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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14029/2022

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MORDINI, 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ''_LINI, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato -avverso la sentenza n. 105/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato tutte le domande formulate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" e dell'[OSCURATO:PERSONA] e, dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato protrattosi dal 1° gennaio 2010 al 31 gennaio 2014, ha condannato l'appellato al pagamento delle differenze retributive, al risarcimento del danno quantificato in misura pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a corrispondere all'[OSCURATO:PERSONA] la somma di C 34.245,00 a titolo di contributi dovuti e non versati nel periodo sopra indicato;

2. la Corte territoriale, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha -to che la Angelici, con la quale erano stati stipulati contratti di a3orazione autonoma, si era occupata non dell'attività di ricerca clinica, connessa a specifici progetti, bensì di generica attività di segreteria, non limitata al progetto ma estesa al complessivo funzionamento amministrativo della struttura aziendale;

3. il giudice d'appello ha aggiunto che l'amministrazione si era avvalsa dell'appellante «sulla scorta di proprie direttive non solo tecniche ed estrinseche ma intrinseche, ossia conformando la prestazione lavorativa secondo le proprie multiformi esigenze» ed ha precisato che l'Angelici aveva osservato un orario di lavoro pressoché fisso, si coordinava con il personale amministrativo sostituendolo in caso di necessità, era sostanzialmente inserita nella struttura burocratica del Dipartimento;

4. in ragione della natura pubblica dell'Istituto la Corte territoriale ha escluso che potesse essere convertito il rapporto nullo in contratto a Ric. 2020 n. 21299 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -2-tempo indeterminato e, in applicazione dell'art. 2126 cod. civ., ha condannato l'ente al pagamento delle differenze retributive, quantificate, sulla base del C.C.N.L. di comparto, tenendo conto della retribuzione spettante al personale inquadrato nella categoria C;

5. ha altresì liquidato il risarcimento del danno ritenendo applicabile il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5072/2006;

6. avverso la richiamata pronuncia ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre è rimasto intimato l'[OSCURATO:PERSONA];

7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

8. entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. il primo motivo del ricorso denuncia «violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., dell'art. 61 d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 409 n. 3 c.p.c., dell'art. 11 del d.lgs. n. 288/2003, dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la Corte di appello ritenuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo aprile 2010-gennaio 2014 errando nella determinazione dei criteri generali ed astratti della subordinazione da applicare al caso concreto e non avendo applicato il criterio dell'onere della prova»;

1.1. sostiene l'istituto ricorrente che l'Angelici avrebbe dovuto provare di essere stata assoggettata al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro e che detto onere nella specie non era stato assolto in quanto i testi escussi non avevano descritto le modalità di svolgimento del rapporto;

2. con la seconda censura è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 32 della legge n. 183/2010, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1, 4 bis e 10 del d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 11 del d.lgs. n. 288/2003 nonché, ex art. 360 n. 4 cod. proc.

Ric. 2020 n. 21299 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -3-civ., la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione sul capo della domanda inerente il risarcimento del danno;

2.1. rileva in sintesi il ricorrente che non poteva la Corte territoriale applicare l'art. 32 della legge n. 183/2010 senza tener conto del egime differenziato fra impiego pubblico e impiego privato, regime che così come impedisce la conversione del rapporto, è anche ostativo al riconoscimento del danno in re ipsa, salvo che ricorra la necessità di armonizzare il diritto interno a quello dell'Unione e si sia, quindi, in presenza di una reiterazione abusiva;

3. il primo motivo di ricorso è infondato, nella parte in cui addebita alla Corte territoriale il vizio di violazione di norme di legge, ed è inammissibile per il resto;

3.1. non è in contestazione l'applicabilità all'[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288/2003, secondo cui negli Istituti di ricerca non trasformati in fondazioni il trattamento giuridico ed economico del personale resta quello previsto per le amministrazioni pubbliche dal d.lgs. n. _5/2001 nonché dalla contrattazione collettiva del comparto sanità;

