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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37215/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma, con ordinanza assunta in data 17 Novembre 2020, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio procuratore speciale in relazione alla detenzione custodiale in carcere sofferta per complessivi 25 giorni, e successivamente agli arresti domiciliari per ulteriori giorni 51 in relazione a ipotesi accusatoria di importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina che un corriere deteneva in forma sciolta e liquida all'interno di indumenti, fogli di carta e all'interno di un flacone, che si assumeva diretto alla odierna ricorrente.

2. [OSCURATO:PERSONA], che pure ha ammesso, nel corso del procedimento di avere commissionato al corriere che proveniva da Lima il trasporto di alcuni prodotti medicamentosi per la cura della persona, aveva comunque escluso, contrariamente a quanto sostenuto dal corriere, che il flacone contenente la cocaina in forma liquida fosse alla stessa diretta. 3.11 Tribunale di Civitavecchia in data 11 Luglio 2019, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto la ricorrente dal reato ascritto per non avere commesso il fatto.

Da quanto risulta dalla decisione assolutoria le dichiarazioni accusatorie del corriere sul destinatario della crema alla cocaina erano prive di riscontro, in quanto non risultava una conoscenza pregressa tra il corriere e la ricorrente e pertanto non si era nell'ambito di una pratica consolidata nel trasporto di beni dall'estero, che il prezzo del trasporto era stato concordato tra le parti mentre nessuno accordo era stato preso in relazione al trasporto compiuto dal medesimo corriere verso altro destinatario (Carrillo) palesemente di natura illecita, mentre il contenuto delle telefonate della ricorrente con la figlia del corriere erano compntibili con la sollecitazione all'inoltro delle vitamine e dei medicamenti ordinali in Perù.

4. Assume il giudice della riparazione che ricorre il profilo ostativo della colpa grave che aveva costituito causa della detenzione, rappresentata dal corn: rtamento tenuto dalla ricorrente che del tutto imprudentemente si era ficiata di acquisire prodotti medicamentosi e vitamine con sistema inusunle e pericoloso, mediante una importazione internazionale laddove, esse,: !o titolare di una laurea in ingegneria chimica, ad essa dovevano esse, noti i rischi connessi ai procedimenti di fluidificazione e mimetizzazione della cocaina e di stupefacenti in generale, a fronte della necessità di farmaci che ben avrebbero potuto essere acquistati in Italia

5. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deducendo un unico articolato motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al riconoscimento della causa ostativa della colpa grave.

Rileva come la causa ostativa era stata rinvenuta in elementi fattuali che non costituivano neppure elementi di sospetto nei confronti della ricorrente, atteso che la circostanza di avere conseguito una laurea in ingegneria chimica venti anni prima e di avere figli in età scolare oltre a rappresentare profili del tutto irrilevanti ai fini dell'adozione della misura cautelare, non ricorrendo alcun collegamento tra tali circostanze e l'adozione e il mantenimento della cautela, non costituivano neppure elementi di sospetto, che comunque non avrebbero giustificato l'accertamento di una condotta imprudente, laddove la pronuncia assolutoria si era fondata sulla mancanza di prova che la cocaina fosse diretta alla ricorrente, a fronte di altro trasporto illecito fatto nell'interesse di altri e risultando compatibile l'ordine fatto dalla ANGELES Vasquez con gli altri prodotti medicinali effettivamente trasportati. [OSCURATO:PERSONA]

1. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082].

Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238).

2. Orbene nella specie il giudice della riparazione perviene a riconoscere la causa ostativa sulla base di una autonoma valutazione di alcuni elementi indiziari, che hanno concorso a giustificare l'adozione della misura cautelare, la cui valenza indiziaria è stata esclusa dal giudice dell'assoluzione il quale ha riconosciuto il mancato raggiungimento della prova che il flacone di crema, contenente cocaina fluidificata, fosse realmente diretto alla odierna ricorrente, valorizzando una serie di elementi presuntivi idonei a neutralizzare la chiamata di correo del corriere ([OSCURATO:PERSONA] e della figlia Julissa che aveva mantenuto i rapporti con la destinataria del prodotto).

Sul punto va ulteriormente precisato che la condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa può poi consistere nel fatto già esaminato dal giudice penale dell'assoluzione e da questi ritenuto penalmente irrilevante; conseguentemente anche la condotta dell'imputato che è riprodotta nell'imputazione ascritta, pure ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell'assoluzione, può giustificare l'esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza (da ultimo sez.4, 2/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276859; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzaretta, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative), soprattutto allorquando le motivazioni del giudice dell'assoluzione richiamino il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che lascia pertanto spazio all'applicazione di una distinta regola di giudizio da parte del giudice della riparazione.

La condotta preclusiva alla riparazione deve comunque essere connotata da profili di concretezza e di specificità e deve avere formato oggetto di apprezzamento da parte del giudice della cautela ai fini dell'adozione della cautela o del suo mantenimento quantomeno in termini contributivi.

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione appare del tutto coerente con i principi di diritto sopra richiamati.

A tale proposito ha infatti valorizzato gli stessi elementi che avevano formato oggetto della contestazione e che erano stati utilizzati dal giudice della cautela per formulare un giudizio di gravità indiziaria, laddove tali elementi non erano stati esclusi o neutralizzati dal giudice dell'assoluzione in quanto relativi alle fasi della contrattazione delle modalità di acquisizione dei prodotti in Perù, che il corriere avrebbe dovuto ricevere da una terza persona e alle stesse modalità di inoltro e di trasporto. 3.1 Invero, contrariamente a quanto assunto da [OSCURATO:PERSONA] Rita nel motivo di ricorso, l'addebito di colpa rivolto alla ricorrente non è quello di avere commissionato un illecito trasporto di sostanza stupefacente sciolta all'interno di un flacone che avrebbe dovuto contenere una crema per il corpo, circostanza questa esclusa dal giudice del merito per contraddittorietà degli elementi probatori e che quindi non avrebbe potuto essere valorizzata nel giudizio riparatorio, ma quello di non essersi rivolta a sistemi di spedizione collaudati e professionali, ma a un giro di conoscenze poco trasparente (la ricorrente ignorava addirittura l'esatta identità del corriere) e assolutamente non verificato nella prospettiva di un asserito risparmio di spesa, peraltro modesto, al fine di farsi recapitare direttamente dal Perù prodotti medicinali o comunque medicamentosi per la cura del corpo, che avrebbero potuto essere agevolmente reperiti dall'Italia mediante canali farmaceutici ufficiali . 3.2 Con motivazione altrettanto lineare e priva di illogicità evidenti, il giudice della riparazione ha rimarcato, quale ulteriore addebito di colpa in capo alla ricorrente, la prevedibilità di quanto fosse avvenuto, in ragione delle conoscenze assicurate dalla titolarità di una laurea in ingegneria chimica, non già per adombrare il sospetto che la stessa fosse partecipe se non ideatrice dell'ingegnoso sistema di importazione di cocaina fluidificata dal Perù, ma quale inescusabile leggerezza nella selezione dei canali di approvvigionamento di prodotti medicamentosi e farmaceutici, in quanto tali studi gli garantivano la conoscenza del fatto che il sistema di fluidificazione delle sostanze stupefacenti e il loro occultamento in prodotti leciti e regolari (indumenti, flaconi ecc.), costituiva usuale pratica di importazione internazionale dal Sudamerica verso l'Europa, che la avrebbe dovuto imporre maggiore cautela nel sistema di spedizione adottato e di diffidare di corrieri dei quali essa non possedeva alcuna referenza o conoscenza diretta, quale era la Carmen-Jalissa che si era rivelata essere un corriere internazionale di droga verso l'Italia.