CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02715/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5777/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3412/2017 depositata il20/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui chiese al Tribunale di Milano la pronuncia, ex art.2932 c.c., della sentenza costitutiva di trasferimento della proprietà di alcuni terreni e fabbricati, oggetto di due contratti preliminari. Espose che con contratto preliminare di compravendita del 12.12.2008, l’ing. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] promisero di vendere alla BBP, ora [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], terreni e fabbricati; in esso era previsto un termine per la conclusione del definitivo entro il 31.12.2011, con il versamento del prezzo di € 3.150.000,00 se la [OSCURATO:PERSONA] avesse ottenuto le autorizzazioni per le escavazioni dei terreni entro il 30.1.2009 o, diversamente, della somma di €150.000,00 se non le avesse ottenute. Oltre alla pronuncia ex art.2932 c.c., la società attrice chiese la condanna dei convenuti al pagamento della penale pari ad € 1.500.000,00. I convenuti si costituirono per resistere alla domanda e chiesero accertarsi la risoluzione di diritto del contratto preliminare ex art.1454 c.c. in quanto la società attrice, formalmente diffidata, non aveva adempiuto all’obbligo di corrispondere il prezzo ed all’obbligo di concludere il contratto; chiesero, altresì il pagamento della penale per € 1.500.000,00. Il Tribunale pronunciò la risoluzione del contratto e condannò l’attrice al pagamento della penale. La decisione di primo grado venne confermata in appello con sentenza del 20.7.2017. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte di merito rigettò la richiesta di riduzione della penale, in considerazione della circostanza che l’inadempimento aveva riguardato uno dei preliminari, rilevando che l’art.15 del contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] prevedeva letteralmente la corresponsione della penale anche in caso di mancata stipula di uno dei preliminari. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art.112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione della clausola penale, prevista dall’art.15 del contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e riferita ad entrambi i contratti, in quanto l’ammontare della penale, pari ad € 1.500.000,00 sarebbe rimasta immutata sia nel caso in cui l’inadempimento avesse riguardato entrambi i contratti, sia nel caso in cui solo uno dei contratti fosse stato risolto. Nel caso di specie l’inadempimento riguardava solo un contratto preliminare e sarebbe stato chiesto al giudice di esercitare il suo potere correttivo perché la penale era manifestamente eccessiva. La Corte d’appello si sarebbe limitata a riportare il testo della clausola senza pronunciarsi sulla domanda di riduzione della penale nell’ipotesi di inadempimento parziale. Il motivo è fondato. Con il quinto motivo di appello era stata dedotta la manifesta eccessività della penale, pattuita in caso di mancata stipulazione anche di uno solo dei due contratti preliminari. La Corte di merito ha omesso di pronunciarsi sull’eccessività della penale, la cui riduzione può avvenire anche nell’ipotesi in cui le parti abbiano convenuto l’irriducibilità della penale. Con motivazione apodittica, la Corte d’appello si è limitata a riportare la clausola del contratto ( art.15 del contratto del 12.2.2008), che prevedeva lo stesso ammontare della penale, pari ad € 1.500.000,00, sia nel caso in cui l’inadempimento avesse riguardato entrambi i contratti, sia nel caso in cui solo uno dei contratti fosse stato risolto. Non si è però pronunciata sulla domanda di riduzione della penale in caso di inadempimento parziale delle prestazioni, ascrivibilesolo ad uno dei due contratti preliminari, spiegando le ragioni per le quali, indipendentemente dal contenuto letterale della clausola, la penale così determinata non fosse eccessiva nell’ambito dell’operazione negoziale posta in essere dalle parti. Il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione Va dichiarato assorbito il secondo motivo, con cui è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte di merito considerato che l’ammontare della penale era pari alla metà del valore del corrispettivo previsto per entrambi i contratti eche le autorizzazioni erano pervenute in ritardo. P. Q. M. accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolt o e rinvia, ancheper le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizio