal caso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 02).

2.2. In ordine, poi, all'obiezione sollevata dal ricorrente circa l'indeterminatezza della fattispecie e alla sua indistinta valutazione rispetto alla diversa accusa relativa all'altro delitto di tentata importazione di cui al capo 5), essa neanche si rivela fondata, in quanto i giudici del riesame hanno recepito l'inquadramento dato ai due diversi episodi nell'ordinanza genetica in cui è stato precisato che il gruppo, dopo l'importazione di circa 258 kg di cocaina fornita dai narcotrafficanti colombiani avvenuta con l'occultamento della droga nel carbone (operazione oggetto della contestazione di cui al capo 3), aveva pianificato due nuove, progressive importazioni dalla Colombia e da Panama, l'una, riguardante un quantitativo di circa 500 kg di cocaina, collocata temporalmente nel periodo definito in quello immediatamente antecedente al 28 novembre 2018, l'altra - successiva - afferente a un ulteriore e ingente quantitativo della medesima sostanza, verificatasi fino all'epoca prossima al 14 gennaio 2019.

Anche per tali operazioni criminali era stata individuata la suddivisione dei ruoli tra i compartecipi in modo eguale a quanto era emerso per il fatto di cui al capo 3); Madaffari aveva coordinato le operazioni, assicurandosi 4 kg di cocaina a prezzo quasi pari a quello di acquisto dai narcotrafficanti; Spanò aveva svolto un compito direttivo; Schinzari aveva curato i rapporti con i colombiani recandosi direttamente in Colombia e Kowalsky aveva fatto altrettanto con i panamensi; poi, gli indagati si erano dedicati alla ricerca della società che avrebbe compiuto l'importazione dello stupefacente, interrogandosi circa l'affidabilità di [OSCURATO:PERSONA] di cui temevano un nuovo ripensamento come già era avvenuto in precedenza, e di [OSCURATO:PERSONA].

Allo stato delle evidenze rilevanti in sede cautelare, la duplicità e la giuridica autonomia delle operazioni e dei relativi episodi criminosi si profila, pertanto, sufficientemente spiegata.

2.3. Nemmeno può essere condivisa la censura mossa del ricorrente in merito al mutamento della ricostruzione del fatto che avrebbe compiuto il Tribunale collocando la trattativa finalizzata a opzionare la sostanza stupefacente in tempo antecedente al periodo di captazione.

I gangli essenziali dell'episodio fattuale enucleati nell'ordinanza genetica risultano recepiti nell'ordinanza impugnata, con l'individuazione dell'operazione pianificata per raggiungere l'obiettivo costituito dall'importazione di una partita di cocaina di notevole valore, che aveva visto Kowalsky e Schinzari recarsi all'estero per verificare in loco la fattibilità della transazione, mentre era avvenuta l'attivazione a Panama dei lavori di rimessaggio dell'imbarcazione destinata al trasporto della droga, lavori poi interrotti soltanto quando il finanziamento dell'operazione era venuto meno, Madaffari e Spanò individuare Mannelli per affidare alla di lei società la relativa importazione e incaricare [OSCURATO:PERSONA] di simulare il suo interesse all'acquisto del materiale, nonché [OSCURATO:PERSONA] contattare la suddetta imprenditrice in precisa esecuzione delle indicazioni impartite da Madaffari e Spanò.

L'avanzato stadio della vicenda acquisitiva e gli elementi ritenuti acclarati, a livello della gravità indiziaria, dal Tribunale si profilano legittimare, sul piano della configurazione della fattispecie, la qualificazione del fatto come tentativo di importazione di sostanze stupefacente: si ritiene, invero, integrare il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea e univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita a una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Fortuzi, Rv. 278484 - 01; Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272446 - 01).

Immutati i cardini fattuali dell'episodio non rileva decisivamente in questa sede che nell'ordinanza impugnata si sia qualificato in modo denunciato come alquanto diverso da quanto aveva fatto il primo giudice il reato, per essere stato individuato nelle fasi della trattativa e dell'intesa prodromica un accordo con funzione traslativa sottoposto alla condizione sospensiva dell'individuazione della società adatta a portare a termine l'operazione di importazione mascherata dello stupefacente.

