CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25606/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 7 giugno 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di liberazione condizionale presentata da [OSCURATO:PERSONA], ex collaboratore di giustizia capitalizzato, condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi, per plurimi omicidi, rapine, estorsioni, violazione della legge sulle armi e altro, aggravati ai sensi dell'art. 7, I. n. 203 del 1991. Il rigetto del ricorso è stato motivato dal Tribunale di sorveglianza sull'assunto che il ricorrente, pur essendo stato ammesso alla misura della detenzione r domiciliare dal 2011 in forza dell'acclarata serietà del percorso collaborativo e della rescissione dei legami con il passato criminale, tuttavia, non erano emersi elementi indicativi del definitivo abbandono delle scelte criminali e di un effettivo ravvedimento, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] manifestato interesse per iniziative risarcitorie nei confronti delle persone offese dai reati commessi. 2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 16-nonies, comma 4, d.l. n. 8 del 1991 e 176 cod. pen. in quanto il Tribunale di sorveglianza avrebbe incentrato la decisione di rigetto sul solo elemento del mancato risarcimento del danno alle persone offese. Tale elemento non potrebbe assumere da solo rilievo determinante, dovendosi apprezzare sia la serietà della collaborazione prestata, nonché il positivo percorso di revisione portato avanti dal ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si deduce l'inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all'art. 16-nonies, comma 4, d.l. n. 8 del 1981, in quanto il Tribunale di sorveglianza avrebbe deciso in difformità dai pareri espressi dalle autorità indicate dal comma 2 della citata disposizione, esorbitando dai confini del potere di sindacare i presupposti per la concessione del beneficio la cui verifica compete a dette autorità. 2.3. Con il terzo motivo si censura l'illogicità della motivazione in quanto il Tribunale, pur richiamando il parere della DNAA e la relazione dei Carabinieri, ne avrebbe ignorato il contenuto positivo, valorizzando la presenza di diffide giudiziali per illeciti civili dagli esiti ignoti per svalutare le condotte positive del ricorrente. Inoltre, in modo contraddittorio avrebbe dato atto della progressione nell'accesso ai benefici penitenziari e contestualmente avrebbe ritenuto indimostrato il completamento del processo di ravvedimento. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre premettere che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato un'istanza di liberazione condizionale, ai sensi degli artt. 16-nonies, d.l. n. 8 del 1991 e 176 cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che ai fini della concessione della liberazione condizionale ai collaboratori di giustizia, il giudizio prognostico di ravvedimento deve essere formulato sulla base di un completato percorso trattamentale di rieducazione e recupero idoneo a sostenere la previsione, in termini di certezza, di una conformazione al quadro ordinamentale e sociale a suo tempo violato, in quanto la facoltà di ammettere al beneficio detti soggetti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda solo le condizioni di ammissibilità, ma non si estende al requisito dell'emenda degli stessi e alle finalità di conseguire la loro stabile rieducazione (Sez. 1, n. 3312 del 14/01/2020, Chiavetta, Rv. 277886 - 01; Sez. 1, n. 37330 del 26/09/2007, Crisafulli, Rv. 237504 - 01). Il fondamentale requisito previsto da tale disposizione per l'ammissione alla liberazione condizionale è costituito dal "sicuro ravvedimento" del condannato, desumibile dal comportamento tenuto durante il tempo di esecuzione della pena. La sussistenza di tale requisito è certamente di difficile accertamento in quanto legato al mondo interiore del condannato e al suo riscatto morale. Tuttavia, come dalla giurisprudenza di legittimità ripetutamente affermato (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041-01; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269-01; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, Rv. 253183- 01), la nozione di "ravvedimento", che rileva ai fini della concessione della liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita all'osservanza della legge penale in precedenza violata. Nella valutazione del suddetto percorso trattamentale, ai fini in discorso, così come in genere rispetto al complesso delle valutazioni di sua competenza (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982-01; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220029- 01), il giudice di sorveglianza deve basarsi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, senza essere tuttavia vincolato ai giudizi ivi espressi, competendo al medesimo giudice, al di fuori d'inammissibili automatismi, ogni definitiva valutazione circa la pregnanza e concludenza dell'operato processo di revisione critica.In proposito, se numero, titolo e gravità dei reati non sono in sé giammai ostativi, ove ne ricorrano i presupposti, alla concessione della liberazione condizionale, tali elementi costituiscono pur sempre il punto di partenza per la valutazione della personalità del condannato al fine di accertarne il ravvedimento, che deve essere "sicuro", sicché si impone una valutazione tanto più rigorosa e penetrante del comportamento tenuto durante l'espiazione della pena, quanto più vasto sia stato l'allarme sociale destato dai crimini commessi (v. già Sez. 1, n. 1699 del 29/05/1985, Ciampi, Rv. 169872-01); valutazione che non si esaurisce nella mera verifica della partecipazione all'opera di rieducazione, ma implica un esame particolarmente attento ed approfondito, volto ad accertare l'esistenza di un effettivo ed irreversibile cambiamento, espresso tramite la condanna totale del proprio passato criminoso e il conseguente profondo e sincero pentimento, da dimostrarsi con comportamenti rigorosamente nel tempo coerenti, non disgiunti dalla dovuta attenzione alla necessità di lenire le conseguenze materiali e morali delle condotte delittuose nei confronti delle vittime, Invero, il presupposto del "sicuro ravvedimento" non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi dai cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato. (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471 - 01). Indubbiamente, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini della verifica, non tanto dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali. (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041 - 01). D'altra parte, il fatto che risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento. (Sez. 1, n. 12782 del 24/02/2021, Minichini, Rv. 280864 - 01). Questa Corte ha affermato che dalla condizione di insolvenza del condannato, anche se fondata sull'obiettiva impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, non deriva alcuna applicazione automatica del parametro di cui all'art. 176, quarto comma, cod. pen. in quanto è comunque necessario, ai fini della concessione della liberazione condizionale, sottoporre ad un giudizio complessivo l'atteggiamento di disponibilità del condannato nei confronti delle persone offese dal reato, che postula una valutazione globale del percorso di revisione critica intrapreso (Sez. 1, n. 1635 del 13/04/1992, Nanni, Rv. 190107). 3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza va esente dalle censure mosse. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il Tribunale ha considerato il complessivo comportamento del [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che, sebbene fosse emersa la serietà del percorso collaborativo dal medesimo intrapreso, nonché la rescissione dei legami con il passato criminale, tuttavia questi elementi erano stati già considerati in sede di concessione della detenzione domiciliare di cui il ricorrente beneficia dal 2011. Rispetto a tale quadro - ha correttamente rilevato il Tribunale di sorveglianza - non sono emersi elementi ulteriori maggiormente significativi del ravvedimento del [OSCURATO:PERSONA], indispensabile al fine di poter accedere alla liberazione condizionale. Anzi, l'ordinanza impugnata ha messo in luce la sostanziale indifferenza verso le sorti delle vittime dei reati commessi, verso le quali non è stata intrapresa alcuna iniziativa per riparare almeno in parte, i danni materiali e morali cagionati. La valutazione del Tribunale va esente da critiche dal momento che, se è ben vero, come affermato dalla giurisprudenza sopra richiamata, che l'avvenuto ristoro delle vittime non costituisce elemento da solo determinante ai fini della positiva valutazione del ravvedimento del condannato, occorre tuttavia considerare che esso rappresenta l'oggettiva e concreta esternazione del positivo esito di un percorso di ripensamento e revisione critica del passato criminale, il quale implica anche un effettivo interessamento per la situazione morale e materiale delle vittime dei suoi reati. Tale conclusione vale tanto più nel caso di specie, nel quale il ricorrente è un ex collaboratore di giustizia capitalizzato e che svolge attualmente attività lavorativa, sicché neppure può ravvisarsi nella sua condizione economica un ostacolo ad iniziative risarcitorie, nonché della circostanza, riferita dalla nota dei Carabinieri, che le persone offese hanno intrapreso iniziative giudiziarie per richiedere il risarcimento del danno. 3. Il secondo motivo è infondato. È sufficiente in proposito ricordare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella valutazione del percorso trattamentale, così come in genere rispetto al complesso delle valutazioni di competenza, il Tribunale di sorveglianza deve basarsi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, senza essere tuttavia vincolato ai giudizi ivi ,\ espressi, competendo al medesimo giudice, al di fuori d'inammissibili automatismi, ogni definitiva valutazione circa la pregnanza e concludenza dell'operato processo di revisione critica (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220029). Sicché a fronte delle pur positive valutazioni espresse dalla nota della DNAA in ordine alla collaborazione prestata dal ricorrente, l'assenza di legami con la criminalità organizzata, e la regolare condotta evidenziata dai Carabinieri, il Tribunale di sorveglianza di Roma, esercitando correttamente il potere di valutazione che gli compete in via esclusiva, ha ritenuto che tali elementi non fossero di per sé sufficienti a comprovare quel "sicuro ravvedimento" indispensabile per la concessione della libertà condizionata, il quale implica un esame particolarmente attento e approfondito, riservato al giudice, volto ad accertare l'esistenza di un effettivo e irreversibile cambiamento, espresso anche attraverso la dovuta attenzione alla necessità di lenire le conseguenze materiali e morali delle condotte delittuose nei confronti delle vittime. 4. Le considerazioni appena svolte inducono a ritenere infondato anche il terzo motivo di ricorso. Alcuna illogicità o contraddittorietà è ravvisabile nel percorso argomentativo e motivazione dell'ordinanza impugnata, la quale, pur dando conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] era destinatario di "diffide di giudiziali per controversie civili", come attestato dai Carabinieri, non ha fondato la propria valutazione negativa su di esse, bensì in modo congruo e ineccepibile sul sostanziale disinteresse dimostrato dal ricorrente per la sorte delle vittime dei suoi reati. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. PQM Rigetta il ricorso e cond