CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 luglio 2022
Cassazione n. 21999/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto il 28/07/2022 nel procedimento nii; riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Taranto, in sede di giudizio di rinvio, ha annullato l'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale il 19.7.2021 con cui era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni e valori nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai ricavi tratti dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sino alla concorrenza dell'importo di 20.304.974,88 euro, e della società 2L [OSCURATO:SOCIETA]. fino alla concorrenza dell'importo di 1.651.646,40 euro.1.1. L'ordinanza impugnata si colloca nell'ambito di un articolato procedimento cautelare in cui vi sono state due sentenze di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione. È necessario fare riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 26245 del 27.5.2022 con cui è stato disposto il secondo annullamento e che consente di ricostruire il procedimento nell'ambito del quale si colloca l'ordinanza in esame. Nell'occasione la Corte di cassazione ha così ricostruito il procedimento cautelare: "Con ordinanza del 21/09/2021 il Tribunale di Taranto, in funzione di giudizio del riesame avverso i provvedimenti cautelari reali, rigettava l'impugnazione ex art. 324 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal Tribunale di Taranto in data 19/07/2021 con la quale era stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni e valori nella disponibilità del Venuti, anche se intestati a terzi, con riferimento ai ricavi tratti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (sino alla concorrenza dell'importo complessivo di 20.304,88 euro) e dalla 2L [OSCURATO:SOCIETA]. (sino alla concorrenza dell'importo di 1.651.646,40 euro). Il provvedimento impugnato era stato emesso a seguito di annullamento con rinvio per nuovo giudizio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza n.6607 del 2021. Come risulta dalla pronuncia rescindente, l'ipotesi accusatoria, per la quale sono state emesse - oltre alle misure reali per cui si procede- anche misure cautelari personali, è che [OSCURATO:PERSONA], Presidente della Provincia di Taranto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], dirigente del settore pianificazione ed ambiente della Provincia in questione, avrebbe adottato la determina dirigenziale n. 45 del 5.4.2018 di ampliamento della discarca di Grottaglie in favore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed in violazione del principio di imparzialità e buon andamento della [OSCURATO:PERSONA]. Tamburrano, in corrispettivo di detto atto, avrebbe: a) ricevuto la somma di 5.000 euro al mese da [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il tramite di tale [OSCURATO:PERSONA], amministratore di fatto della società 2L [OSCURATO:SOCIETA]: la provvista di detta somma sarebbe stata creata mediante contratti di prestazione di servizi da parte di 2L [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e gli importi delle fatturazioni sarebbero stati artatamente sovrastinnati rispetto al valore reale delle prestazioni; b) accettato la promessa di un'autovettura - poi in effetti ricevuta- e di un'abitazione. Il reato presupposto di corruzione sarebbe stato commesso nell'interesse ed a vantaggio delle due società indicate". Riteneva la Corte di cassazione che il primo annullamento fosse stato disposto per motivi che involgevano in primo luogo la nozione di profitto derivante da reato ed il nesso che deve sussistere tra la res sottoposta al vincolo reale ed il reato per cui si procede. Evidenziava al riguardo la Seconda Sezione che nella determinazione del profitto il giudice del merito cautelare non aveva considerato che i contratti stipulati tra [OSCURATO:PERSONA] e i soggetti terzi rispetto al patto corruttivo non potevano considerarsi nulli, atteso che il loro contenuto non era illecito e la loro struttura non era frutto di alcuna violazione; ciò che rilevava nella specie era semmai la condotta tenuta da una delle parti contraenti — la società [OSCURATO:PERSONA]- nella fase precedente alla formazione dell'accordo, peraltro non in danno dell'altro contraente. I contratti in esame cioè non coincidevano con il reato di corruzione intercorso tra una sola delle parti negoziali con altri soggetti, ma, semplicemente, presupponevano l'illecito, nel senso che la loro ragione trovava collocazione, in tutto o in parte, nel patto corruttivo stipulato da uno dei contraenti con un altro soggetto (cd. reati in contratto). Di conseguenza, il profitto confiscabile non poteva coincidere con l'utile lordo conseguiti dal soggetto corruttore, derivante dall'esecuzione dei contratti (ed erronea doveva considerarsi il riferimento alla categoria dei reati - contratto); doveva invece essere identificato con le maggiori somme introitate rispetto a quelle che sarebbero state incassate se la quantità di rifiuti conferibili non fosse stata ampliata per effetto del fatto corruttivo. Nell'ambito dei maggiori ricavi individuati nel modo indicato, occorreva poi verificare come il programma obbligatorio dei contratti fosse stato attuato, se cioè i contratti fossero stati eseguiti correttamente, se l'altro contraente avesse subito una lesione dei suoi diritti, se vi fossero stati inadempimenti qualitativi e quantitativi da parte della società [OSCURATO:PERSONA] (mancati esborsi); in tale indagine occorreva altresì applicare il principio indicato dalle Sezioni unite e cioè che ogni "iniziativa lecitamente assunta" per adempiere alle obbligazioni contrattuali "interrompe qualsiasi collegamento causale con la condotta illecita", giacché il contraente che adempie, sia pure in parte, ha diritto al relativo corrispettivo, che non può considerarsi profitto del reato. Un secondo punto di annullamento riguardava la posizione della società 2L [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ritenendosi che fosse da chiarire: a) se ed in che misura esistessero rapporti pregressi tra le due società che avevano condotto già alla stipula di precedenti contratti, regolarmente adempiuti, tra le stesse; b) se ed in che limiti i contratti per i quali si procedeva trovassero la loro causa giustificativa nel reato di corruzione; c) in che limiti i contratti fossero stati adempiuti, atteso che il provvedimento impugnato sembrava fare riferimento alla possibilità che almeno in parte il programma obbligatorio fosse stato effettivamente eseguito; d) in che misura quindi i contratti fossero stati posti in essere ed asserviti, in quanto funzionalmente strumentali, alla realizzazione del disegno corruttivo da parte di soggetti coinvolti direttamente o indirettamente in detto programma.Un terzo punto era attinente alla confisca del danaro - da qualificarsi, in base all'insegnamento delle Sezioni unite, come funzionale alla confisca diretta del profitto- previa verifica dell'effettivo accrescimento del patrimonio dell'indagato, in considerazione della natura plurisoggettiva dell'illecito e della conseguente applicazione del principio solidaristico in relazione alla fattispecie concreta. Il giudizio del rinvio anche in questo caso avrebbe dovuto fornire elementi di specificazione, risultando dubbio: a) se il sequestro delle somme di denaro giacenti sui conti correnti del ricorrente fosse stato disposto in funzione della confisca diretta ovvero per equivalente; b) se il patrimonio dell'indagato si fosse o meno effettivamente accresciuto del profitto storico derivante dal reato commesso nell'interesse ed a vantaggio dell'ente, cioè se Venuti avesse conseguito personalmente il profitto del reato; c) quali fossero i rapporti economici sottostanti alla fattispecie e se fosse individuabile la quota di profitto che il Venuti avrebbe conseguito. 1.2. A fronte di tali rilievi- quelli posti con la prima sentenza di annullamento della Corte di cassazione - il giudice del riesame, in sede di giudizio di rinvio, aveva stabilito che: -per quanto riguardava il denaro, la confisca doveva intendersi per equivalente, trattandosi comunque di una componente del patrimonio del Venuti, attinto dal vincolo esclusivamente nei limiti del valore del profitto ricavato dalle due società nell'illecito e non in quanto profitto ricavato in via diretta dal reato; - in termini altrettanto corretti erano stati applicati i principi di solidarietà e di sussidiarietà in tema di concorso di persone nel reato, imputando l'intera azione illecita e l'effetto conseguente in capo a ciascun corrente, nonché procedendo dapprima al sequestro in via diretta in danno delle società e, in caso di accertata incapienza, al sequestro per equivalente in capo ai concorrenti; - anche quanto all'entità del profitto confiscabile, il percorso motivazionale era immune da censure, poiché la rideterminazione aveva tenuto conto dei rilievi della Cassazione e si era incentrata esclusivamente sull'effettivo accrescimento patrimoniale conseguito dall'ente, ricostruendo - sulla base dei dati estrapolati dalla Guardia di Finanza - i maggiori introiti ricavati dalla società dalla stipula di nuovi contratti e dall'incremento dell'oggetto di quelli già in essere dopo l'ampliamento della discarica, tenendo conto dell'utile netto depurato dai costi vivi sostenuti per l'esecuzione delle prestazioni (trasporto e smaltimento dei rifiuti); - con riferimento alla società 2L [OSCURATO:SOCIETA]. era emerso (in ragione anche del giudicato cautelare formatosi sul fumus boni iuris) il carattere fittizio delle prestazioni e la strumentalità dei contratti stipulati con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla realizzazione del disegno criminoso in quanto tesi ad attenere le autorizzazioni della discarica attraverso la corruzione, valorizzandosi a tal fine esclusivamente l'eccedenza emersa con riferimento alla frequenza delle operazioni secondo le comuni ed appropriate pratiche del settore, sulla base delle indicazioni fornite dal consulente del Pubblico ministero. 