CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021
Cassazione n. 39236/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2020 del TRIBUNALE di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 10/02/2020 I Tribunale di Pescara in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 612, 595 cod. pen., n Pescara sino al 10/09/2015. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla sussistenza dei fatti ed alla valutazione delle prove. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come la versione della persona offesa fosse stata ritenuta assolutamente attendibile e confermata anche dalla teste Barone, le cui informazioni risultano integralmente acquisite sull'accordo delle parti e, pertanto, del tutto utilizzabili. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore I