CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15640/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte ai sensi dell'art. 23, co. 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto; lette le conclusioni scritte, per il ricorrente, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la condanna pronunciata in data 17/12/2019 dal Tribunale di Foggia in composizione monocratica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], revocando la condizione apposta al beneficio della sospensione condizionale della pena e condannandolo al pagamento delle spese di costituzione e rappresentanza processuale della parte civile, confermando le altre statuizioni. L'imputato era stato condannato in primo grado per il reato di tentata violenza privata, per avere nel marzo 2016 pronunciato nei confronti della persona offesa Martino la frase: "se non vai a togliere la denuncia, ti taglio la testa come un maiale", riferendosi ad una denunzia sporta dalla persona offesa nei confronti del Ritrovato per il furto di un faretto. Il Tribunale aveva disposto la sospensione condizionale della pena subordinandola al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio, oltre spese di costituzione e rappresentanza. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art.606 lett b) cod. proc. pen. per inosservanza delle norme processuali, non essendo state comunicate, ai sensi della disciplina emergenziale e, in particolare, dell'art.23 bis 1.176/2020, in via telematica, alla difesa le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero con conseguente nullità della sentenza. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla erronea valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. In particolare, il giudice di primo grado e, successivamente, la Corte d'Appello, avrebbero fondato il giudizio di penale responsabilità del ricorrente unicamente sulla deposizione testimoniale della persona offesa, costituitasi parte civile e, peraltro, in rapporti conflittuali con l'imputato a causa della relazione extraconiugale intercorsa tra la di lui moglie e lo stesso imputato. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla insussistenza del reato contestato da qualificarsi nella diversa fattispecie di cui all'art. 612 cod. pen., richiamando i criteri fissati dalla giurisprudenza della Corte per distinguere le due fattispecie criminose. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. In particolare, la Corte di Appello, nel motivare in ordine alla richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur avendo richiamato la peculiarità della vicenda istruttoria, la circostanza che si sia trattato di un episodio isolato e che l'imputato sia incensurato, ha poi ritenuto la pena congrua, omettendo di motivare sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo. 2. Va premesso che la legge 18 dicembre 2020 n. 176 ha convertito con modificazioni il decreto-legge 28 ottobre 2020 n.137 inserendo, dopo l'art. 23, l'art. 23-bis contenente "Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19". Tale disposizione era precedentemente contenuta nell'art. 23 del decreto-legge 9 novembre 2020 n.149, intervenuto per dettare una specifica disciplina per i procedimenti di appello. L'art 23-bis prevede che, al di fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, la Corte d'appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, a meno che una delle parti faccia richiesta di discussione orale, ovvero l'imputato manifesti la volontà di comparire. In mancanza di suddetta richiesta, la trattazione si svolge essenzialmente sulla base di un contraddittorio cartolare, essendo previsto il deposito da parte del pubblico ministero delle proprie conclusioni entro il decimo giorno precedente l'udienza. Le conclusioni del pubblico ministero devono essere trasmesse alla cancelleria della corte di appello per via telematica ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto- legge 18 ottobre 2012 n.179, ma si prevede anche la possibilità dell'utilizzo di sistemi alternativi dopo che questi saranno individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. Le conclusioni del pubblico ministero devono essere immediatamente trasmesse alla cancelleria, per via telematica, alle parti private che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla Corte di appello per via telematica, ai sensi dell'art.24 del medesimo decreto. La disciplina del procedimento cartolare in appello riproduce quella già prevista per il giudizio di legittimità, ferme restando le peculiarità del primo rispetto al secondo (ad esempio, per la ipotesi della rinnovazione della istruzione dibattimentale, per la quale la disciplina del procedimento cartolare non trova applicazione). 3. La Corte territoriale ha seguito la disciplina ora richiamata, come risulta dal verbale di udienza del 18/03/2021; il giudice di appello ha acquisito la requisitoria del Procuratore generale del 10/03/2021, ma dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio, in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez.U., n.42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv.220092), non risulta che le conclusioni del pubblico ministero siano state comunicate alla difesa dell'imputato. 4. Il vizio denunciato integra una nullità a regime intermedio, tempestivamente dedotta dal ricorrente attraverso il ricorso per cassazione. 4.1 Siffatto principio è già stato affermato da questa Corte (Sez.5, n.20885 del 28/04/2021, Rv. 281152), che ha chiarito che "nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandennica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen" In funzione del carattere "cartolare" del giudizio, si è precisato che la nozione di "intervento dell'imputato" di cui alla lett. c) dell'art.178 comma 1 cod. proc. pen non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare. La natura cartolare del contraddittorio che si instaura in siffatto procedimento e che caratterizza la intera disciplina impone di ricondurre la violazione della disposizione nel novero delle fattispecie per le quali è prevista la nullità di ordine generale di cui all'art.178 cod. proc. pen. Qualificata quale nullità a regime intermedio, la stessa va dedotta tempestivamente con il ricorso per cassazione. 4.2. Né la circostanza, realizzatasi nell'ipotesi di specie, in base alla quale il difensore in data 16/03/2021, e dunque due giorni prima della celebrazione dell'udienza, abbia fatto pervenire alla cancelleria della Corte di appello conclusioni scritte, consente di ritenere sanata la mancata comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale. Essendosi infatti la nullità realizzata nel "giudizio" (nel quale si è prodotto il vizio di notifica), e non potendo applicarsi la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 182 c.p.p., che prevede che l'eccezione vada proposta immediatamente dopo il verificarsi della nullità, perché ciò presuppone che la parte sia presente, la nullità è deducibile nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen. e, dunque, con l'atto introduttivo del grado successivo rappresentato dal ricorso per cassazione. 5. L'accoglimento del primo motivo rende superfluo l'esame delle ulteriori censure. 6. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per