1.3. Avverso l'ordinanza del riesame aveva proposto nuovamente ricorso per cassazione il difensore di fiducia di Venuti e la Corte di cassazione aveva nuovamente annullato con rinvio l'ordinanza sostenendo che, a fronte dello schema indicato dalla stessa Corte, il Tribunale avesse solo formalmente dichiarato di aderire al dictum, insistendo invece nella determinazione del profitto secondo criteri errati in rapporto alla fattispecie, in violazione del principio di diritto enucleato in sede di annullamento e dei suoi corollari applicativi. L'individuazione del profitto ricavato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito della corruzione era stato infatti nuovamente basato sul maggior profitto conseguito dopo l'autorizzazione all'ampliamento della discarica, con detrazione dei costi per trasporto e smaltimento rifiuti; detto profitto era, a parere della Corte, disancorato dalla regola di esclusione di cui si è detto, non essendo legittimamente confiscabile il corrispettivo di una prestazione lecita regolarmente eseguita dall'obbligato, benché nell'ambito di un rapporto contrattuale inquinato. Il giudice della cautela reale, aveva ribadito la Corte, avrebbe dovuto non limitarsi ad evidenziare un maggior profitto a seguito dell'ampliamento ma a sondare la liceità degli introiti rispetto alle prestazioni che risultavano effettuate verso i clienti analiticamente riportati nei prospetti estrapolati dai dati della Guardia di Finanza e riportati nell'ordinanza impugnata. Tale analisi era stata del tutto trascurata sì che non vi erano elementi per ritenere che i maggiori ricavi fossero riconducibili ad inadempimenti contrattuali, conclusione alla quale poteva pervenirsi previa analisi dei singoli rapporti sinallagmatici e verifica non solo della causa giustificativa nel reato di corruzione (e, quindi, nell'ampliamento della discarica) ma soprattutto delle modalità di adempimento (atteso che lo stesso Gip, nel primo decreto, aveva fatto riferimento alla possibilità che almeno in parte la prestazione sia stata effettivamente eseguita - pag. 15 della sentenza di annullamento). Concludeva la Corte che " Se tale accertamento non è stato effettuato o non sia possibile effettuare sulla base delle risultanze acquisite, la conclusione sarà obbligata poiché spetta all'accusa dimostrare l'esistenza e l'entità di un profitto confiscabile nel modo indicato e con specifico riferimento all'attuazione del programma obbligatorio" 1.4. Il Tribunale del riesame, sula base del duplice annullamento e del principio fissato dalla Seconda Sezione della Corte, ha spiegato: - che, nella specie, non si era in presenza di ricavi prodotti nella totale assenza di controprestazioni lecite;- di non avere elementi per quantificare il profitto nel senso indicato quanto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; - di dover giungere alle medesime conclusioni anche per la società 2L [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per la quale pure i contratti intercorsi con [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere considerati un effetto diretto del reato di corruzione e non potendo essere il profitto quantificato secondo le indicazioni della Corte di cassazione. 2. In tale quadro di riferimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto articolando un unico motivo di ricorso (sostanzialmente riproduttivo di una memoria presentata al Tribunale) con cui si evidenzia come il contratto tra Linea ambiente e 2L [OSCURATO:SOCIETA]. fosse stato stipulato tra soggetti entrambi coinvolti nel patto corruttivo (Lonoce - Venuti-entrambi corruttori) e che dunque non poteva essere considerato valido ed efficace, essendoci coincidenza tra soggetti concorrenti nel reato di corruzione e soggetti parti del contratto Si aggiunge che il Consiglio di Stato avrebbe definitivamente annullato con effetto retroattivo la delibera con cui era stata autorizzato l'ampliamento della discarica e dunque, si evidenzia, l'intero ricavo conseguito dalla società Linea ambiente s.r.l. costituirebbe profitto. Si sottolinea, quanto ai rapporti tra le due società - [OSCURATO:PERSONA] e 2L [OSCURATO:SOCIETA], che, nella seconda sentenza di annullamento, nulla sarebbe stato detto sul punto e ciò sarebbe conseguente al fatto che avverso la prima ordinanza del Tribunale emessa in sede di rinvio, e che aveva confermato il sequetro, nulla era stato dedotto da [OSCURATO:PERSONA] sul punto l'ordinanza impugnata sarebbe viziata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo in parte fondato. 