CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 21940/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15427-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 234, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] impiego R.G.N.15427/2016 Cron. Rep. Ud.13/04/2022 CC dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1210/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/01/2016 R.G.N. 249/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 1210 del 2015, accogliendo in parte l’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenzapronunciata tra le parti dal Tribunale di Rimini, dichiarava non dovute le somme richieste dal lavoratore a titolo di indennità di funzione CCDE, indennità di posizione organizzativa ed indennità di responsabilità. Dichiarava la prescrizione delle somme dovute al ricorrente appellato sino al 2 aprile 2002. Dichiarava che sulle somme dovute decorrevano solo gli interessi legali. 2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre [OSCURATO:PERSONA] prospettando due motivi di ricorso, assistiti da memoria. 3. Resiste l’INPS con controricorso. DIRITTO1.Con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (già art. 56 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall’art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e succ. modificato dall’art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998) e dell’art. 36 Cost. Omesso esame circa il fatto decisivo per il giudizio della nullità del conferimento delle mansioni e delle sue conseguenze e della violazione del principio della retribuibilità delle mansioni e delle sue conseguenze e della violazione del principio della retributività e proporzionalità della retribuzione, disattendendo altresì la CTU contabile e il doc. 3 (sopravvenuto) prodotto col fascicolo di appello che erano state oggetto di discussione tra le parti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del CCNL 1998/2001, e succ. modifiche ed integrazioni di cui al CCNL in data 25 luglio 2001, dell’art. 30 del CCNL 2002/2005 e dell’art. 24 del CCNL 1998/2001 del CCNI sottoscritto il 22 luglio 1999 CCNI 2000 pag. 33 sub indennità di posizione organizzativa. 1.1. È censurata la statuizione del giudice di appello che non ha riconosciuto l’indennità di funzione in quanto la stessa era stata soppressa a far tempo dal 23 luglio 1999. Assume il ricorrente che lo svolgimento di mansioni superiori trova riconoscimento nell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. In presenza dello svolgimento delle mansioni superiori, la determinazione delle differenze retributive andava effettuata prendendo a riferimento la retribuzione integrale di un dipendente che fosse stato formalmente investito della funzione all’epoca. Nel caso di specie, un dipendente che come il ricorrente avesse svolto dal 1987 la funzione categoria C4 (o all’epoca IX livello) e anche dopo il 23 luglio 1999, data di entrata in vigore del CCNI 16 febbraio 1999 si sarebbe portato dietro l’indennità di funzione exart. 15, comma 2, della legge n. 88/89 che sarebbe stata denominata da quel momento indennità di funzione CCDE 98, anche sefosse stata cristallizzata nella misura in godimento, come aveva affermato la Corte d’Appello. Il ridimensionamento del compenso in ragione del mancato riconoscimento delle indennità era incongruo rispetto alle funzioni e alle responsabilità assunte L’affermazione della Corte d’Appello che l’indennità CCDE sarebbe stata soppresso era errata anche in ragione dell’art. 19 del CCNI del 19 febbraio 1999, da cui si evinceva che l’indennità di funzione non era soppressa ma aveva cambiato denominazione in indennità di funzione CCDE 98. Il CCNI 25 luglio 2001, a sua volta, stabiliva che tutte le indennità dell’art. 19 del CCNI 1998- 2001 erano erogate per la durata dell’incarico. Anche il CCNI 2002/2005 continuava a prevedere l’emolumento. Il ricorrente ricorda, inoltre, come l’art. 24 del CCNL 1998/2001 e il relativo accordo quadro dispongono che il dipendente assegnato a mansioni superiori ha diritto al trattamento economico previsto per la posizione corrispondente alle mansioni conseguentemente esercitate, disciplina ribadita dall’accordo quadro del 22 ottobre 2001 in materia di mansioni superiori. Le indennità peraltro rientravano nella struttura della retribuzione (art. 28 del CCNL 1999).1.2. Il motivo è inammissibile. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l’ “omessoesame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (cfr., Cass., n. 2268 del 2022). Questa Corte ha inoltre precisato (si v., Cass., n. 8584 del 2022) che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica che ad essa nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio. Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte ( Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio dell’ intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lìdove si afferma che la riformulazione dell'art. 360 n. 5, cod. proc. civ. ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, non ravvisabili nella fattispecie in esame, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”, sicché quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppatidalla parte a sostegno della propria tesi. Nella specie, la censura di omesso esame come illustrata nel motivo e, in particolare (si v., pag. 7 del ricorso) , riferita alla nullità del conferimento delle mansioni e delle sue conseguenze come prospettata nella memoria di costituzione in appello, al calcolo del corrisposto, alla CTU contabile, esula dall’ambito legale della censura ed è pertanto inammissibile. Va osservato che la Corte d’Appello ha posto a fondamento della propria decisione l’interpretazione dell’art. 19 del CCNL (recte: CCN Integrativo INPS, come conviene il ricorrente a pag. 8 del ricorso, e come di evince dal periodo precedente alla suddetta statuizione, sempre a pag 8 della sentenza di appello, nonché dal controricorso, pag. 7), rilevando che detta disposizione aveva dichiarato decaduto il previgente sistema indennitario a partire dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto (22 luglio 1999) con la conseguenza che la indennità in questione era stata cristallizzata nella misura in godimento e ridenominata “indennità di funzione CCDE 1998”. Come questa corte ha già affermato (Cass., n. 14449 del 2017) con riguardo ai contratti collettivi di lavoro relativi al pubblico impiego privatizzato, la regola posta dall'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi, deve intendersi limitata ai contrattied accordi nazionali di cui all'art. 40 del predetto d.lgs., con esclusione dei contratti integrativi contemplati nello stesso articolo, in relazione ai quali il controllo di legittimità è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione e dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione sufficiente e non contraddittoria. Di talché, le censure relative all’interpretazione del contratto collettivo integrativo offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o del vizio di motivazione, nei limiti dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non rileva ai fini dell’annullamento di quest'ultima.Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. Nella specie il ricorrente nella censura omette ogni riferimento ai criteri di ermeneutica contrattuale che sarebbero stati violati, e nel censurare l’interpretazione del suddetto art. 19 CCNI si limita a riportarne il primo comma e il terzo comma per affermare l’erroneità della decisione della Corte d’Appello, con la conseguente inammissibilità del motivo. 3. Con il secondo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., artt. 17 e 32 del CCNL 1999, art. 19 del CCNI del 16 febbraio 1999, artt. 19 e 30, comma 7 e 8, del CCNI 2002-2005 e successivi CCNI 2003, 2004, 2006, 2007, 2008. 3.1. La Corte d’Appello ha accolto l’impugnazione dell’INPS ritenendo non dovute l’indennità di posizione organizzativa e l’indennità di responsabilità specifica atteso che non risultava essere stato attribuito di fatto alcun parametro di risultato a cui correlare in caso di ottenimento di detto risultato la corresponsione di dette indennità. Il ricorrente deduce l’erroneità di tale statuizione in quanto in caso di svolgimento di mansioni superiori il riconoscimento delle indennità non è subordinata alla previsione di un parametro di risultato. Una diversa soluzione violerebbe i principi di proporzionalità della retribuzione alla luce dell’art. 36 Cost. A sostegno delle proprie deduzioni il ricorrente richiama alcune disposizioni contrattuali che hanno regolato le posizioni organizzative e l’indennità di responsabilità specifica. 4. Il motivo non è fondato. 4.1. La Corte d’Appello ha rigettato i motivi di appello con cui l’INPS aveva contestato lo svolgimento delle mansioni superiori C4, atteso che il Tamburini, come affermato dal Tribunale, aveva gestito e coordinato in sostanziale autonomia le mansioni di economo e consegnatario dei beni mobili che risulta ha svolto di fatto nel corso degli anni; il giudice di appello ha escluso che ciò potesse far riconoscere allo stesso l’indennità di posizione organizzativa e l’indennità di responsabilità specifica. 4.2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 16845 del 2019) che la posizione organizzativa risponde all’esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività, che indubbiamente sussiste anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento. Nell’ambito dell’organizzazione dell’ente, infatti, determinate funzioni, pur esprimendo la medesima professionalità che caratterizza l’area di inquadramento più elevata, rivestono un ruolo strategico e di alta responsabilità, che giustifica, come per il rapporto di natura dirigenziale, la sottoposizione alla logica del risultato, l’assoggettamento a valutazione e, correlativamente, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo. La posizione organizzativa descrive, dunque, una funzione alla quale si correlano compiti predeterminati dall’ente, sicché, una volta che la stessa sia stata istituita e si accerti che il dipendente abbia svolto con pienezza di poteri le mansioni connesse all'incarico, assumendone la relativa responsabilità, non è corretto valorizzare quei compiti ai soli fini della comparazione fra i livelli di inquadramento (quello posseduto dal dipendente e quello sotteso alla posizione. organizzativa), riconoscendo l'esercizio di fatto delle mansioni superiori, ma escludendo al tempo stesso il conferimento, sempre in via di fatto, della posizione in discussione. 4.3. La decisione di appello ha escluso con accertamento di fatto che fosse stata ricoperta la posizione organizzativa o specifica responsabilità (si v. pag. 9 della sentenza: “la difesa dell’INPS è ugualmente fondata con riferimento alla indennità di posizione organizzativa e alla indennità di responsabilità specifica atteso che non risulta essere stato attribuito alcun parametro di risultato a cui correlare, in caso di ottenimento di detto risultato, la corresponsione di detta indennità”). Tale accertamento di fatto non è adeguatamente contestato, atteso che il ricorrente pone a fondamento del motivo l’erronea deduzione che la disciplina contrattuale fonderebbe un automatismo tra mansioni superiori (C4) e indennità di posizione organizzativa, che tuttavia non trova riscontro nella disciplina contrattuale invocata (si consideri, in particolare che l’art. 17 del CCNL 16 febbraio 1999, conferma il quid pluriscostituito dalla posizione organizzativa di talché : “ nell’ambito dell’area C gli enti, sulla base dei propri ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono conferire ai dipendenti ivi inseriti incarichi che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, che comportano l’attribuzione di una specifica indennità di posizione organizzativa”, e che l’art. 32 prevede la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo di ente per i trattamenti accessori per “l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi; gravose articolazioni dell’orario di lavoro; la reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza”) e nei principi enunciati da questa Corte con la citata sentenza n. 16845 del 2019. Quest’ultima sentenza n. 16845 del 2019 ha, infatti, affermato che: «ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall’ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio, che è comunque diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa», così escludendo automatismi e richiedendo un accertamento di fatto che nella specie è risultato sfavorevole al ricorrente. 5. Il ricorso deve essere rigettato. 6. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 7.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 11