3.2. trova di conseguenza applicazione l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni» ( Cass. n. 10551/2003; negli stessi fra le tante Cass. n. 17101/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata);

3.3. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va Ric. 2020 n. 21299 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -4-correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018);

3.4. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, come riportato nello storico di lite, è pervenuta ad affermare la natura subordinata del rapporto dopo avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa, ed ha evidenziato che «la Angelici poneva il suo tempo in modo costante e sicuro a disposizione della controparte contrattuale», la quale ne disponeva «conformando la prestazione lavorativa secondo le proprie multiforme esigenze e così ponendo la lavoratrice in una posizione di dipendenza personale e gerarchica» ( pag. 7 della motivazione);

3.5. il motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, finisce per censurare il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale e per prospettare una lettura diversa delle risultanze di causa, dalle quali il giudice d'appello ha desunto, motivando nei termini sopra riportati, proprio quel vincolo di soggezione personale al potere direttivo, disciplinare e di controllo che, nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., l'Istituto ricorrente assume essere l'elemento discretivo del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo;

4. è, invece, fondato il secondo motivo di ricorso perché il giudice d'appello, ritenuta provata la natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti, oltre ad applicare, correttamente, l'art. 2126 cod. civ., ha anche liquidato il danno, a prescindere dalla prova dello stesso, sul presupposto che dovesse trovare applicazione nella fattispecie il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5072/2016;

4.1. così ragionando la Corte territoriale si è discostata dall'orientamento, affermatosi a partire da Cass. n.6046/2018 e da _u20 n. 21299 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -5-Cass. n. 10951/2018, secondo cui l'agevolazione probatoria riconosciuta dalle Sezioni Unite al fine di conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione può essere estesa alle collaborazioni coordinate e continuative non genuine, ma a condizione che il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche in relazione alla reiterazione abusiva del termine apposto al contratto ed il giudice del merito accerti, oltre all'instaurazione di fatto di un rapporto di impiego, l'assenza delle condizioni dalla cui violazione discende l'applicabilità della clausola 5 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE;

4.2. il principio deve essere qui ribadito perché l'agevolazione probatoria è stata ritenuta necessaria al solo fine di adeguare la norma interna, dettata dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, alla direttiva eurounitaria, nella parte in cui impone l'adozione di misure idonee a sanzionare l'illegittima reiterazione del contratto a termine, sicché, ove non venga in rilievo la richiamata clausola 5, non vi è ragione alcuna che possa portare a disattendere la regola, immanente nel nostro ordinamento e ribadita anche dalle Sezioni Unite, in forza della quale il danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assume di averlo subito;

4.3. su questi aspetti è mancato ogni accertamento da parte della Corte territoriale e pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, posto che l'art. 384, comma 4, cod. proc. civ., invocato dalla ricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., può trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto né implichi una violazione del principio dispositivo ( cfr. Cass. n. 20806/2017);

5. il giudice del rinvio procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato nei punti

4.1. e

4.2. e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità;

6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228 per il raddoppio del contributo unificato.

Ric. 2020 n. 21299 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -6- P.Q.MDEPOS,.17.ikTO [OSCURATO:PERSONA] 4 MAG 2022 [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] L CANCELLIERE F,E iTO [OSCURATO:PERSONA] 0r resi [OSCURATO:PERSONA] ia a esi Ric. 2020 n. 21299 sez.

ML - ud. 21-12-2021 -7-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MORDINI, 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ''_LINI, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; - intimato -avverso la sentenza n. 105/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato tutte le domande formulate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" e dell'[OSCURATO:PERSONA] e, dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato protrattosi dal 1° gennaio 2010 al 31 gennaio 2014, ha condannato l'appellato al pagamento delle differenze retributive, al risarcimento del danno quantificato in misura pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, a corrispondere all'[OSCURATO:PERSONA] la somma di C 34.245,00 a titolo di contributi dovuti e non versati nel periodo sopra indicato; 2. la Corte territoriale, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha -to che la Angelici, con la quale erano stati stipulati contratti di a3orazione autonoma, si era occupata non dell'attività di ricerca clinica, connessa a specifici progetti, bensì di generica attività di segreteria, non limitata al progetto ma estesa al complessivo funzionamento amministrativo della struttura aziendale; 3. il giudice d'appello ha aggiunto che l'amministrazione si era avvalsa dell'appellante «sulla scorta di proprie direttive non solo tecniche ed estrinseche ma intrinseche, ossia conformando la prestazione lavorativa secondo le proprie multiformi esigenze» ed ha precisato che l'Angelici aveva osservato un orario di lavoro pressoché fisso, si coordinava con il personale amministrativo sostituendolo in caso di necessità, era sostanzialmente inserita nella struttura burocratica del Dipartimento; 4. in ragione della natura pubblica dell'Istituto la Corte territoriale ha escluso che potesse essere convertito il rapporto nullo in contratto a Ric. 2020 n. 21299 sez. ML - ud. 21-12-2021 -2-tempo indeterminato e, in applicazione dell'art. 2126 cod. civ., ha condannato l'ente al pagamento delle differenze retributive, quantificate, sulla base del C.C.N.L. di comparto, tenendo conto della retribuzione spettante al personale inquadrato nella categoria C; 5. ha altresì liquidato il risarcimento del danno ritenendo applicabile il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5072/2006; 6. avverso la richiamata pronuncia ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi ai quali ha opposto difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre è rimasto intimato l'[OSCURATO:PERSONA]; 7. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 8. entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso denuncia «violazione degli artt. 2094 e 2222 c.c., dell'art. 61 d.lgs. n. 276/2003, dell'art. 409 n. 3 c.p.c., dell'art. 11 del d.lgs. n. 288/2003, dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la Corte di appello ritenuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo aprile 2010-gennaio 2014 errando nella determinazione dei criteri generali ed astratti della subordinazione da applicare al caso concreto e non avendo applicato il criterio dell'onere della prova»; 1.1. sostiene l'istituto ricorrente che l'Angelici avrebbe dovuto provare di essere stata assoggettata al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro e che detto onere nella specie non era stato assolto in quanto i testi escussi non avevano descritto le modalità di svolgimento del rapporto; 2. con la seconda censura è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 32 della legge n. 183/2010, dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1, 4 bis e 10 del d.lgs. n. 368/2001, dell'art. 11 del d.lgs. n. 288/2003 nonché, ex art. 360 n. 4 cod. proc. Ric. 2020 n. 21299 sez. ML - ud. 21-12-2021 -3-civ., la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione sul capo della domanda inerente il risarcimento del danno; 2.1. rileva in sintesi il ricorrente che non poteva la Corte territoriale applicare l'art. 32 della legge n. 183/2010 senza tener conto del egime differenziato fra impiego pubblico e impiego privato, regime che così come impedisce la conversione del rapporto, è anche ostativo al riconoscimento del danno in re ipsa, salvo che ricorra la necessità di armonizzare il diritto interno a quello dell'Unione e si sia, quindi, in presenza di una reiterazione abusiva; 3. il primo motivo di ricorso è infondato, nella parte in cui addebita alla Corte territoriale il vizio di violazione di norme di legge, ed è inammissibile per il resto; 3.1. non è in contestazione l'applicabilità all'[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 288/2003, secondo cui negli Istituti di ricerca non trasformati in fondazioni il trattamento giuridico ed economico del personale resta quello previsto per le amministrazioni pubbliche dal d.lgs. n. _5/2001 nonché dalla contrattazione collettiva del