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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34681/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCERAtlato_ay~re udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 12 novembre 2020 il Giudic:e di pace di Lucera ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5- ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e l'ha condannato alla pena di euro diecimila di multa; Considerato che l'imputato, per mezzo del suo difensore, ha proposto appello, che l'adito Tribunale di Foggia ha trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza non appellabile; Ritenuto che l'esame nel merito del ricorso - tale dovendosi qualificare l'atto di appello - è precluso dal rilievo prelliminare e assorbente della sua inammissibilità, per essere stato l'atto di impugnazione sottoscritto da difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione e, quindi, abilitato al patrocinio di legittimità, sì come impone, «a pena di inammissibilità», l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso deve essere dic:hiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCERAtlato_ay~re udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 12 novembre 2020 il Giudic:e di pace di Lucera ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 14, comma 5- ter, d.lgs. n. 286 del 1998 e l'ha condannato alla pena di euro diecimila di multa; Considerato che l'imputato, per mezzo del suo difensore, ha proposto appello, che l'adito Tribunale di Foggia ha trasmesso a questa Corte, trattandosi di sentenza non appellabile; Ritenuto che l'esame nel merito del ricorso - tale dovendosi qualificare l'atto di appello - è precluso dal rilievo prelliminare e assorbente della sua inammissibilità, per essere stato l'atto di impugnazione sottoscritto da difensore che non risulta iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione e, quindi, abilitato al patrocinio di legittimità, sì come impone, «a pena di inammissibilità», l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso deve essere dic:hiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 34681/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris