CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16514/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 18156 /2023 proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentata e difesa giusta procura speciale dagli Avv. ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n 22/A, presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -controricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti– Avverso l’ordinanza n.19931/2023 che h a definito il giudizio di legittimità recante R.G. n. 13991/2019 promosso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: correzione errore materiale Annamaria in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6 . 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.−[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bolognan. 2709 /201 8 , pubblicata il 26.10.2018. 2.− Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]con Avv.ti Prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . 3.− In data [OSCURATO:DATA_NASCITA]veniva pubblicata l'ordinanza n. 19931/2023 con cuiquesta Corte di Cassazione dichiarava il ricorso inammissibile e condannava i ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidatein € 12.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori dilegge. 4.− la contro ricorrent e [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. assume, ora, che questa Corte abbia commesso errori materiali nel PQM. 5.−chiede che si proceda, pertanto, a correggere l'errore materiale dell'ordinanza n.19931/2023;in particolare a pag. 8 si sostituisca la dizione: « La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 12.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge» con la dizione: «La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti a rimborsare, con il vincolo della solidarietà passiva, alla società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 12.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge». 6. ─ Considerato che il ricorso ex art. 287 ss. c.p.c. non è stato notificato ai ricorrenti, condannati al pagamento delle spese processuali, occorre rinviare a nuovo ruolo, disponendo la notificazione del ricorsoai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i n q ualità d i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo il giudizio n. 18156/2023 , disponendo la notificazione del ricorso ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in qualità di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma nella ca