Se, d'altro canto, restano non modificati gli elementi di fatto, non è precluso al tribunale di riesame l'intervento modificato sulla qualificazione giuridica, nel senso che il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto, fermo restando che l'eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale (Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, P., Rv. 279211 - 02).

Precisato ciò, deve allora concludersi che, inquadrato il tentativo di importazione come lo svolgimento di serie e concrete trattative, univocamente dirette a conseguire seriamente il reciproco consenso per l'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale, il quadro emerso - per come analizzato e valutato nel provvedimento impugnato - non risulta affatto connotato dalla genericità denunciata dal ricorrente.

2.4. Anche il profilo dell'addotta inverosimiglianza della mancata conclusione dell'affare per la mancanza di poche migliaia di euro appare essere stato congruamente contrastato dal ragionamento esposto nell'ordinanza impugnata: il Tribunale ha, in particolare, segnalato, per un verso, che l'argomento avrebbe dovuto riferirsi all'altra fattispecie parallela (quella relativa al tentativo di cui al capo 5) e, per altro verso, che l'obiezione non era condivisibile sotto il profilo logico: più precisamente, è stato osservato che il gruppo organizzato da Madaffari, in questa come in altre fattispecie, si interessava dell'importazione partecipandovi in percentuale, sicché le questioni del costo della cocaina e, quindi, le relative determinazioni in tema di corrispettivo non erano poste a carico soltanto della relativa compagine, con conseguente articolazione degli effetti provocati dall'emersa indisponibilità parziale all'investimento (da parte di soggetti diversi dal gruppo suindicato).

2.5. Versata nella valutazione alternativa di merito - non consentita in questa sede in presenza di una congrua e coerente motivazione a fondamento del provvedimento impugnato - è, infine, la contestazione del contributo causalmente efficiente annesso alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]: la sua rilevanza e la consapevolezza della relativa prestazione da parte dell'indagato sono state specificamente e coerentemente giustificate dal Tribunale, sulla scorta degli elementi indiziari di univoca valenza già segnalati.

In tal senso, anche l'elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza e dalla volontà di [OSCURATO:PERSONA] di prendere parte all'operazione, con il ruolo di contatto, espletato su incarico dei maggiorenti Madaffari e Spanò, con l'imprenditore che avrebbe dovuto importare il terriccio commisto alla droga, risulta lumeggiato in modo sufficientemente concreto, soprattutto alla stregua delle captazioni riferite e valutate dai giudici della cautela.

2.6. Tutto ciò posto, giova ribadire che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge oppure la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, senza poter intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì controllando se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificando la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull'argomento Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01).

Alla stregua delle svolte considerazioni, i primi due motivi si rivelano, nel loro complesso, infondati, oltre che, per la parte inerente alle contestazioni di merito, volti a sollecitare una rivalutazione non ammissibile.

Per tale ragione essi non vanno accolti.

3. Trascorrendo all'esame del terzo motivo, è da premettere che il Tribunale, analizzata e ritenuta la gravità indiziaria, ha considerato sussistenti le esigenze cautelari individuate nell'ordinanza applicativa.È stato, in particolare, evidenziato che il periodo trascorso dall'epoca del fatto non poteva reputarsi rilevante, in relazione alla gravità della condotta e al collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con gli ambienti criminali dediti al narcotraffico dalla stessa implicata: quindi, non poteva considerarsi scemata la capacità criminale palesata dall'indagato.

In tale prospettiva, i giudici del riesame hanno anche escluso che misure cautelari non custodiali potessero costituire un valido deterrente, in quanto soltanto il regime detentivo - in questo caso autocustodiale - avrebbe potuto garantire l'isolamento dell'indagato dai succitati ambienti delinquenziali e dal conseguente vulnus alle esigenze suddette, di natura eminentemente specialpreventiva.

3.1. Non si rilevano valutazioni erronee in diritto in merito all'attualità del pericolo di specifica recidiva, giacché esso deve reputarsi sussistente ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate: il relativo giudizio non richiede, quindi, la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede, sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085 - 01).

In particolare, deve sottolinearsi che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a fronteggiare (arg. ex Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 - 01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122 - 01).

