CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 36429/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Messina ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità del ricorrente già pronunciata con sentenza 10 marzo 2021 dal Tribunale di Messina in relazione a fattispecie di rapina tentata. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, NETHTHI [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la responsabilità a titolo di rapina impropria in conseguenza della restituzione dei beni sottratti in momento precedente all'esercizio della violenza, risulta inammissibile posto che la Corte territoriale evidenzia che la condotta era comunque finalizzata ad ottenere l'impunità per il tentativo di furto precedente così ricadendosi comunque nel fuoco della disposizione incriminatrice per cui vi è stata condanna. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso/in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] !ere estensore [OSCURATO:PERSONA]