CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07411/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 01193-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2153/2017 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 3/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva un decreto ingiuntivo per la somma di euro 12.884,45 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di saldo per la fornitura di una piscina e la messa in opera della attinente pavimentazione in legno e di uno sterilizzatore di sale. L’ingiunto proponeva opposizione, deducendo che si erano manifestati vizi nell’immediatezza dell’istallazione. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA], eccependo l’intervenuta decadenza dalla garanzia, avendo l’opposta unicamente ricevuto un fax con il quale l’arch. [OSCURATO:PERSONA] segnalava la necessità di eseguire alcune opere di completamento dell’istallazione della piscina, opere regolarmente eseguite. Con sentenza n. 338/2013 il Tribunale di Lucca rigettava l’opposizione, ritenendo applicabile alla fattispecie in parte la disciplina dell’appalto e in parte quella della vendita e affermando che i vizi non erano stati denunziati tempestivamente, costituendo la missiva del 15 luglio 2004, inviata dall’arch. Masini, solo l’annotazione di una serie di interventi necessari per mettere a punto la fornitura. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 2153/2017, rigettava il gravame. 3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il Fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è stata depositata dal ricorrente e dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in cinque motivi. 1. Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi. a) Il primo motivo denuncia, “ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 1667, comma 2 c.c. o dell’art. 1495, comma 2 c.c., laddove non si sono tratte le dovute conseguenze dalriconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore o del venditore ai fini del rilievo del vizio medesimo anche in caso di (ipotizzata, ma contestata) mancata contestazione nei termini”: tra i capitoli di prova di cui alla memoria depositata da controparte ex art. 183 c.p.c. si legge che è “vero che la [OSCURATO:SOCIETA] ha provveduto a eliminare i vizi lamentati da Masini”; controparte, con la formulazione di tale capitolo, non solo non ha contestato l’esistenza dei vizi, ma ha formalmente ammesso che tali vizi esistevano, così che è irrilevante l’avvenuta contestazione nei termini dei medesimi vizi. b)Il secondo motivo denuncia “ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c. error in procedendo, oppure ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c. omesso esame di un fatto decisivo, non avendo, anche alla luce delle considerazioni di cui al precedente motivo sub 1, la Corte d’appello esaminato il punto della mancata contestazione e formale ammissione dei vizi lamentati, contenuti negli scritti difensivi avversari, anche in applicazione dei principi in materia di ammissione in atti di un fatto sfavorevole alla parte proveniente dal suo difensore”. I motivi non possono essere accolti. Ad avviso del ricorrente la circostanza che in un atto del processo, la seconda memoria di cui all’art. 183 c.p.c., la difesa di controparte abbia formulato un capitolo di prova in cui si chiedeva a un terzo di dichiarare che è “vero che la [OSCURATO:SOCIETA] ha provveduto a eliminare i vizi lamentati” avrebbe a posteriori determinato il riconoscimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dei vizi. La tesi del ricorrente non può essere seguita per una pluralità di ragioni: - anzitutto non si vede come possa attribuirsi valore di ammissione di un fatto alla formulazione di un capitolo di prova, capitolo di prova perdipiù non ammesso e quindi mai assunto; -anche a volere riconoscere al capitolo di prova il valore di una ammissione, si tratterebbe della ammissione del difensore e non della parte (e al riguardo va ricordato che per assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea le dichiarazioni contenute negli atti processuali devono “essere sottoscritte dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specificheammissioni dei fatti sfavorevoli”, così Cass. n. 6192/2014); - la tesi, infine, inammissibilmente sovrappone e confonde il piano sostanziale, proprio del comportamento di riconoscimento dei vizi che esime dall’obbligo di tempestiva denuncia dei medesimi, con quello processuale delle difese nel giudizio. 2. Per motivi di priorità logica il quinto motivo va esaminato prima del terzo e del quarto. Il quinto motivo denuncia “ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 (rilievo della intenzione al di là della lettera; comportamento delle parti successivo), 1366 (interpretazione di buona fede), 1367 (conservazione del contratto) c.c., avendo la Corte d’appello erroneamente incentrato la propria decisione sulla ritenuta irrilevanza della lettera-fax inviata il 15 luglio 2004 dall’arch. [OSCURATO:PERSONA] (figlio del committente) alla [OSCURATO:SOCIETA]., con riferimento ai lavori da essa eseguiti, per i suoi contenuti e per l’assenza di un espresso formale incarico conferitogli da [OSCURATO:PERSONA], così negando a tale documento l’efficacia di denuncia dei vizi dell’opera da parte del committente”. Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente deduce infatti la violazione dei criteri di interpretazione del contratto, richiamando il comportamento delle parti, l’interpretazione del contratto secondo buona fede e la necessità di conservazione del medesimo contratto. In tal modo il ricorrente non considera che non si trattava di interpretare un contratto, ma di valutare se a una lettera scritta da un terzo potesse essere riconosciuta l’efficacia di riconoscimento dei vizi, valutazione rispetto alla quale i criteri invocati dal ricorrente, appunto propri del contratto, appaiono del tutto estranei. 3.Il terzo e il quarto motivo sono tra loro connessi: a) il terzo motivo denuncia, “ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 1495, comma 3 c.c. (e più in generale, della normativa che regola il contratto di compravendita) alla fattispecie per cui è causa, anziché la normativa sul contratto di appalto (artt. 1655 ss. c.c.), e in particolare dell’art. 1667 c.c. (difformità e vizi d’opera)”; anche ritenendo come non riconosciuti i vizi, si pone il problema dei diversitermini per la denuncia, quello di otto giorni dalla scoperta nell’ipotesi in cui il contratto abbia natura di compravendita ovvero quello di sessanta giorni dalla scoperta se il contratto abbia natura di appalto; la denuncia avvenuta in data 16 luglio 2004 con lettera dell’arch. [OSCURATO:PERSONA] è senz’altro tempestiva e idonea a impedire la decadenza, ove si consideri il termine di sessanta giorni; b) il quarto motivo denuncia “ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli art. 1362, 1366 e 1370 c.c., per avere interpretato, in violazione delle norme citate, la volontà contrattuale espressa nella proposta di commissione in termini di contratto di compravendita anziché di contratto di appalto”. Il rigetto del quinto motivo comporta l’inammissibilità – per carenza di interesse - del terzo e del quarto motivo che, tra loro strettamente connessi, pongono la questione della qualificazione del contratto quale vendita ovvero quale appalto, con la conseguente applicabilità del termine di sessanta giorni ovvero di otto giorni per la denuncia dei vizi, questione che diviene irrilevante una volta esclusa l’efficacia di denuncia dei vizi della lettera inviata dall’arch. Masini. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 11 5/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previ