In tale prospettiva, per la delibazione propria di questa sede, la censura formulata dall'impugnante in tema di inadeguata valutazione degli indicatori rilevanti alla stregua del quadro normativo suindicato - a fronte dell'assunto del Tribunale, sorretto da motivazione sufficiente, idonea a resistere alla critica difensiva - non può ricevere favorevole vaglio e va ritenuta infondata.3.2.

Nemmeno può considerarsi fondata la censura volta a dedurre, nella sostanza, la sproporzione per eccesso della misura cautelare adottata rispetto alla portata dell'accusa.

Se è assodato che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera (ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen.) come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momento della scelta e dell'adozione del provvedimento coercitivo, sia nel corso di tutta la durata di operatività dello stesso, si profila, in riferimento alla fattispecie delibata, sfornita di agganci concreti la prospettazione del ricorrente lì dove ne assume la violazione muovendo da un'apodittica sottostima del ruolo da lui rivestito nel contesto deviante che ha dato materia alla fattispecie di tentata importazione di sostanza stupefacente contestatagli e dalla corrispondente proposta di annettere contraria, determinante - ma, allo stato, motivatamente negata dai giudici del merito cautelare - valorizzazione agli ulteriori fattori, quali l'assenza di pendenze a suo carico da tempo significativo.

Incensurabile appare, pertanto, la conclusione raggiunta dai giudici del riesame nel senso che soltanto gli arresti domiciliari, non misure meno afflittive, hanno integrato una cautela idonea a impedire che [OSCURATO:PERSONA], riprendendo i contatti con gli ambienti criminali da lui già frequentati, dia seguito all'attività criminosa del tipo di quella oggetto di contestazione in questa sede.

3.3. Nel loro insieme, i richiamati argomenti costituiscono l'esito di un apprezzamento del giudice del merito basato su un'analisi delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato congrua e tale da non palesare illogicità evidenti, stante la coerenza dell'apprezzamento in esame con il fine giustificativo del provvedimento.

Il motivo risulta, quindi, privo di pregio giuridico.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ierlOsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] ; Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore: E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 9 marzo 2022, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato l'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 14 febbraio 2022, con riferimento al delitto di cui agli artt. 110, 56 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 61-bis cod. pen. (capo 6). Più specificamente è stato contestato a [OSCURATO:PERSONA] il delitto di tentata importazione aggravata di sostanze stupefacenti, per avere, in concorso con gli altri soggetti indagati e con altre due persone, indicate come Parkinson e Ciki, queste ultime non compiutamente identificate, posto in essere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, atti idonei e diretti in modo inequivoco ad acquistare in Sudamerica un'ingente quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, da occultare in un carico di terriccio importato in Italia, tramite società di comodo, stupefacente da custodirsi e raffinarsi presso un'azienda agricola all'uopo acquisita, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà; fatto commesso in Colombia, Panama, provincia di Roma e Latina, in epoca prossima al 14 gennaio 2019. Dopo il richiamo del contenuto dell'ordinanza genetica, fatto integralmente proprio, il Tribunale - analizzate le questioni poste con la richiesta di riesame in tema di gravi indizi di colpevolezza, volte a dedurre la mancanza di prova del contestato tentativo, non essendo stati individuati il quantitativo, il luogo di approvvigionamento, il costo dell'operazione, nonché la serietà ed effettività degli atti preparatori, essendosi prospettata l'inverosimiglianza del prefigurato fallimento dell'operazione, a fronte del valore grandissimo di essa, per la mera mancanza di provvista relativa a 50.000,00/70.000,00 euro, ed essendosi addotta la configurabilità come mera connivenza compiacente della condotta ascritta all'indagato - non le ha ritenute fondate. Alla base della ritenuta gravità indiziaria i giudici del riesame hanno posto, oltre all'esito dell'attività di controllo, soprattutto il patrimonio captativo già valutato nell'ordinanza genetica e dalla sua analisi hanno tratto la conclusione della partecipazione dell'indagato - quale sicuro e consapevole tramite dell'organizzata importazione dello stupefacente, del tipo cocaina - in fattispecie che è stata qualificata come tentativo punibile. Avendo la richiesta di riesame svolto deduzioni anche in punto di esigenze cautelari, anche queste ultime sono state vagliate dal Tribunale, il quale ha conclusivamente affermato che la loro delibazione era stata correttamente svolta nel provvedimento applicativo e che per tutelarle era stata adottata, quale misura adeguata, quella autocustodiale, non sostituibile da altra meno afflittiva, a cagione dello spessore del periculum libertatis emerso. 2. Avverso tale ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso chiedendone l'annullamento sulla scorta di tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., oltre che 24, 27 e 111 Cost., quanto all'addotto concorso dell'indagato nel reato contestato. Rispetto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa, il discorso giustificativo a base dell'ordinanza impugnata non ha individuato elementi di responsabilità che fossero esclusivamente utilizzabili a suo carico, tanto da ammettere che il prosieguo dell'attività tesa all'importazione dello stupefacente non aveva visto coinvolto il medesimo: e, in tal senso, era soltanto apparente la motivazione volta a escludere la desistenza volontaria dell'indagato dal tentativo di importazione contestato. D'altro canto, la mole di conversazioni intercettate con riguardo all'importazione e al trasporto degli stupefacenti, prima e dopo l'episodio in esame, vedeva estraneo l'indagato e, anche in ordine al tentativo oggetto di contestazione, i contatti a cui egli avrebbe partecipato non avevano registrato riferimenti allo stupefacente, dato che egli si era limitato a fare il richiesto sondaggio senza palesare nessuna intraprendenza criminale e, soprattutto, senza che tale sondaggio potesse considerarsi un atto univoco e idoneo alla prefigurata operazione di importazione. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione degli artt. 56, 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., con corrispondente carenza e contraddittorietà della motivazione. Nell'ordinanza, sostiene la difesa, viene citata una sola conversazione potenzialmente a carico di [OSCURATO:PERSONA] per poi prendersi atto che non erano sussistenti indizi sufficienti per configurarne l'appartenenza all'associazione, mentre poi l'accusa inerente al tentativo di cui si tratta era stata elevata sulla sola base di elementi ascrivibili alla "droga parlata", valutati senza il conseguente, necessario rigore, non essendo presente nelle conversazioni analizzate un solo passaggio da cui potesse desumersi la consapevolezza dell'indagato della sostanza stupefacente oggetto dell'operazione e del ruolo a lui riservato, al di là della citata attività di sondaggio. L'avere obliterato l'assenza di riscontri oggettivi e l'aver trascurato le sollecitazioni difensive a esaminare in modo congiunto i tentativi di importazione di cui ai capi 5) e 6), ritenuti sorretti dalla stessa base di fatto, avrebbero precluso al Tribunale di avvedersi che il secondo - rispetto al primo - era 3 t,i/ connotato da riferimenti soltanto fumosi e generici, determinando la decisiva carenza motivazionale sui gravi indizi a carico dell'indagato. Si segnala come significativo in tal senso il rilievo che il Tribunale ha mutato la ricostruzione del fatto collocando, al contrario del Giudice per le indagini preliminari, la trattativa finalizzata a opzionare la sostanza stupefacente in tempo antecedente al periodo di captazione, ma ciò - argomenta la difesa - sta a significare che le intercettazioni non dimostrano che si stesse organizzando con mezzi idonei l'acquisto della cocaina: in sostanza, il primo giudice aveva sostenuto che la trattativa era naufragata per mancanza di accordo, mentre il Tribunale ha collocato in epoca antecedente il raggiungimento dell'accordo, con l'effetto conclusivo che la misura cautelare si rivela fondata su una mera ipotesi priva di riscontro, indimostrata essendo la contiguità di [OSCURATO:PERSONA] all'altra articolazione facente capo ad [OSCURATO:PERSONA] e soltanto supposte essendo restate la partecipazione del medesimo alle attività preparatorie e la configurazione del suo ruolo nella fase di organizzazione del trasporto dello stupefacente, a nulla rilevando la sua scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere. 2.3. Con il terzo motivo vengono prospettati la violazione degli artt. 125, 192, 273, 274, 309, 546 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost., e il corrispondente vizio di motivazione, anche per travisamento delle prove, in merito alla valutazione delle esigenze cautelari e alla correlativa applicazione degli arresti domiciliari. La difesa evidenzia che l'analisi del Tribunale sull'argomento si è esaurita nella valutazione della gravità del reato, senza considerare in modo effettivo il profilo della personalità dell'indagato, esente da pregiudizi penali e, in ogni caso, non coinvolto da accuse di natura penale da un tempo significativo, sicché i giudici del riesame hanno finito per confondere la gravità del fatto con l'attualità del pericolo di recidiva, senza verificare se sussisteva l'alta probabilità che a [OSCURATO:PERSONA] si presentasse l'occasione per compiere altri delitti della stessa specie. In siffatta prospettiva, il ricorrente lamenta l'assenza nell'analisi che contraddistingue il provvedimento impugnato del giudizio sull'attualità e concretezza dell'addotto periculum, le deduzioni in esso svolte essendo formulate - peraltro in costanza del segnalato intervallo fra il fatto per cui si procede e l'ordinanza applicativa - in termini solo congetturali e di mera verosimiglianza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, osservando che essa non ha scalfita il ragionamento svolto dal Tribunale sulla base di un solido quadro indiziario nel quale figurano, non una, ma svariate conversazioni captate, contenenti seri elementi a carico dell'indagato, con correlativa adeguatezza della misura cautelare applicata.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione non merita di essere accolta. 2. La compiuta analisi dei primi due motivi di impugnazione - da trattarsi congiuntamente, siccome essi sono complessivamente volti a contestare la configurabilità del tentativo di importazione e a dedurre l'assenza di gravità indiziaria in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione della fattispecie - deve muovere dalla considerazione che i giudici del riesame hanno ritenuto gravemente indizianti per l'indagato, non soltanto un'episodica captazione, quella relativa alla conversazione del 5 maggio 2019, ma anche diverse altre, specificamente enumerate, fra cui quella del 16 febbraio 2019, nonché i dati scaturenti dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento di cui era stato dato conto nel provvedimento applicativo. In particolare, l'analisi del complessivo quadro emergente dalle conversazioni intercorse fra i soggetti direttamente coinvolti nell'operazione descritta nell'imputazione provvisoria ha condotto il Tribunale a evidenziare che l'operazione stessa appariva essere stata oggetto di un accordo di cessione, condizionato sospensivamente al reperimento da parte degli acquirenti dalla società deputata a veicolare l'importazione della droga; era, in tal senso, risultato acclarato quanto meno che l'ingente quantitativo di droga era stato loro assicurato dai fornitori colombiani, con l'effetto che essi si stavano prodigando a organizzare, con costi notevoli, il trasporto di quella quantità di droga. Acclarato ciò, i giudici del riesame hanno ritenuto confortata dalla necessaria gravità indiziaria la tesi, sviluppata nell'ordinanza genetica, dell'avvenuto raggiungimento dello stadio del tentativo punibile: tale approdo è stato dal Tribunale riconnesso anche all'individuazione, prima, in [OSCURATO:PERSONA] (detta Daniela) e, poi, nel coindagato [OSCURATO:PERSONA] dei soggetti che avrebbero dovuto perfezionare l'importazione mediante lo spedizioniere doganale, snodo rispetto al quale - e in tal senso è risultata coinvolta la sfera personale dell'indagato - proprio i due dirigenti dell'associazione e organizzatori del trasporto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano reclutato [OSCURATO:PERSONA] - non proponendogli un'ordinaria transazione commerciale, ma - istruendolo sotto quale falso nome avrebbe dovuto presentarsi all'imprenditrice Mannelli per simulare l'interesse all'acquisto del terriccio per caldaie da pellet, in cui avrebbe dovuto essere occultata la cocaina. E' stato poi accertato che, all'esito di tale intesa, [OSCURATO:PERSONA] aveva effettivamente contattato l'imprenditrice Mannelli ripetendole pedissequamente quanto indicatogli dagli organizzatori e poi aveva riferito a Spanò dell'esito dell'incontro: fase che aveva già ricostruito l'ordinanza genetica sulla scorta delle intercettazioni del 23 marzo 2019, dato dal quale anche i giudici del riesame hanno tratto la conclusione della consapevole e volontaria partecipazione dell'indagato all'operazione, corroborata dai contatti che lo avevano visto attivamente presente, con sua diretta interlocuzione su aspetti sensibili della transazione criminale in corso. È stato conseguente, una volta ricostruita, sulla scorta di tutti i dati analizzati, la fattispecie in modo unitario, ascrivere anche il prosieguo del medesimo tentativo - volto a perseguire (in modo definito caparbio da giudici della cautela) l'effettuazione del trasporto della stessa sostanza stupefacente - alla consapevole condotta del medesimo nucleo di indagati, in ragione della motivata unicità della fattispecie concorsuale in esame. Pertanto, sebbene negli elementi ricognitivi della fase successiva il nome di [OSCURATO:PERSONA] non sia risultato emerso in modo espresso, il delitto tentato sub 6 è stato unitariamente configuratWed è stato ascritto anche all'indagato, seconda il dettagliato iter specificato nel provvedimento. 2.1. Questo essendo il quadro argomentativo offerto nel provvedimento impugnato, non è fondata, quanto alla natura delle fonti di prova, la prospettazione difensiva inerente all'impropria enfatizzazione delle evidenze captative, per sé considerate. Invero, alla luce dei dati esposti e delle argomentazioni poste a loro sostegno dal Tribunale, deve osservarsi che i giudici del riesame non hanno decampato dal principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni, ivi incluse quelle alle quali non abbia partecipato l'indagato, possono costituire fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza bisogno di riscontri esterni, o avere natura indiziaria, richiedendo, in tal caso, i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 02). 2.2. In ordine, poi, all'obiezione sollevata dal ricorrente circa l'indeterminatezza della fattispecie e alla sua indistinta valutazione rispetto alla diversa accusa relativa all'altro delitto di tentata importazione di cui al capo 5), essa neanche si rivela fondata, in quanto i giudici del riesame hanno recepito l'inquadramento dato ai due diversi episodi nell'ordinanza genetica in cui è stato precisato che il gruppo, dopo l'importazione di circa 258 kg di cocaina fornita dai narcotrafficanti colombiani avvenuta con l'occultamento della droga nel carbone (operazione oggetto della contestazione di cui al capo 3), aveva pianificato due nuove, progressive importazioni dalla Colombia e da Panama, l'una, riguardante un quantitativo di circa 500 kg di cocaina, collocata temporalmente nel periodo definito in quello immediatamente antecedente al 28 novembre 2018, l'altra - successiva - afferente a un ulteriore e ingente quantitativo della medesima sostanza, verificatasi fino all'epoca prossima al 14 gennaio 2019. Anche per tali operazioni criminali era stata individuata la suddivisione dei ruoli tra i compartecipi in modo eguale a quanto era emerso per il fatto di cui al capo 3); Madaffari aveva coordinato le operazioni, assicurandosi 4 kg di cocaina a prezzo quasi pari a quello di acquisto dai narcotrafficanti; Spanò aveva svolto un compito direttivo; Schinzari aveva curato i rapporti con i colombiani recandosi direttamente in Colombia e Kowalsky aveva fatto altrettanto con i panamensi; poi, gli indagati si erano dedicati alla ricerca della società che avrebbe compiuto l'importazione dello stupefacente, interrogandosi circa l'affidabilità di [OSCURATO:PERSONA] di cui temevano un nuovo ripensamento come già era avvenuto in precedenza, e di [OSCURATO:PERSONA]. Allo stato delle evidenze rilevanti in sede cautelare, la duplicità e la giuridica autonomia delle operazioni e dei relativi episodi criminosi si profila, pertanto, sufficientemente spiegata. 2.3. Nemmeno può essere condivisa la censura mossa del ricorrente in merito al mutamento della ricostruzione del fatto che avrebbe compiuto il Tribunale collocando la trattativa finalizzata a opzionare la sostanza stupefacente in tempo antecedente al periodo di captazione. I gangli essenziali dell'episodio fattuale enucleati nell'ordinanza genetica risultano recepiti nell'ordinanza impugnata, con l'individuazione dell'operazione pianificata per raggiungere l'obiettivo costituito dall'importazione di una partita di cocaina di notevole valore, che aveva visto Kowalsky e Schinzari recarsi all'estero per verificare in loco la fattibilità della transazione, mentre era avvenuta l'attivazione a Panama dei lavori di rimessaggio dell'imbarcazione destinata al trasporto della droga, lavori poi interrotti soltanto quando il finanziamento dell'operazione era venuto meno, Madaffari e Spanò individuare Mannelli per affidare alla di lei società la relativa importazione e incaricare [OSCURATO:PERSONA] di simulare il suo interesse all'acquisto del materiale, nonché [OSCURATO:PERSONA] contattare la suddetta imprenditrice in precisa esecuzione delle indicazioni impartite da Madaffari e Spanò. L'avanzato stadio della vicenda acquisitiva e gli elementi ritenuti acclarati, a livello della gravità indiziaria, dal Tribunale si profilano legittimare, sul piano della configurazione della fattispecie, la qualificazione del fatto come tentativo di importazione di sostanze stupefacente: si ritiene, invero, integrare il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti la condotta che, collocandosi in una fase antecedente all'acquisto della proprietà della droga destinata ad essere trasferita nel territorio nazionale, si presenti come idonea e univocamente diretta alla conclusione di tale accordo traslativo, dando vita a una trattativa sul cui positivo esito risulti che per la natura, la qualità ed il numero dei contatti intervenuti, i contraenti abbiano riposto concreto affidamento (Sez. 1, n. 6180 del 27/11/2019, dep. 2020, Fortuzi, Rv. 278484 - 01; Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272446 - 01). Immutati i cardini fattuali dell'episodio non rileva decisivamente in questa sede che nell'ordinanza impugnata si sia qualificato in modo denunciato come alquanto diverso da quanto aveva fatto il primo giudice il reato, per essere stato individuato nelle fasi della trattativa e dell'intesa prodromica un accordo con funzione traslativa sottoposto alla condizione sospensiva dell'individuazione della società adatta a portare a termine l'operazione di importazione mascherata dello stupefacente. Se, d'altro canto, restano non modificati gli elementi di fatto, non è precluso al tribunale di riesame l'intervento modificato sulla qualificazione giuridica, nel senso che il giudice, sia in sede di applicazione della misura che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal pubblico ministero al fatto, fermo restando che l'eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale (Sez. 2, n. 9948 del 23/01/2020, P., Rv. 279211 - 02). Precisato ciò, deve allora concludersi che, inquadrato il tentativo di importazione come lo svolgimento di serie e concrete trattative, univocamente dirette a conseguire seriamente il reciproco consenso per l'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale, il quadro emerso - per come analizzato e valutato nel provvedimento impugnato - non risulta affatto connotato dalla genericità denunciata dal ricorrente. 2.4. Anche il profilo dell'addotta inverosimiglianza della mancata conclusione dell'affare per la mancanza di poche migliaia di euro appare essere stato congruamente contrastato dal ragionamento esposto nell'ordinanza impugnata: il Tribunale ha, in particolare, segnalato, per un verso, che l'argomento avrebbe dovuto riferirsi all'altra fattispecie parallela (quella relativa al tentativo di cui al capo 5) e, per altro verso, che l'obiezione non era condivisibile sotto il profilo logico: più precisamente, è stato osservato che il gruppo organizzato da Madaffari, in questa come in altre fattispecie, si interessava dell'importazione partecipandovi in percentuale, sicché le questioni del costo della cocaina e, quindi, le relative determinazioni in tema di corrispettivo non erano poste a carico soltanto della relativa compagine, con conseguente articolazione degli effetti provocati dall'emersa indisponibilità parziale all'investimento (da parte di soggetti diversi dal gruppo suindicato). 2.5. Versata nella valutazione alternativa di merito - non consentita in questa sede in presenza di una congrua e coerente motivazione a fondamento del provvedimento impugnato - è, infine, la contestazione del contributo causalmente efficiente annesso alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]: la sua rilevanza e la consapevolezza della relativa prestazione da parte dell'indagato sono state specificamente e coerentemente giustificate dal Tribunale, sulla scorta degli elementi indiziari di univoca valenza già segnalati. In tal senso, anche l'elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza e dalla volontà di [OSCURATO:PERSONA] di prendere parte all'operazione, con il ruolo di contatto, espletato su incarico dei maggiorenti Madaffari e Spanò, con l'imprenditore che avrebbe dovuto importare il terriccio commisto alla droga, risulta lumeggiato in modo sufficientemente concreto, soprattutto alla stregua delle captazioni riferite e valutate dai giudici della cautela. 2.6. Tutto ciò posto, giova ribadire che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge oppure la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, senza poter intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì controllando se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificando la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01). Alla stregua delle svolte considerazioni, i primi due motivi si rivelano, nel loro complesso, infondati, oltre che, per la parte inerente alle contestazioni di merito, volti a sollecitare una rivalutazione non ammissibile. Per tale ragione essi non vanno accolti. 3. Trascorrendo all'esame del terzo motivo, è da premettere che il Tribunale, analizzata e ritenuta la gravità indiziaria, ha considerato sussistenti le esigenze cautelari individuate nell'ordinanza applicativa.È stato, in particolare, evidenziato che il periodo trascorso dall'epoca del fatto non poteva reputarsi rilevante, in relazione alla gravità della condotta e al collegamento di [OSCURATO:PERSONA] con gli ambienti criminali dediti al narcotraffico dalla stessa implicata: quindi, non poteva considerarsi scemata la capacità criminale palesata dall'indagato. In tale prospettiva, i giudici del riesame hanno anche escluso che misure cautelari non custodiali potessero costituire un valido deterrente, in quanto soltanto il regime detentivo - in questo caso autocustodiale - avrebbe potuto garantire l'isolamento dell'indagato dai succitati ambienti delinquenziali e dal conseguente vulnus alle esigenze suddette, di natura eminentemente specialpreventiva. 3.1. Non si rilevano valutazioni erronee in diritto in merito all'attualità del pericolo di specifica recidiva, giacché esso deve reputarsi sussistente ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate: il relativo giudizio non richiede, quindi, la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato, valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede, sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991 - 01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891 - 01; Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085 - 01). In particolare, deve sottolinearsi che il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a fronteggiare (arg. ex Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769 - 01; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122 - 01). In tale prospettiva, per la delibazione propria di questa sede, la censura formulata dall'impugnante in tema di inadeguata valutazione degli indicatori rilevanti alla stregua del quadro normativo suindicato - a fronte dell'assunto del Tribunale, sorretto da motivazione sufficiente, idonea a resistere alla critica difensiva - non può ricevere favorevole vaglio e va ritenuta infondata.3.2. Nemmeno può considerarsi fondata la censura volta a dedurre, nella sostanza, la sproporzione per eccesso della misura cautelare adottata rispetto alla portata dell'accusa. Se è assodato che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera (ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen.) come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia al momento della scelta e dell'adozione del provvedimento coercitivo, sia nel corso di tutta la durata di operatività dello stesso, si profila, in riferimento alla fattispecie delibata, sfornita di agganci concreti la prospettazione del ricorrente lì dove ne assume la violazione muovendo da un'apodittica sottostima del ruolo da lui rivestito nel contesto deviante che ha dato materia alla fattispecie di tentata importazione di sostanza stupefacente contestatagli e dalla corrispondente proposta di annettere contraria, determinante - ma, allo stato, motivatamente negata dai giudici del merito cautelare - valorizzazione agli ulteriori fattori, quali l'assenza di pendenze a suo carico da tempo significativo. Incensurabile appare, pertanto, la conclusione raggiunta dai giudici del riesame nel senso che soltanto gli arresti domiciliari, non misure meno afflittive, hanno integrato una cautela idonea a impedire che [OSCURATO:PERSONA], riprendendo i contatti con gli ambienti criminali da lui già frequentati, dia seguito all'attività criminosa del tipo di quella oggetto di contestazione in questa sede. 3.3. Nel loro insieme, i richiamati argomenti costituiscono l'esito di un apprezzamento del giudice del merito basato su un'analisi delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato congrua e tale da non palesare illogicità evidenti, stante la coerenza dell'apprezzamento in esame con il fine giustificativo del provvedimento. Il motivo risulta, quindi, privo di pregio giuridico.
Sentenza Cassazione n. 05000/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris