CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11005/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Cera volo) Rilevato che l'unico motivo di censura dedotto (relativo al mancato rispetto del termine di comparizione nel giudizio di appello) si rivela improponibile, non essendo stato dedotto tempestivamente con le conclusioni scritte del rito cartolare, integrando l'eccezione - a prescindere dalla relativa fondatezza - una ipotesi di nullità a regime intermedio sottoposta a regime di sanatoria (art. 184 cod. proc. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 nnaio 2024 Il consig iere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte VII oni Angelo C stanzo rnr- r-N ,""•n CsIT IN [OSCURATO:PERSONA]