2. È inammissibile il motivo di ricorso nella parte in cui si fa riferimento, da una parte, alla decisione con cui il Consiglio di Stato ha annullato la delibera n. 45 del 5.4.2018 relativa all'ampliamento della discarica, e, dall'altra, all'assunto secondo cui i contratti tra le società [OSCURATO:PERSONA] e 2L [OSCURATO:SOCIETA] sarebbero intercorsi, a differenza degli altri, tra soggetti entrambi coinvolti nella generale vicenda corruttiva e, dunque, per essi non potrebbero valere le considerazioni compiute dalla Corte con la prima sentenza di annullamento. 2. Gli assunti non sono condivisibili.2.1.Quanto al primo, l'annullamento della delibera costituisce un fatto sopravvenuto non decisivo, atteso che, anche per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, mantengono valenza le considerazioni formulate dalla Corte di cassazione con la prima sentenza di annullamento, e cioè che la corruzione, nella specie, con coincide con i contratti di appalto poi stipulati dal corruttore i peraltro con soggetti diversi rispetto a quelli autori del patto corruttivo. Dunque, non si verte in una ipotesi di reato c.d. contratto, con conseguente nullità del negozio giuridico e possibilità si sottoporre a vincolo cautelare reale l'intero accrescimento patrimoniale della parte che ha conseguito il profitto derivante dal reato, ma di reato c.d. in contratto, rispetto al quale valgono le considerazioni già espresse. L'intervenuto annullamento della delibera da parte del Consiglio di Stato certifica che quei contratti furono stipulati su un presupposto invalido e cioè che [OSCURATO:PERSONA] potesse ricevere rifiuti in quantità superiori rispetto a quanto aveva fatto in precedenza. 2.2. Anche il secondo assunto non assume rilevante valenza. La circostanza che i contratti tra le due società ([OSCURATO:PERSONA] e 2L [OSCURATO:SOCIETA]) interessarono soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nella comune vicenda corruttiva era stata già considerata dalla Corte di cassazione e proprio ciò aveva indotto ad annullare la prima ordinanza confermativa del sequestro. Ciò che si sarebbe dovuto accertare, come già detto, era appunto: a) se ed in che misura esistessero rapporti pregressi tra le due società che avevano condotto già alla stipula di precedenti contratti, regolarmente adempiuti, tra le stesse; b) se ed in che limiti i contratti per i quali si procedeva trovassero la loro causa giustificativa nel reato di corruzione; c) in che limiti i contratti fossero stati adempiuti, atteso che il provvedimento impugnato sembrava fare riferimento alla possibilità che almeno in parte il programma obbligatorio fosse stato effettivamente eseguito; d) in che misura quindi i contratti fossero stati posti in essere ed asserviti, in quanto funzionalmente strumentali, alla realizzazione del disegno corruttivo da parte di soggetti coinvolti direttamente o indirettamente in detto programma. Rispetto a tale perimetro, il Tribunale con la ordinanza impugnata ha spiegato di non essere in grado di stabilire in che misura i contratti tra le due società fossero asserviti e strumentali alla attuazione del programma corruttivo e che "le risultanze disponibili non rivelano inadempimenti qualitativi o quantitativi utili ai che occorrono" (così il Tribunale a pag. 9 della impugnata ordinanza). Dunque un accertamento che non è stato possibile compiere proprio sul tema evocato dal Procuratore ricorrente. 3. Il motivo è invece fondato nella parte in cui si è fatto riferimento all'oggetto del ricorso presentato da Venuti avverso l'ordinanza del Tribunale, emessa all'esito del primo annullamento disposto dalla Corte di cassazione, con cui era stata confermata la misura cautelare reale; assume il Procuratore ricorrente che il tema dei rapporti tra le due società non fosse stato devoluto da Venuti alla Seconda Sezione della Corte di cassazione. In effetti, dalla lettura della sentenza n. 26245 del 27 maggio 2022, emessa dalla Seconda Sezione della Corte, e, in particolare, dalla lettura dei paragrafi n. 4- 4.1.- 4.2. - 4.2.1. del "considerato in fatto", non emerge chiaramente che il tema relativo ai rapporto tra le due società e al sequestro delle somme riguardanti la esecuzione di contratti tra queste, fosse stato nuovamente oggetto del ricorso per cassazione da parte di Venuti. È chiaro che, ove il tema non fosse stato devoluto alla Corte, il punto- quello relativo ai rapporti tra le due società e alle somme sequestrate in ragione dei contratti stipulati tra le due società - sarebbe precluso e, dunque, il Tribunale, con il provvedimento impugnato, non avrebbe potuto annullare l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - che aveva confermato il sequestro - anche in relazione alle somme sequestrate in questione. 3. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio limitatamente all'accertamento