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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 14601/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14577-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3206/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza dell'Il febbraio 2020, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS in punto attribuzione delle spese di lite del primo grado su cui erroneamente non aveva disposto il primo giudice, statuendo tuttavia per la compensazione delle spese del gravame, a motivo delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione oggetto del giudizio e della natura dell'errore commesso dal Tribunale; che, per la cassazione di tale decisione ricorre la Buraglia, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l'INPS, pur intimato, non ha svolto alcuna difesa; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 112, 91 e 92 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della disposta compensazione delle spese di lite relative al grado di appello non ricorrendo, come previsto per legge, le gravi ed eccezionali ragioni da indicarsi esplicitamente nella motivazione, non potendosi così qualificare quelle addotte dalla Corte territoriale a fondamento della statuizione assunta; che il motivo merita accoglimento, non risultando la statuizione della Corte territoriale relativa alla compensazione tra le parti delle spese di lite per il grado di appello sorretta da motivazione congrua alla stregua della disciplina di legge, non registrandosi le rilevate oscillazioni giurisprudenziali e risultando irrilevante, alla luce del criterio della soccombenza,, l'errore in cui era incorso il Tribunale; che, pertanto, il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, pronunciando altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma,, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale de 31 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14577-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 3206/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza dell'Il febbraio 2020, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS in punto attribuzione delle spese di lite del primo grado su cui erroneamente non aveva disposto il primo giudice, statuendo tuttavia per la compensazione delle spese del gravame, a motivo delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione oggetto del giudizio e della natura dell'errore commesso dal Tribunale; che, per la cassazione di tale decisione ricorre la Buraglia, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l'INPS, pur intimato, non ha svolto alcuna difesa; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 112, 91 e 92 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della disposta compensazione delle spese di lite relative al grado di appello non ricorrendo, come previsto per legge, le gravi ed eccezionali ragioni da indicarsi esplicitamente nella motivazione, non potendosi così qualificare quelle addotte dalla Corte territoriale a fondamento della statuizione assunta; che il motivo merita accoglimento, non risultando la statuizione della Corte territoriale relativa alla compensazione tra le parti delle spese di lite per il grado di appello sorretta da motivazione congrua alla stregua della disciplina di legge, non registrandosi le rilevate oscillazioni giurisprudenziali e risultando irrilevante, alla luce del criterio della soccombenza,, l'errore in cui era incorso il Tribunale; che, pertanto, il ricorso va accolto e cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà in conformità, pronunciando altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma,, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale de 31 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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