CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11758/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 aprile 1975; avverso l'ordinanza del 5 dicembre 2024 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] -atore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del riciirso; letta la memoria depositata il 15 febbraio 2025 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]°, nell'interesse del ricorrente, con la quale, anche in replica alle conclusicini del Pubblico Ministero, si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore, propone ricorso straordinario, ex art. 625-bis cod. proc. pen., per denunciare l'errore di fatto ravvisato, in ipotesi, nell'ordinanza di questa Corte (Sez. 1, n. 2586 del 5 diclmbre 2024, depositata il 21 gennaio 2025), con la quale è stato dichiarato inamm ssibile il ricorso (presentato nell'interesse dello stesso Favata avverso la sentenzi dell'Il marzo 2024 della Corte d'appello di Caltanissetta), omettendo di notificàr€ I avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia e all'imputato. 2. La censura è manifestamente infondata. La difesa del Favata, infatd, non tiene conto che il ricorso era stato proposto avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., sollevando doglianze indeducibili, ed è, luindi, stato deciso ai sensi del comma 5-bis dell'art. 610 cod. proc. pen., senza fumalità, ossia senza la necessità di uno specifico avviso alle parti dell'udienza fiss: ta per la decisione. E, all'evidenza, non è questa la sede per rivalutare la dedu .11)ilità o - meno delle censure prospettate. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e il rizi: rrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di eurcs in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassii delle ammende. Così deciso il