Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 34673/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37118/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di BARI n. 6011/2019 depositat o i l 15/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bari, Catania, con decreto depositato il 15.10.2019, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento del 17.7.2019 con cui il G.D. della procedura di concordato preventivo Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva a sua volta rigettato l’istanza formulata dalla società debitrice di essere autorizzata ad astenersi dal pagamento dell’importo di € 4.813.32,72, pari all’importo complessivo dei “debiti contestati privilegiati” inseriti nel piano di concordato (crediti di cui lo stesso piano prevedeva il pagamento), e all’accantonamento della detta somma mediante deposito su un conto corrente bancario.

Il giudice di primo grado ha osservato che se, da un lato, l’inserimento dei crediti di cui all’art. 161 comma 2° legge fall. non implica il riconoscimento da parte dell’impresa in concordato della relativa esistenza e non pregiudica la possibilità di contestarli nell’ambito di un procedimento contenzioso, dall’altro, ove il piano votato dai creditori, ivi compresi quelli contestati, ed omologato ritualmente, contempli il pagamento anche dei crediti contestati e non preveda accantonamenti, ai sensi dell’art. 180 comma 6° legge fall., il pagamento dei tali somme deve seguire secondo le modalità previste nel piano.

Diversamente, risulterebbe violata la volontà dei creditori determinatisi all’espressione di voto favorevole in forza del previsto pagamento.

In sostanza, è stata rigettata l’istanza di autorizzazione all’astensione dal pagamento formulata dalla società debitrice, proprio perché la proposta omologata non ha escluso il pagamento dei debiti contestati, né ha previsto il loro accantonamento, tale istanza integrando così una inammissibile modifica del piano nel frattempo approvato ed omologato.

Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandolo a tre motivi.

La procedura di concordato preventivo Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., 184 legge fall..

Espone la società ricorrente di aver precisato che i “crediti contestati” erano stati prudenzialmente inseriti nel piano di concordato in coerenza con le risultanze contabili, ma senza riconoscimento del diritto e con riserva di specifico ed autonomo accertamento preventivo.

Una volta accertata la natura “contestata” dei crediti in oggetto, ne deriva va l’insussistenza in capo alla società ricorrente dell’obbligo di pagamento immediato dei medesimi.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 180 comma 6°, 185 comma 2° e 136 legge fall..Assume la società ricorrente che la circostanza per cui nell’ambito del decreto di omologa adottato dal Tribunale di Bari non siano stati disposti gli accantonamenti ai sensi dell’art. 180 comma 6° legge fall. non può essere utilizzato quale argomento per inferire la sussistenza in capo alla società ricorrente di un obbligo di pagamento dei crediti contestati nelle more del relativo accertamento definitivo giudiziale.

Contesta così che l’istanza di astensione dal pagamento dei crediti contestati si sia risolta in un’inammissibile petizione di modifica della proposta di concordato ormai omologata.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 135 cod. proc. civ. e 26 legge fall..

La società ricorrente c ensura il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha affermato che non vi fosse alcun pregiudizio per il soddisfacimento degli altri creditori per effetto del mancato accoglimento dell’istanza di astensione dal pagamento dei crediti contestati; perciò, invoca la nullità per l’assenza di una motivazione idonea a sorreggere la pronuncia di rigetto.

4. Il ricorso è inammissibile.

Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 12265/2016; conf.

Cass.16598/08 e Cass. 23271/2006) quello secondo cui “Una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente; ne deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato reiettivo della domanda di restituzione delle somme accantonate e destinate all'eventuale soddisfacimento dei crediti in contestazione, trattandosi di atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività”.

Il caso di specie, pur non sovrapponibile a quello esaminato da questa Corte nelle citate pronunce, riguarda, parimenti, una questione che attiene all’esecuzione del concordato omologato, sollevata dalla società debitrice e che deve, pertanto, costituire eventualmente materia di un ordinario giudizio di cognizione dinanzi al giudice competente.

Tuttavia, come nel caso esaminato dalle pronunce, anche in ipotesi di rigetto da parte del G.D. dell’istanza del debitore di astensione dal pagamento dei crediti contestati (e di cui sia stato previsto il pagamento nel piano concordatario) si è in presenza di un atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, con la conseguenza che avverso il decreto pronunciato dal Tribunale, confermativo del decreto di rigetto del G.D. , non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost, essendo tale decreto privo dei requisiti della decisorietà e definitività.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.37118/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di BARI n. 6011/2019 depositat o i l 15/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bari, Catania, con decreto depositato il 15.10.2019, ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il provvedimento del 17.7.2019 con cui il G.D. della procedura di concordato preventivo Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva a sua volta rigettato l’istanza formulata dalla società debitrice di essere autorizzata ad astenersi dal pagamento dell’importo di € 4.813.32,72, pari all’importo complessivo dei “debiti contestati privilegiati” inseriti nel piano di concordato (crediti di cui lo stesso piano prevedeva il pagamento), e all’accantonamento della detta somma mediante deposito su un conto corrente bancario. Il giudice di primo grado ha osservato che se, da un lato, l’inserimento dei crediti di cui all’art. 161 comma 2° legge fall. non implica il riconoscimento da parte dell’impresa in concordato della relativa esistenza e non pregiudica la possibilità di contestarli nell’ambito di un procedimento contenzioso, dall’altro, ove il piano votato dai creditori, ivi compresi quelli contestati, ed omologato ritualmente, contempli il pagamento anche dei crediti contestati e non preveda accantonamenti, ai sensi dell’art. 180 comma 6° legge fall., il pagamento dei tali somme deve seguire secondo le modalità previste nel piano. Diversamente, risulterebbe violata la volontà dei creditori determinatisi all’espressione di voto favorevole in forza del previsto pagamento. In sostanza, è stata rigettata l’istanza di autorizzazione all’astensione dal pagamento formulata dalla società debitrice, proprio perché la proposta omologata non ha escluso il pagamento dei debiti contestati, né ha previsto il loro accantonamento, tale istanza integrando così una inammissibile modifica del piano nel frattempo approvato ed omologato. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandolo a tre motivi. La procedura di concordato preventivo Ferrovie del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito in giudizio con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., 184 legge fall.. Espone la società ricorrente di aver precisato che i “crediti contestati” erano stati prudenzialmente inseriti nel piano di concordato in coerenza con le risultanze contabili, ma senza riconoscimento del diritto e con riserva di specifico ed autonomo accertamento preventivo. Una volta accertata la natura “contestata” dei crediti in oggetto, ne deriva va l’insussistenza in capo alla società ricorrente dell’obbligo di pagamento immediato dei medesimi. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 180 comma 6°, 185 comma 2° e 136 legge fall..Assume la società ricorrente che la circostanza per cui nell’ambito del decreto di omologa adottato dal Tribunale di Bari non siano stati disposti gli accantonamenti ai sensi dell’art. 180 comma 6° legge fall. non può essere utilizzato quale argomento per inferire la sussistenza in capo alla società ricorrente di un obbligo di pagamento dei crediti contestati nelle more del relativo accertamento definitivo giudiziale. Contesta così che l’istanza di astensione dal pagamento dei crediti contestati si sia risolta in un’inammissibile petizione di modifica della proposta di concordato ormai omologata. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 135 cod. proc. civ. e 26 legge fall.. La società ricorrente c ensura il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha affermato che non vi fosse alcun pregiudizio per il soddisfacimento degli altri creditori per effetto del mancato accoglimento dell’istanza di astensione dal pagamento dei crediti contestati; perciò, invoca la nullità per l’assenza di una motivazione idonea a sorreggere la pronuncia di rigetto. 4. Il ricorso è inammissibile. Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (Cass. n. 12265/2016; conf. Cass.16598/08 e Cass. 23271/2006) quello secondo cui “Una volta esauritasi, con la sentenza di omologazione, la procedura di concordato preventivo, tutte le questioni che hanno ad oggetto diritti pretesi da singoli creditori o dal debitore, e che attengono all'esecuzione del concordato, danno luogo a controversie che sono sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente; ne deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto con cui il tribunale, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del giudice delegato reiettivo della domanda di restituzione delle somme accantonate e destinate all'eventuale soddisfacimento dei crediti in contestazione, trattandosi di atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, privo dei connotati della decisorietà e della definitività”. Il caso di specie, pur non sovrapponibile a quello esaminato da questa Corte nelle citate pronunce, riguarda, parimenti, una questione che attiene all’esecuzione del concordato omologato, sollevata dalla società debitrice e che deve, pertanto, costituire eventualmente materia di un ordinario giudizio di cognizione dinanzi al giudice competente. Tuttavia, come nel caso esaminato dalle pronunce, anche in ipotesi di rigetto da parte del G.D. dell’istanza del debitore di astensione dal pagamento dei crediti contestati (e di cui sia stato previsto il pagamento nel piano concordatario) si è in presenza di un atto giudiziale esecutivo di funzioni di mera sorveglianza e controllo, con la conseguenza che avverso il decreto pronunciato dal Tribunale, confermativo del decreto di rigetto del G.D. , non è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost, essendo tale decreto privo dei requisiti della decisorietà e definitività. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do
Decreto Cassazione n. 34673/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris