CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 ottobre 2025
Cassazione n. 32206/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente O R D I N A N Z A sulricorso per regolamento di competenza n. 4992/25, sollevato d’ufficio dal Tribunale di Potenza nel procedimento pendente -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione , quest’ultima in persona del liquidatore pro tempore, difesidall'avvocatoPaola Tucci; -attori - -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, per essa, [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t.,difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -convenuta - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della Sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Napoli; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. chiese ed ottenne dal Tribunale di Matera un decreto ingiuntivo nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. (debitrice) e di [OSCURATO:PERSONA] (fideiussore della debitrice). Oggetto: regolamento di competenza - opposizione a decreto ingiuntivo -domanda di nullità della fideiussione frutto di intese anticoncorrenziali - competenza del Tribunale delle Imprese -conseguenze. N.R.G.: 4992/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 2. Ambedue gli intimati proposero opposizione (congiuntamente) ed eccepirono la nullità della fideiussione, sul presupposto che alcune clausole di essa erano frutto di una intesa limitativa della concorrenza, e quindi nulle ai sensi della l. 287/90. 3. Con sentenza 18.7.2023 n. 622 il Tribunale di Matera: a) qualificò l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo come propositivo d’una domanda riconvenzionale di accertamento della nullità della fideiussione; b) ritenne che sulla questione dell'invalidità della fideiussione , in quanto derivante da una intesa anticoncorrenziale, fosse funzionalmente competente la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Potenza. Di conseguenza sospese il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e rimise le parti innanzi alla Sezione Specializzata per le imprese del Tribunale di Potenza “per la [sola] decisione in merito al profilo di nullità della prestata fideiussione”. 4. La causa fu riassunta dai due opponenti dinanzi al Tribunale di Potenza, sezione specializzata in materia di impresa. Con ordinanza 18.2.2025 n. 49 il Tribunale di Potenza ha chiesto a questa Corte il regolamento di competenza d’ufficio. L’ordinanza fa constare che la competenza per territorio delle sezioni specializzate è disciplinata dall’art. 4 d. lgs. 168/03. Tale norma ripartisce la competenza per territorio in base alla materia oggetto del contendere, e per le controversie in tema di nullità dei patti contrattuali “a valle” di intese anticoncorrenziali prevede la competenza per territorio “inderogabile” della sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi neldistretto di C orte d'appello di Potenza . 5. La Procura Generale ha chiesto dichiararsi la competenza della sezione specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Napoli. N.R.G.: 4992/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. A fondamento della propria opposizione a decreto ingiuntivo [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, facendone oggetto di domanda riconvenzionale , una questione di nullità d’una intesa anticoncorrenziale. Da tale nullità l’opponente fa derivare la nullità della fideiussione da lui prestata. La domanda di nullità d’una fideiussioneche si assume frutto di illecite intese anticoncorrenziali, quando sia proposta in via di azione e non in via di eccezione, è devoluta dall’art. 4 d. lgs. 168/03 “inderogabilmente” alla sezione specializzata in materia di imprese istituita presso il Tribunale di Napoli, per le controversie che secondo i criteri ordinari ricadrebbero nella competenza di uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte d’appello di Potenza(Cass. Sez. 3, 13/11/2024, n. 29292, in identica fattispecie). Il Tribunale di Matera è ricompreso nel distretto di Corte d’appello di Potenza, e dunque competentea conoscere della dedotta nullità ex art. 33 l. 287/90 è la sezione specializzata presso il Tribunale di Napoli. 2. E’ doveroso rilevare che l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di merito sta difendendo congiuntamente il debitore principale, che nega l’esistenza del debito, e il suo fideiussore, che però nega la validità della fideiussione. Le due posizioni sono in palese conflitto di interessi, dal momento che l’eventuale invalidità della fideiussione priverebbe il debitore principale della garanzia. Il patrocinio, da parte del medesimo avvocato, di due soggetti in palese conflitto di interessi rende nulla la procura e rileva disciplinarmente. Ai conseguenti provvedimenti provvederà il giudice dinanzi al quale sarà riassuntala causa. 3. Non è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata attività di parte. P.q.m. (-) dichiara la competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese presso il Tribunale di Napoli. N.R.G.: 4992/25 Camera di consiglio del 7 ottobre 2025 Così deciso in Roma, nella camera di consigl