CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 ottobre 2021
Cassazione n. 39573/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BECCU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 19/3/2019 della Corte di appello di Cagliari, Sez. dist. di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il provvedimento di remissione in termini ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 5 ottobre 2021 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, il 24/11/2016, il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava l'odierno ricorrente colpevole dei reati a lui ascritti ai capi A, B e D della imputazione. Investita dall'impugnazione della difesa, la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la sentenza di primo grado. 1. Avverso l'indicata sentenza [OSCURATO:PERSONA], rimesso in termini per l'impugnazione, ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia all'uopo nominato, articolando il unico motivo di doglianza processuale di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 1.1. artt. 606, comma 1, lett. c, 178, comma 1, lett. c, 179, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale definito il giudizio di appello, all'udienza del 19 marzo 2019, nell'assenza non volontaria dell'imputato e del suo difensore di fiducia, non essendo entrambi stati avvisati della data fissata per l'udienza camerale. In data 28 novembre 2017 l'imputato, per il tramite del difensore, aveva depositato presso la Cancelleria del giudice procedente la nomina, quale difensore di fiducia, dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (che era anche domiciliatario dell'imputato) deceduto dopo la proposizione dei motivi di appello; ciò nonostante il nuovo difensore di fiducia, tempestivamente nominato, con contestuale nuova dichiarazione di domicilio, non è stato avvisato della data fissata per la celebrazione del giudizio di appello, che si è svolto alla presenza di un difensore nominato di ufficio, in sostituzione del difensore deceduto; mentre neppure l'estratto contumaciale della sentenza di secondo grado è stato notificato al difensore di fiducia. 2. E' fondato il motivo unico, il ricorso deve essere accolto. 2.1. Dalla documentazione versata in atti (accessibile alla Corte in ragione del vizio processuale dedotto, secondo quanto indicato da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che in data 28 novembre 2017 l'imputato ebbe a depositare presso la Cancelleria del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (ancora in possesso del fascicolo da trasmettere alla Corte d'Appello) la nomina del nuovo difensore (con contestuale nuova dichiarazione di domicilio) in uno alla notizia del decesso di quello che aveva presentato i motivi di gravame. Ciò nonostante, l'atto di citazione per il giudizio di appello non fu notificato al difensore di fiducia nominato, né all'appellante; quindi la Corte procedette alla nomina di un difensore di ufficio in luogo di quello deceduto.2.2. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale, c.d. a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, del difensore fiduciario non avvisato (Sez. 5, n. 11756, del 14/2/2020, Rv. 279037; Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Rv. 268154; Sez. U., n. 24630 del 26/3/2015, Rv. 263598), non rilevando il carattere facoltativo della sua partecipazione a tale giudizio (Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, l'ardi, Rv. 242850). 2. Il delitto di lesioni personali aggravate in concorso, contestato come commesso il 16 dicembre 2009, si è tuttavia estinto, in assenza di sospensioni rilevanti del corso della prescrizione verificatesi nel corso del giudizio di merito, per l'intervenuto decorso del termine massimo (7 anni e sei mesi) previsto dagli artt. 157 e 161 del codice di rito. L'ammissibilità e la fondatezza del ricorso impongono infatti l'obbligo di immediata declaratoria della causa di estinzione del reato, quale che sia il motivo di gravame speso nel merito (giurisprudenza costante sin da Sez. 3, n. 2448 del 18/01/2000, Levatino, Rv. 215419; più di recente: Sez. 2, n. 10515 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 262568). Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in relazione al delitto di lesioni contestato al capo B, mentre con riferimento ai due episodi di rapina di cui ai capi A e D, va disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari. 2.1. l'applicazione di principi di diritto consolidati consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di lesioni cui al capo B perché estinto per prescrizione, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari in relazione ai reati di cui ai capi A e D. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente simo P2frotti Do enico Gallo yft 4f7---.--