CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02438/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19162/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,V iale di Villa G razioli 15, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- Per la correzione di errore materiale dellasentenza della CORTE DI CASSAZIONE n.16837/2022, depos itata i l 25/5/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Questa Corte, con sentenza n. 16837/22, ha respinto il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], notificato il 15/7/216, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] spa, quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], cessionaria di crediti in sofferenza della [OSCURATO:PERSONA] srl (che ha resistito con controricorso) nonché di [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], avverso sentenza della Corte d’appello di Roma, n.2380/2016, depositata in data 15/4/2016; in particolare, per quanto in questa sede rileva, respinto il ricorso, le spese hanno seguito la soccombenza e sono state liquidate, in dispositivo, «in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa». Con ricorso ex artt.287 e 391 bis c.p.c., notificato il 15/7/22, la [OSCURATO:PERSONA] spa, quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], ha chiesto correggersi l’errore materiale della sentenza, consistito nel non avere disposto, nel dispositivo, la condanna dei ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA], essendosi condannati i ricorrenti al relativo rimborso in favore della Phenix in proprio, pur trattandosi di mera mandataria, come peraltro emerge dalla motivazione della stessa sentenza. E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’istanza per correzione di errore materiale ̀ fondata nel senso che è necessaria la specificazione, anche nel dispositivo, della qualità della controricorrente costituita di mera mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], specificazione che è stata omessa nel. 2.La sentenza n. 16837/22 va quindi corretta, nel suo dispositivo, nel senso che là dove è scritto «condanna le parti ricorrenti, in via solidale, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa» debba aggiungersi «in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]». Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis cod. proc. civ. non ̀ ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. n. 21213/2013). P.Q.M. dispone che la sentenza n. 16837/22, di questa Corte di Cassazione, venga corretta, nel suo dispositivo, nel senso che là dove è scritto «condanna le parti ricorrenti, in via solidale, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa» debba aggiungersi «in qualità di mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]