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di quelle di difesa del Ministero resistente, adeguate e utili ai fini della decisione, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore dell'amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Roma, con ordinanza assunta in data 17 Novembre 2020, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio procuratore speciale in relazione alla detenzione custodiale in carcere sofferta per complessivi 25 giorni, e successivamente agli arresti domiciliari per ulteriori giorni 51 in relazione a ipotesi accusatoria di importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina che un corriere deteneva in forma sciolta e liquida all'interno di indumenti, fogli di carta e all'interno di un flacone, che si assumeva diretto alla odierna ricorrente. 2. [OSCURATO:PERSONA], che pure ha ammesso, nel corso del procedimento di avere commissionato al corriere che proveniva da Lima il trasporto di alcuni prodotti medicamentosi per la cura della persona, aveva comunque escluso, contrariamente a quanto sostenuto dal corriere, che il flacone contenente la cocaina in forma liquida fosse alla stessa diretta. 3.11 Tribunale di Civitavecchia in data 11 Luglio 2019, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto la ricorrente dal reato ascritto per non avere commesso il fatto. Da quanto risulta dalla decisione assolutoria le dichiarazioni accusatorie del corriere sul destinatario della crema alla cocaina erano prive di riscontro, in quanto non risultava una conoscenza pregressa tra il corriere e la ricorrente e pertanto non si era nell'ambito di una pratica consolidata nel trasporto di beni dall'estero, che il prezzo del trasporto era stato concordato tra le parti mentre nessuno accordo era stato preso in relazione al trasporto compiuto dal medesimo corriere verso altro destinatario (Carrillo) palesemente di natura illecita, mentre il contenuto delle telefonate della ricorrente con la figlia del corriere erano compntibili con la sollecitazione all'inoltro delle vitamine e dei medicamenti ordinali in Perù. 4. Assume il giudice della riparazione che ricorre il profilo ostativo della colpa grave che aveva costituito causa della detenzione, rappresentata dal corn: rtamento tenuto dalla ricorrente che del tutto imprudentemente si era ficiata di acquisire prodotti medicamentosi e vitamine con sistema inusunle e pericoloso, mediante una importazione internazionale laddove, esse,: !o titolare di una laurea in ingegneria chimica, ad essa dovevano esse, noti i rischi connessi ai procedimenti di fluidificazione e mimetizzazione della cocaina e di stupefacenti in generale, a fronte della necessità di farmaci che ben avrebbero potuto essere acquistati in Italia 5. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] deducendo un unico articolato motivo di ricorso con il quale assume violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al riconoscimento della causa ostativa della colpa grave. Rileva come la causa ostativa era stata rinvenuta in elementi fattuali che non costituivano neppure elementi di sospetto nei confronti della ricorrente, atteso che la circostanza di avere conseguito una laurea in ingegneria chimica venti anni prima e di avere figli in età scolare oltre a rappresentare profili del tutto irrilevanti ai fini dell'adozione della misura cautelare, non ricorrendo alcun collegamento tra tali circostanze e l'adozione e il mantenimento della cautela, non costituivano neppure elementi di sospetto, che comunque non avrebbero giustificato l'accertamento di una condotta imprudente, laddove la pronuncia assolutoria si era fondata sulla mancanza di prova che la cocaina fosse diretta alla ricorrente, a fronte di altro trasporto illecito fatto nell'interesse di altri e risultando compatibile l'ordine fatto dalla ANGELES Vasquez con gli altri prodotti medicinali effettivamente trasportati. [OSCURATO:PERSONA] 1. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082]. Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 2. Orbene nella specie il giudice della riparazione perviene a riconoscere la causa ostativa sulla base di una autonoma valutazione di alcuni elementi indiziari, che hanno concorso a giustificare l'adozione della misura cautelare, la cui valenza indiziaria è stata esclusa dal giudice dell'assoluzione il quale ha riconosciuto il mancato raggiungimento della prova che il flacone di crema, contenente cocaina fluidificata, fosse realmente diretto alla odierna ricorrente, valorizzando una serie di elementi presuntivi idonei a neutralizzare la chiamata di correo del corriere ([OSCURATO:PERSONA] e della figlia Julissa che aveva mantenuto i rapporti con la destinataria del prodotto). Sul punto va ulteriormente precisato che la condotta da cui scaturisce il rimprovero di colpa può poi consistere nel fatto già esaminato dal giudice penale dell'assoluzione e da questi ritenuto penalmente irrilevante; conseguentemente anche la condotta dell'imputato che è riprodotta nell'imputazione ascritta, pure ritenuta penalmente irrilevante dal giudice dell'assoluzione, può giustificare l'esclusione della riparazione in quanto connotata dai richiesti profili di inescusabile leggerezza e macroscopica imprudenza (da ultimo sez.4, 2/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276859; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Calzaretta, Rv.280246 per ipotesi di collegamenti, nel primo caso personali e nel secondo caso economici, con realtà criminose associative), soprattutto allorquando le motivazioni del giudice dell'assoluzione richiamino il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, che lascia pertanto spazio all'applicazione di una distinta regola di giudizio da parte del giudice della riparazione. La condotta preclusiva alla riparazione deve comunque essere connotata da profili di concretezza e di specificità e deve avere formato oggetto di apprezzamento da parte del giudice della cautela ai fini dell'adozione della cautela o del suo mantenimento quantomeno in termini contributivi. 3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione appare del tutto coerente con i principi di diritto sopra richiamati. A tale proposito ha infatti valorizzato gli stessi elementi che avevano formato oggetto della contestazione e che erano stati utilizzati dal giudice della cautela per formulare un giudizio di gravità indiziaria, laddove tali elementi non erano stati esclusi o neutralizzati dal giudice dell'assoluzione in quanto relativi alle fasi della contrattazione delle modalità di acquisizione dei prodotti in Perù, che il corriere avrebbe dovuto ricevere da una terza persona e alle stesse modalità di inoltro e di trasporto. 3.1 Invero, contrariamente a quanto assunto da [OSCURATO:PERSONA] Rita nel motivo di ricorso, l'addebito di colpa rivolto alla ricorrente non è quello di avere commissionato un illecito trasporto di sostanza stupefacente sciolta all'interno di un flacone che avrebbe dovuto contenere una crema per il corpo, circostanza questa esclusa dal giudice del merito per contraddittorietà degli elementi probatori e che quindi non avrebbe potuto essere valorizzata nel giudizio riparatorio, ma quello di non essersi rivolta a sistemi di spedizione collaudati e professionali, ma a un giro di conoscenze poco trasparente (la ricorrente ignorava addirittura l'esatta identità del corriere) e assolutamente non verificato nella prospettiva di un asserito risparmio di spesa, peraltro modesto, al fine di farsi recapitare direttamente dal Perù prodotti medicinali o comunque medicamentosi per la cura del corpo, che avrebbero potuto essere agevolmente reperiti dall'Italia mediante canali farmaceutici ufficiali . 3.2 Con motivazione altrettanto lineare e priva di illogicità evidenti, il giudice della riparazione ha rimarcato, quale ulteriore addebito di colpa in capo alla ricorrente, la prevedibilità di quanto fosse avvenuto, in ragione delle conoscenze assicurate dalla titolarità di una laurea in ingegneria chimica, non già per adombrare il sospetto che la stessa fosse partecipe se non ideatrice dell'ingegnoso sistema di importazione di cocaina fluidificata dal Perù, ma quale inescusabile leggerezza nella selezione dei canali di approvvigionamento di prodotti medicamentosi e farmaceutici, in quanto tali studi gli garantivano la conoscenza del fatto che il sistema di fluidificazione delle sostanze stupefacenti e il loro occultamento in prodotti leciti e regolari (indumenti, flaconi ecc.), costituiva usuale pratica di importazione internazionale dal Sudamerica verso l'Europa, che la avrebbe dovuto imporre maggiore cautela nel sistema di spedizione adottato e di diffidare di corrieri dei quali essa non possedeva alcuna referenza o conoscenza diretta, quale era la Carmen-Jalissa che si era rivelata essere un corriere internazionale di droga verso l'Italia. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di quelle di difesa del Ministero resistente, adeguate e utili ai fini della decisione, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese in favore dell'amm
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