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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2021

Cassazione n. 40469/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2019 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Giudice di Pace per i reati di cui agli artt 612 e 582 cp.

Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con due motivi ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e quanto al rigetto della richiesta istruttoria e ex art 507 cpp.

In data 9 Settembre 2021 è pervenuta in cancelleria nota con le conclusioni e la nota spese della parte civile.

Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp e per il mancato confronto con le ragioni della decisione.

Va, in primis,osservato che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 29.03.2019 e la difesa sotto la veste del vizio di errata applicazione di legge, propone censure sul merito dell'apprezzamento probatorio esercitato dal Tribunale.

Sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d.

Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d.

Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione.

Per altro verso la ipotizzata censura di violazione di legge non ha relazione con la motivazione che ha inteso censurare poiché ha reiterato la critica, senza peraltro neppure specificare a quale mezzo istruttorio si riferisse, circa il rigetto della richiesta di integrazione istruttoria, tesi che il Giudice di appello ha già esaminato e correttamente escluso, puntualizzando che le conseguenze dell'aggressione subita dalla persona offesa si erano protratte fino all'undici di aprile.

Il ricorso per cassazione inammissibile, per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109).

Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, occorre ricordare e ribadire l'orientamento di questa Corte regolatrice - al quale il Collegio in tende uniformarsi - secondo il quale nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, e senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza ed essendo la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.( (Sez. 3, Sentenza n. 27987 del 24/03/2021 Ud. (dep. 20/07/2021 ) Rv. 281713).

Nella fattispecie in esame la nota della parte civile, limitandosi a chiedere la conferma della sentenza impugnata ed il risarcimento del danno, nonché la liquidazione delle spese sostenute nel grado, non ha apportato il minimo contributo alla decisione, né ha contrastato in alcun modo le argomentazioni dell'imputato.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende.

Nulla sulle spese di parte civile.

Deciso il 13 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2019 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in composizione monocratica ed in funzione di giudice di appello ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Giudice di Pace per i reati di cui agli artt 612 e 582 cp. Avverso la sentenza del Giudice monocratico ha proposto ricorso l'imputato per il tramite del difensore di fiducia,che, con due motivi ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e quanto al rigetto della richiesta istruttoria e ex art 507 cpp. In data 9 Settembre 2021 è pervenuta in cancelleria nota con le conclusioni e la nota spese della parte civile. Il ricorso è inammissibile ex 606/2 bis cpp e per il mancato confronto con le ragioni della decisione. Va, in primis,osservato che il provvedimento impugnato è stato adottato in data 29.03.2019 e la difesa sotto la veste del vizio di errata applicazione di legge, propone censure sul merito dell'apprezzamento probatorio esercitato dal Tribunale. Sono inammissibili le censure avanzate ai sensi della lett. e) dell'art. 606 c.p.p., atteso che, ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo e dell'art. 39-bis del d. Igs. n. 274/2000 (così come introdotti dal d. Igs. n. 11/2018, entrato in vigore il 6 marzo 2018), contro le sentenze di appello pronunziate per reati di competenza del Giudice di Pace non può essere proposto ricorso per cassazione per motivi diversi da quelli previsti dalle lett. a), b) e c) del citato art. 606 c.p.p.; resta,dunque, inibita la prospettazione di meri vizi della motivazione. Per altro verso la ipotizzata censura di violazione di legge non ha relazione con la motivazione che ha inteso censurare poiché ha reiterato la critica, senza peraltro neppure specificare a quale mezzo istruttorio si riferisse, circa il rigetto della richiesta di integrazione istruttoria, tesi che il Giudice di appello ha già esaminato e correttamente escluso, puntualizzando che le conseguenze dell'aggressione subita dalla persona offesa si erano protratte fino all'undici di aprile. Il ricorso per cassazione inammissibile, per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Quanto alla richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile, occorre ricordare e ribadire l'orientamento di questa Corte regolatrice - al quale il Collegio in tende uniformarsi - secondo il quale nel giudizio di legittimità, quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, e senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza ed essendo la previsione di cui all'art. 541 cod. proc. pen. svincolata da qualsiasi riferimento alla discussione in pubblica udienza.( (Sez. 3, Sentenza n. 27987 del 24/03/2021 Ud. (dep. 20/07/2021 ) Rv. 281713). Nella fattispecie in esame la nota della parte civile, limitandosi a chiedere la conferma della sentenza impugnata ed il risarcimento del danno, nonché la liquidazione delle spese sostenute nel grado, non ha apportato il minimo contributo alla decisione, né ha contrastato in alcun modo le argomentazioni dell'imputato. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Deciso il 13 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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