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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 1961

Cassazione n. 36898/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/1961 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'[OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della costituita parte civile, ha conclusol'inammissibilità del ricorso e per la condanna dell'imputato delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/03/2022 della Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 21/02/2022 del Tribunale di Milano, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per la prescrizione del reato ascrittogli e confermando le statuizioni civili.

Deduce:

1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione per violazione del principio del contraddittorio, per violazione dell'art. 157 cod.pen..Il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante il conferimento di una perizia calligrafica.

Sostiene l'illegittimità di una sentenza che, pronunciata con procedura de plano, dichiari l'estinzione del reato senza la previa instaurazione del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- non è stata pronunciata con procedura de plano e in assenza di contraddittorio, ma ai sensi dell'ad 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in forma scritta in assenza di richiesta di trattazione orale.

2. Tale rilievo preliminare evidenzia come siano prive di correlazione con la sentenza impugnata le deduzioni con cui la difesa sostiene l'illegittimità e l'abnormità di una sentenza predibattimentale che pronunci, senza formalità di procedura, l'estinzione del reato per prescrizione.

La delineata mancanza di correlazione con la sentenza impugnata conduce al vizio aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

3. Quanto al residuo motivo, con cui il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con il conferimento di una perizia grafologica, va richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01).

Con specifico riguardo alla perizia, è stato altresì precisato che «Nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. (La S.C. ha precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto)», (Sez. 2, Sentenza n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 30/11/2017 Ud. -dep. 15/02/2018-, S. e altri, Rv. 273653).

Da qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva, visto che la Corte di appello ha spiegato -con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e perciò insindacabile in Cassazione- che la consulenza grafica prodotta dalla difesa risultava di "contenuta attendibilità" e che tutti gli elementi convergenti nel senso della responsabilità di Sferrazza rendevano ininfluente la rinnovazione dell'istruttoria, così rimarcando di ritenere di poter decidere allo stato degli atti.

2. Da quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

4. L'esito del ricorso conduce anche alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla costituita parte civile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/06/1961 avverso la sentenza del 24/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'[OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della costituita parte civile, ha conclusol'inammissibilità del ricorso e per la condanna dell'imputato delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/03/2022 della Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 21/02/2022 del Tribunale di Milano, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per la prescrizione del reato ascrittogli e confermando le statuizioni civili. Deduce: 1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione per violazione del principio del contraddittorio, per violazione dell'art. 157 cod.pen..Il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante il conferimento di una perizia calligrafica. Sostiene l'illegittimità di una sentenza che, pronunciata con procedura de plano, dichiari l'estinzione del reato senza la previa instaurazione del contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente- non è stata pronunciata con procedura de plano e in assenza di contraddittorio, ma ai sensi dell'ad 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in forma scritta in assenza di richiesta di trattazione orale. 2. Tale rilievo preliminare evidenzia come siano prive di correlazione con la sentenza impugnata le deduzioni con cui la difesa sostiene l'illegittimità e l'abnormità di una sentenza predibattimentale che pronunci, senza formalità di procedura, l'estinzione del reato per prescrizione. La delineata mancanza di correlazione con la sentenza impugnata conduce al vizio aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3. Quanto al residuo motivo, con cui il ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con il conferimento di una perizia grafologica, va richiamato l'insegnamento di legittimità secondo il quale «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado», (Sez. 1, Sentenza n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01). Con specifico riguardo alla perizia, è stato altresì precisato che «Nel dibattimento del giudizio di appello, la rinnovazione di una perizia può essere disposta soltanto se il giudice ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti. (La S.C. ha precisato che, in caso di rigetto della relativa richiesta, la valutazione del giudice di appello, se logicamente e congruamente motivata, è incensurabile in cassazione, in quanto costituente giudizio di fatto)», (Sez. 2, Sentenza n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062 - 01; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 7259 del 30/11/2017 Ud. -dep. 15/02/2018-, S. e altri, Rv. 273653). Da qui la manifesta infondatezza della doglianza difensiva, visto che la Corte di appello ha spiegato -con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e perciò insindacabile in Cassazione- che la consulenza grafica prodotta dalla difesa risultava di "contenuta attendibilità" e che tutti gli elementi convergenti nel senso della responsabilità di Sferrazza rendevano ininfluente la rinnovazione dell'istruttoria, così rimarcando di ritenere di poter decidere allo stato degli atti. 2. Da quanto esposto discende l'inammissibilità del ricorso. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. L'esito del ricorso conduce anche alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla costituita parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi
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