CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12392/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; - che ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che eccepisce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la nullità delle sentenze di merito, in quanto, essendo l'attività di rilevazione delle impronte digitali un atto irripetibile, avrebbe dovuto essere compiuta con le modalità stabilite dall'art. 360 cod. proc. pen. - è manifestamente infondato, dal momento che è jus receptum che l'attività di esaltazione delle impronte digitali mediante tecniche, anche complesse, che utilizzano diverse metodologie e prodotti chimici per la loro individuazione e la successiva evidenziazione e fissazione non è assoggettata alla disciplina prevista per gli accertamenti non ripetibili, rientrando tra le operazioni di prelievo e messa in sicurezza del reperto prodromiche all'analisi tecnico-comparativa (cfr. Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, Rv. 280907; Sez. 4, n. 6412 del 24/01/2019, Rv. 275196); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]