comparto sanità; 3.2. trova di conseguenza applicazione l'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni» ( Cass. n. 10551/2003; negli stessi fra le tante Cass. n. 17101/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata); 3.3. si è aggiunto che anche in relazione ai contratti che intercorrono con le pubbliche amministrazioni, formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa, la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va Ric. 2020 n. 21299 sez. ML - ud. 21-12-2021 -4-correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità ( ex plurimis Cass. n. 18/2019 e Cass. n. 28459/2018); 3.4. a detti principi di diritto si è correttamente attenuta la Corte territoriale la quale, come riportato nello storico di lite, è pervenuta ad affermare la natura subordinata del rapporto dopo avere esaminato le modalità di svolgimento dello stesso, desunte dalle risultanze di causa, ed ha evidenziato che «la Angelici poneva il suo tempo in modo costante e sicuro a disposizione della controparte contrattuale», la quale ne disponeva «conformando la prestazione lavorativa secondo le proprie multiforme esigenze e così ponendo la lavoratrice in una posizione di dipendenza personale e gerarchica» ( pag. 7 della motivazione); 3.5. il motivo, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione di legge, finisce per censurare il giudizio di merito compiutamente espresso dalla Corte territoriale e per prospettare una lettura diversa delle risultanze di causa, dalle quali il giudice d'appello ha desunto, motivando nei termini sopra riportati, proprio quel vincolo di soggezione personale al potere direttivo, disciplinare e di controllo che, nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., l'Istituto ricorrente assume essere l'elemento discretivo del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo; 4. è, invece, fondato il secondo motivo di ricorso perché il giudice d'appello, ritenuta provata la natura subordinata del rapporto intercorso fra le parti, oltre ad applicare, correttamente, l'art. 2126 cod. civ., ha anche liquidato il danno, a prescindere dalla prova dello stesso, sul presupposto che dovesse trovare applicazione nella fattispecie il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5072/2016; 4.1. così ragionando la Corte territoriale si è discostata dall'orientamento, affermatosi a partire da Cass. n.6046/2018 e da _u20 n. 21299 sez. ML - ud. 21-12-2021 -5-Cass. n. 10951/2018, secondo cui l'agevolazione probatoria riconosciuta dalle Sezioni Unite al fine di conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione può essere estesa alle collaborazioni coordinate e continuative non genuine, ma a condizione che il lavoratore ne alleghi l'illegittimità anche in relazione alla reiterazione abusiva del termine apposto al contratto ed il giudice del merito accerti, oltre all'instaurazione di fatto di un rapporto di impiego, l'assenza delle condizioni dalla cui violazione discende l'applicabilità della clausola 5 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE; 4.2. il principio deve essere qui ribadito perché l'agevolazione probatoria è stata ritenuta necessaria al solo fine di adeguare la norma interna, dettata dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, alla direttiva eurounitaria, nella parte in cui impone l'adozione di misure idonee a sanzionare l'illegittima reiterazione del contratto a termine, sicché, ove non venga in rilievo la richiamata clausola 5, non vi è ragione alcuna che possa portare a disattendere la regola, immanente nel nostro ordinamento e ribadita anche dalle Sezioni Unite, in forza della quale il danno deve essere allegato e provato dal soggetto che assume di averlo subito; 4.3. su questi aspetti è mancato ogni accertamento da parte della Corte territoriale e pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, posto che l'art. 384, comma 4, cod. proc. civ., invocato dalla ricorrente nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., può trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui la sostituzione della motivazione sia solo in diritto e non comporti indagini o valutazioni di fatto né implichi una violazione del principio dispositivo ( cfr. Cass. n. 20806/2017); 5. il giudice del rinvio procederà ad un nuovo esame, attenendosi al principio di diritto enunciato nei punti 4.1. e 4.2. e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità; 6. non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228 per il raddoppio del contributo unificato. Ric. 2020 n. 21299 sez. ML - ud. 21-12-2021 -6- P.Q.MDEPOS,.17.ikTO [OSCURATO:PERSONA] 4 MAG 2022 [OSCURATO:PERSONA] C [OSCURATO:PERSONA] L CANCELLIERE F,E iTO [OSCURATO:PERSONA] 0r resi [OSCURATO:PERSONA] ia a esi Ric. 2020 n. 21299 sez. ML - ud. 21-12-2021 -7-
Sentenza Cassazione n. 14029/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris