CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18531/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE C/ [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Napoli [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza dell'Il settembre 2020, depositata il 25 settembre 2020, la Corte di Appello di Trento, decidendo nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Quarta, del 27 novembre 2019, n. 49788, ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso la precedente ordinanza della Corte di appello del 25 gennaio 2019 che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] l'equa riparazione per l'importo di euro 33.579, in relazione alla sofferta custodia cautelare degli arresti domiciliari per 287 giorni, connessa al procedimento nel quale era indagato del reato di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico internazionale di droga, imputazione dalla quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto per non avere commesso il fatto, ritenendo che tale custodia cautelare non fosse riconducibile ad un comportamento riferibile a colpa grave del [OSCURATO:PERSONA], ma solo ad una condotta colposa, in forza della quale l'indennizzo dovuto per l'ingiusta detenzione era stato ridotto della metà, riconoscendo la somma di euro 16.789,50. [OSCURATO:PERSONA], in fase di indagini, aveva negato che l'utenza telefonica mobile n. 3284431339, poi risultata allo stesso intestata, fosse da lui utilizzata ed aveva affermato che un altro cellulare gli era stato in precedenza rubato (ma senza che fosse stata presentata denuncia), ma su tale utenza erano transitate alcune conversazioni significative di gravità indiziaria per il reato ipotizzato ed inoltre il [OSCURATO:PERSONA] frequentava - al pari di altri coimputati - la palestra ove erano state rinvenute le sostanze dopanti oggetto di imputazione; solo una perizia fonica effettuata nel corso del dibattimento aveva stabilito che le conversazioni in transito su detta utenza non erano state intrattenute dal [OSCURATO:PERSONA] 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza deducendo inosservanza, violazione e falsa applicazione degli artt. 125, 314, 643 273 e 275 cod. proc. pen. e violazione degli artt. 625 e 627 cod. proc. pen; mancanza mera apparenza e contraddittorietà della motivazione, non avendo il Collegio del rinvio tenuto conto dell'eccezione della colpa grave ostativa, mancanza che era stata oggetto del precedente annullamento ad opera della Corte di legittimità, ove era stato sottolineato come [OSCURATO:PERSONA] avesse mentito sia in ordine alla titolarità dell'utenza telefonica, sia quanto al fatto di avere in precedenza subito il furto del telefono cellulare, elementi questi che avrebbero potuto avere valenza nel giudizio di rinvio. Di contro i giudici del rinvio hanno ritenuto di dovere considerare l'efficienza causale del furto del telefono con l'emissione della misura, mentre avrebbero dovuto considerare il comportamento dell'indagato in sede di interrogatorio di garanzia, che, a parere dell'Avvocatura ricorrente, si caratterizzava quanto meno per una condotta non diligente e superficiale. Orbene la Corte di appello pur ritenendo tale condotta superficiale e non diligenze, ha escluso che tale condotta potesse essere definitiva gravemente colposa, confondendola nella sostanza con il dolo. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la fondatezza del ricorso, atteso che l'ordinanza impugnata da un lato, ha ritenuto reticente la condotta di [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia e, nello stesso tempo, l'ha qualificata inidonea ad integrare la colpa grave. 4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del [OSCURATO:PERSONA], depositava il 4 ottobre 2021 memoria scritta, con la quale chiedeva il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La riparazione per ingiusta detenzione, come è noto, è un meccanismo di indennizzo predisposto a favore dei soggetti sottoposti a misure cautelari restrittive della libertà personale rivelatesi lato sensu indebite (art. 314cod. proc. pen.), soggetti ai quali viene riconosciuto il diritto a un'equa riparazione, a condizione che non abbiano dato o concorso a dar causa alla custodia cautelare subita (art. 314, comma 1, cod. proc. pen.) in vista dell'adozione di una pronuncia di merito a carattere decisorio: oltre alla verifica della effettiva sussistenza di una detenzione "ingiusta", i giudici devono stabilire se l'interessato vi abbia eventualmente dato causa con dolo o colpa grave, a tal fine valutando, in base ad un autonomo apprezzamento che tenga conto di tutti gli elementi probatori disponibili, la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente, che successivamente alla sottoposizione della misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento penale a suo carico. Infatti va valutato se la condotta tenuta possa avere ingenerato nell'autorità procedente, seppure per un errore, l'apparenza di potersi configurare come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (in tal senso, ex multis, Sez. 4, n. 3359/2017 del 22/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01Sez. 4, n. 2895 del 13/12/2005, Mazzei e altro, Rv. 232884 e Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Min. Tesoro in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263). Infatti il giudizio afferente alla responsabilità penale e quello volto ad esaminare l'eventuale assenza di colpa grave ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo sono differenti e proprio in virtù dei diversi ambiti di scrutinio esistenti tra il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione ed il processo penale, è stato affermato che il giudice, ai fini della valutazione della colpa grave, può valutare il comportamento silenzioso o mendace dell'imputato (Sez. 4, n. 48247 del 13/11/2008, Cekrezi e altro, Rv. 242758; da ultimo, Sez.4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082 - 01, Sez. 4, n. 849/2022 del 28/09/2021, V., Rv. 282564 - 01), soprattutto quando tale comportamento concorra con altri elementi che siano rilevabili ai fini della colpa, in quanto il silenzio in sede di interrogatorio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, potrebbe rilevare anche da solo ai fini del dolo o della colpa grave "nel caso in cui l'indagato sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare" (cfr., Sez. 4, n. 4159 del 9/12/2008, Lanfranceschina, Rv. 242760). 2. L'ordinanza impugnata non si è attenuta ai principi giurisprudenziali affermati in materia e al dettato dell'art 314 cod. proc. pen. e non ha esaminato gli elementi agli atti, disattendendo il principio di diritto affermato dai giudici di legittimità della Quarta Sezione della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 49788/2019, in accoglimento di precedente ricorso del Ministero dell'economia, avevano annullato la precedente ordinanza di accoglimento dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione richiesta dal ricorrente, violando in tal modo l'art. 627 cod. proc. pen. Va infatti ricordato che nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, il giudice, atteso l'obbligo di attenersi alle indicazioni della Corte regolatrice, conserva tutti i poteri del giudice che aveva emesso la sentenza annullata ed è libero di determinare il proprio convincimento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto, alla stregua del disposto dell'art. 627, secondo comma, cod. proc. pen., il quale prescrive che nei limiti dell'annullamento, il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato, con l'unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata. (cfr. Sez. 6, n. 1180/96 del 22/11/1995, P.G. in proc. Mirabello, Rv. 204558 - 01; Sez. 6, n. 4614 del 07/02/1995, Grande, Rv. 201266 - 01; Sez.1 ord. n. 2591 del 07/05/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210791 - 01); 2.1. Tale pronuncia aveva annullato l'ordinanza della Corte di appello per carenza motivazionale, in quanto il mendacio sulla sorte del telefono cellulare era stato giustificato quale esercizio del diritto di difesa, in spregio alla giurisprudenza sopra menzionata in tema di rilevanza del mendacio ai fini della procedura di equa riparazione. 3. Nell'esaminare i presupposti fattuali che ebbero a condurre all'emissione della misura cautelare ed al suo mantenimento successivo, la Corte trentina conclude in maniera contraddittoria analizzando le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio di garanzia, per concludere affermando che il mendacio sul furto del telefono non concerneva una circostanza rilevante, ma che la reticenza circa la possibilità che il telefono allo stesso intestato fosse utilizzato da altri proprio nel dicembre del 2015, quando erano intercorse le conversazioni di rilievo nelle indagini, rappresentava una condotta superficiale e poco accorto che ebbe a concorrere alle determinazioni dell'autorità giudiziaria che ritenne che [OSCURATO:PERSONA] fosse uno degli interlocutori. Tale superficialità i giudici ritengono connessa all'affidamento del telefono a terzi - elemento invero non rilevante nel caso di specie, mentre avrebbero dovuto concentrare la loro attenzione al contenuto dichiarativo in sede di interrogatorio, laddove il non avere riferito circostanze utili, ossia l'effettivo detentore del telefono cellulare e quindi la non riferibilità ad esso indagato della telefonata intercettata, non può certo essere ritenuto comportamento meramente superficiale. 3.1. Occorre infatti ricordare che la giurisprudenza ha chiarito che "può costituire condotta colposa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo anche quella che, pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, abbia comunque concorso a dar causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà" (cfr. Sez. 4, n. 1921/2014 del 20/12/2013, Mannino, Rv. 258486 - 01). Ed in tema di reati associativi è stato anche sottolineato che le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare (cfr. Sez.4, n.850/2022 del 28/09/2021, PG c. Denaro, Rv. 282565 - 01). 4. La Corte territoriale ha valutato in maniera contraddittoria l'incidenza causale tra il contributo dichiarativo dell'indagato, riconosciuto reticente, e il mantenimento della cautela, ritenendo da un lato, che il ricorrente in sede di interrogatorio abbia volontariamente reso dichiarazioni reticenti - e che tale circostanza abbia confermato la prospettazione accusatoria sulla cui base era stata disposta la misura cautelare - e dall'altro, contraddicendo tale valutazione, ha qualificato tale condotta reticente come non idonea ad integrare la colpa grave, ma solo la colpa ordinaria, con incidenza sulla quantificazione dell'indennizzo. Un tale vulnus di evidente contraddittorietà motivazionale deve pertanto essere emendato con conseguente annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Trento. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con