CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 18016/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia,sezione distaccata di Brescia n. 2137/2019, depositata il 13/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il contribuente ha instaurato due distinti giudizi avanti allaCommissione Tributaria Provinciale di Bergamo per contestare, da un lato,l’iscrizione ipotecaria esattoriale del 13 maggio 2016, relativa a preteseNumero registro generale 38284/2019Numero sezionale 4601/2026Numero di raccolta generale 18016/2026Data pubblicazione 04/06/2026tributarie e previdenziali per un importo complessivo di circa 22.700,00euro, e, dall’altro lato, la successiva intimazione di pagamento notificata il19 ottobre 2016, riguardante un debito di oltre 60.000,00 euro, fondato suun avviso di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle Entrate (n.TF7010301880/2014).2. Nel primo giudizio, il contribuente deduceva l’omessacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l’assenza dicontraddittorio e la mancata notifica degli atti presupposti, sostenendo cheEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]. avesse prodotto tardivamente in udienzadocumentazione mai portata prima alla sua conoscenza. L’Agente dellariscossione si è costituita eccependo preliminarmente la carenza digiurisdizione per i crediti non tributari e, nel merito, la rituale notificadell’avviso di accertamento e del preavviso di ipoteca.3. Con sentenza n. 280/03/2017, la CTP ha respinto il ricorso,ritenendo provata la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca e,comunque, dichiarando l’impugnazione inammissibile per tardività, perchégli atti presupposti non erano stati tempestivamente contestati.4. Il secondo giudizio riguardava la successiva intimazione dipagamento, anch’essa contestata per l’asserita mancata notifica dellecartelle e degli atti presupposti. Anche qui l’Agente della riscossione sicostituiva, eccependo nuovamente la carenza di giurisdizione per i creditiprevidenziali e sostenendo la correttezza della sequenza notificatoria. Consentenza n. 333/02/2017, la CTP ha dichiarato l’intimazione inammissibile,ritenendola atto meramente sollecitatorio e non autonomamenteimpugnabile, e rilevando come la questione della validità degli attiprodromici fosse già stata decisa nella precedente pronuncia.5. Il contribuente ha proposto appello avverso entrambe le decisioni,lamentando in particolare l’illegittimo utilizzo di documenti prodottitardivamente, l’assenza di prova delle notifiche degli atti fondativi dellapretesa tributaria, l’erronea declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e laNumero registro generale 38284/2019Numero sezionale 4601/2026Numero di raccolta generale 18016/2026Data pubblicazione 04/06/2026violazione del principio del contraddittorio. Nei due giudizi di appello sicostituiva l’Agente della riscossione, chiedendo il rigetto dei gravami eribadendo l’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento e del preavviso diipoteca, nonché la legittimità delle produzioni documentali.6. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ha dispostola riunione degli appelli per connessione oggettiva, essendo entrambe leimpugnazioni fondate sul medesimo nucleo di contestazioni concernenti lavalidità della notifica degli atti presupposti e, con la sentenza n.2137/23/2019, depositata il 13 maggio 2019, ha dichiaratopreliminarmente la carenza di giurisdizione sulla parte della pretesa aventenatura previdenziale e ritenendo nel resto ammissibili le impugnazioni, sulrilievo che la mancata opposizione di atti autonomamente impugnabili nonpreclude la possibilità di contestare successivi provvedimenti esecutivi. Nelmerito, tuttavia, la CTR ha respinto entrambi gli appelli, affermando chel’Agente della riscossione aveva dimostrato l’intervenuta notifica dell’avvisodi accertamento e della comunicazione preventiva di ipoteca, osservandoche l’avviso di accertamento era stato consegnato il 25 giugno 2014 al padredel contribuente, convivente, e quindi validamente notificato.7. Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorsoper cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorsol’Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:SOCIETA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si contesta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c. (rectius n. 3 c.p.c.) la sentenza di appello per avere laCTR della Lombardia disposto la riunione dei gravami omettendo di motivarela relativa ordinanza e, così, violando l'art. 29, comma 3, d.lgs. 546/1992.1.1. La censura non merita accoglimento.Invero il provvedimento di riunione ha natura meramente ordinatoriae organizzativa da parte del giudice e l’omessa motivazione della stessa nonne inficia a validità. In ogni caso il ricorrente eccepisce un vizio meramenteNumero registro generale 38284/2019Numero sezionale 4601/2026Numero di raccolta generale 18016/2026Data pubblicazione 04/06/2026formale, senza illustrare quale sarebbe stata la preclusione difensiva,sicché, in base alla giurisprudenza di questa corte, la censura èinammissibile: come rilevato da questa Corte …. In altri termini, vaanche alla fattispecie applicato il generale principio di diritto processuale,elaborato da questa Corte (Cass. 22/02/2016, n. 3432; Cass. 24/09/2015,n. 18394; Cass. 16/12/2014, n. 26450; Cass. 13/05/2014, n. 10327; Cass.22/04/2013, n. 9722; Cass. 19/02/2013, n. 4020; Cass. 14/11/2012, n.19992; Cass. 23/07/2012, n. 12804; Cass. 09/03/2012, n. 3712; Cass.12/09/2011, n. 18635; Cass. Sez. U. 19/07/2011, n. 15763; Cass.21/02/2008, n. 4435; Cass. 13/07/2007, n. 15678), per il quale nessunoha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali, ma solo se,appunto in dipendenza della loro violazione, ha subito un concretopregiudizio (Cass, sez. un., 09/08/2018, n. 20685).2. Col secondo motivo il ricorrente contesta la tempestività delladocumentazione prodotta dall'ente di esazione, eccependo, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 32, c. 1, d.lgs. 546/92per avere la CTR ammesso l'acquisizione della documentazione prodottasoltanto nel giorno dell'udienza. Nella prospettazione del ricorrente, la CTRavrebbe erroneamente affermato la ritualità della notifica sia dellacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sostenendo che essarisultasse sottoscritta dal contribuente, sia degli atti prodromici richiamati,affermandone la regolare notifica nonostante – a suo dire – mancassequalsiasi prova tale da soddisfare il regime legale delle comunicazioni e dellenotifiche nel procedimento esattoriale. Il ricorrente richiama il testo dellapronuncia impugnata, che aveva ritenuto provato l’avvenuto adempimentosulla base dei documenti prodotti solo in udienza, prospettandone dunquel’inammissibilità ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 546/92 e lamentando che laCTR avesse fatto applicazione di un principio giurisprudenziale nonpertinente. La censura investe, quindi, la valutazione della CTR in ordinealla prova della notifica, ritenuta dal ricorrente inidonea o comunqueNumero registro generale 38284/2019Numero sezionale 4601/2026Numero di raccolta generale 18016/2026Data pubblicazione 04/06/2026irritualmente acquisita, con conseguente nullità della decisione perviolazione delle norme processuali che regolano il deposito documentale neigiudizi tributari.2.2. La censura è inammissibile, in quanto non è dato comprenderequali documenti sarebbero stati prodotti tardivamente in appello.2.3. Inoltre, la stessa risulta anche infondata. Questa Corte ha giàstatuito che ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992(ratione temporis vigente), nel processo tributario è ammessa laproduzione, in grado d'appello, di nuovi documenti (ancorché preesistential giudizio di primo grado), essendo utilizzabili, in tale grado, anche quellitardivamente prodotti nel primo, tenuto conto che i fascicoli di parte restanoinseriti in modo definitivo in quello d'ufficio fino al passaggio in giudicatodella sentenza, senza possibilità di ritiro per le parti, sicché ladocumentazione negli stessi contenuta è automaticamente e ritualmenteacquisita al giudizio di impugnazione (Cass. 18/09/2025, n.25577 (Rv. 676517 - 01)).3. Con il terzo motivo di ricorso si contesta ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art 32, comma 1del d.lgs. 546/1992, con riferimento alla ritenuta ritualità della notificadell’avviso di accertamento TF7010301880/2014, che la sentenzaimpugnata afferma essere stato consegnato al familiare convivente (padre)il 25 giugno 2014. Il ricorrente sostiene che la CTR abbia fondatol’affermazione della ritualità della notifica dell’avviso di accertamento su unaricostruzione dei fatti priva di qualsiasi riscontro documentale, poiché l’Entedella riscossione non avrebbe mai depositato in primo grado né in appelloalcuna prova della notificazione. La deduzione del giudice regionale,secondo cui il plico sarebbe stato ricevuto da un familiare convivente,sarebbe dunque in contrasto con gli atti e frutto di un travisamento dellavicenda processuale. Il contribuente afferma che la decisione si fonda sudocumentazione mai acquisita ritualmente e che la CTR abbia attribuitoNumero registro generale 38284/2019Numero sezionale 4601/2026Numero di raccolta generale 18016/2026Data pubblicazione 04/06/2026valore probatorio ad atti inesistenti, violando sia le norme sul procedimentonotificatorio sia quelle sul regime delle prove nel giudizio tributario.3.2. Il motivo è inammissibile.Va, innanzitutto, rilevato che la censura è proposta come violazionedi legge, sotto il profilo della violazione dell’art. 32 c. 1 d.lgs. 546/1992, ilquale recita “1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorniliberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1”. Ladoglianza sembra invece poi sviluppata sotto il diverso profilodell’accertamento fattuale e della mancanza di produzione probatoria - o,per quanto è dato comprendere - del difetto motivatorio, che sono censuredi diverso tenore, rispetto alle quali non è consentito a questo giudice disostituirsi alla parte nel riformulare interamente il motivo di ricorso, conconseguente inammissibilità del motivo.3.3. Sotto altro profilo, dirimente, la censura manca di autosufficienzanon essendo indicato ove la mancata prova della notifica sia stata formulatanel corso del giudizio di merito ed in quali esatti termini (e a quali documentici si riferisca laddove si assume che si pone in contrasto con le risultanzedocumentali); invero «Per giurisprudenza pacifica di questa Corte, qualoracon il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi siacenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità,non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, maanche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fattoin virtù del principio di autosufficienza del ricorso, onde dar modo alla Cortedi controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nelmerito la questione stessa. cassazione devono investire, a penad'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decideredel giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sededi legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nellafase di merito né rilevabili d'ufficio (tra le tante: Cass., Sez. 2^, 9 agosto2018, n. 20694; Cass., Sez. 2^, 18 settembre 2020, n. 19560; Cass., Sez.Numero registro generale 38284/2019Numero sezionale 4601/2026Numero di raccolta generale 18016/2026Data pubblicazione 04/06/20265^, 9 dicembre 2020, n. 28036; Cass., Sez. 6^-5, 23 marzo 2021, n. 8125;Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n. 11708; Cass., Sez. 6^-5, 18 ottobre2021, n. 28714; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, n. 30863; Cass., Sez.5^, 24 novembre 2021, n. 36393; Cass., Sez. 2^, 21 dicembre 2021, n.40984; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2022, n. 8362; Cass., Sez. 5^, 6 dicembre2022, n. 35885)» (così Cass., Sez. T, 21 febbraio 2023, n. 5429) .3.4. Il motivo va, quindi, dichiarato, sotto il duplice profilo sopraindicato, inammissibile.4. Col quarto motivo il contribuente deduce ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 32,comma 1 del d.lgs. 546/1992 con conseguente inammissibilitàdell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il giudice di appello aveva concesso untermine all'ufficio erariale per il deposito della documentazione inerente allanotifica dell'avviso di accertamento, affermando che il provvedimento inquestione avrebbe determinato una inammissibile rimessione in terminiistruttori di parte appellata.4.1. Il motivo è inammissibile.La censura non chiarisce quali sarebbero i documenti nuovi acquisitiex officio. La doglianza è, difatti, formulata in termini del tutto generici eassertivi, non avendo la parte chiarito quali sarebbero, in concreto, idocumenti asseritamente acquisiti d’ufficio dal giudice, né quale specificaincidenza essi avrebbero avuto sul percorso motivazionale e sull’esito delladecisione impugnata, in una dinamica procedurale che, tra l’altro consente– ma entro limiti ristretti, che però, in mancanza della detta specificazione,non risultano verificabili - il c.d. soccorso istruttorio da parte dellacommissione tributaria. Il motivo difetta dunque del necessario requisito dispecificità, poiché omette di individuare puntualmente gli atti o i documentioggetto della dedotta acquisizione irrituale, nonché le ragioni per le qualidetta attività avrebbe determinato una violazione del principio dispositivo edel contraddittorio. Ne deriva che la censura si risolve in una meraNumero registro generale 38284/2019Numero sezionale 4601/2026Numero di raccolta generale 18016/2026Data pubblicazione 04/06/2026contestazione di carattere astratto e ipotetico, inidonea a consentire algiudice dell’impugnazione di verificare la fondatezza del denunciato error inprocedendo, in violazione degli oneri di allegazione e specificazione: inassenza della precisa indicazione del contenuto dei documenti, della loroprovenienza e della decisività degli stessi ai fini del decidere, il motivo nonconsente alcun effettivo scrutinio sulla denunciata illegittimità dell’attivitàofficiosa del giudice e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.5. Alla luce delle argomentazioni che precedono consegue il rigettointegrale del ricorso.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sonoliquidate nella misura indicata in dispositivo.7. In conseguenza dell’esito del giudizio va dichiarata la sussistenzadei presupposti per il pagamento di una somma pari al contributo unificatoprevisto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 8.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate adebito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il Presidente