CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17692/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. a Marino l’otto giugno 1961, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Cicerone 44, presso il suo studio, il tutto come da procura a margine del ricorso –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione t ribu taria r egionale del Lazio, sez. 37, n. 27/37/15, depositata in data 13 ottobre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 9 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con avviso notificato in data 11 settembre 2009, l' A genzia accertava l'esistenza di un reddito Irpef di € 23.003,45 in capo al contribuente [OSCURATO:PERSONA]. In particolare l'Agenzia rilevava come l’Amantini non avesse mai presentato la dichiarazione dei redditi, né per l'anno oggetto del controllo né per gli anni successivi. L’omessa dichiarazione legittimava l'Ufficio alla determinazione induttiva del reddito. Per l'anno 2004 risultava che l’Amantini avesse detenuto una partecipazione del 15% del capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] reddito di impresa della [OSCURATO:PERSONA] SRL era pari ad euro 22.723. Considerato che nell'anno in esame la compagine sociale era costituita da due soli soci, l'Ufficio procedeva in primo luogo ad imputare all’Amantini un reddito di capitale pari ad euro 3.408,45. Considerato tuttavia che con un reddito così esiguo era improbabile riuscire a provvedere al proprio sostentamento, e che risultava lo stesso essere nell'anno in esame anche amministratore nonché socio unico della [OSCURATO:PERSONA] SRL, e non essendo ulteriormente credibile che egli si fosse dedicato a tale attività senza ritrarre alcun compenso, l'Agenzia riteneva legittimo quantomeno ricostruire in capo all’Amantini medesimo una retribuzione pari a quella di un dipendente del settore del commercio, pari ad euro 19.595. D i conseguenza l'avviso conteneva maggior imposta Irpef per € 5.570, addizionale regionale per € 207 , addizionale comunale per € 46 e sanzione amministrativa per € 7.200. Il contribuente ricorreva alla CTP,la quale accoglieva il ricorso. Pertanto l'Ufficio ricorreva in sede di appello alla CTR la quale accoglieva il ricorso. Avverso tale sentenza il contribuente ricorre in Cassazione affidandos i a nove motivi; l’Agenzia si costituisce con controricorso per resistere; in data 24 maggio 2022 il contribuente ha depositato una memoria exart.380- bis cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art . 42 d . P . R . 29 settembre 1973, n . 600 e dell'art . 7 comma 1, l . 27 luglio 2000, n . 212 . I n effetti sarebbe stato dedotto fin dal primo grado di giudizio come non fosse chiaro in cosa consistesse il maggior reddito accertato nei confronti della società e su cosa lo stesso si fondasse, in quanto l'accertamento emesso nei confronti della S tra mo I mmobiliare risultava sconosciuto al ricorrente, ch e aveva cessato la carica di amministratore dall'anno 2007. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il contribuente ha diritto di conoscere la motivazione dell'atto impositivo e perciò ha sempre il diritto di conoscere tutti gli atti, il cui contenuto v enga richiamato per integrare la motivazione. L’omessa allegazione dell’atto presupposto , a cui l'avviso fa riferimento, unitamente alla mancata indicazione della natura dei ricavi che si imputano, rendeva no pertanto l'avviso affetto da nullità. Nella fattispecie l'Agenzia delle entrate, in ossequio a tali prescrizioni, avrebbe dovuto allegare l'atto di accertamento asserito come in corso di notifica alla società, e non limitarsi semplicemente a citarne gli estremi, trattandosi di atto integrativo della motivazione. 2. Con il secondo motivo il contribuente denuncia omesso esame delle circostanze, dedotte a comprova dell'ignoranza dell'avviso di accertamento, in relazione all'art . 360 , primo comma, num . 5 , co d . proc. civ. I n effetti sotto altro profilo la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale l ’A mantini era a conoscenza dell'avviso emesso dei confronti della Stramo I mmobiliare , sarebbe da cassare, essendo stato l'avviso in corso di notifica al la società , per cui dovrebbe concludersene che l ’A mantini stesso, al la data della notifica dell'avviso a lui rivolto, non fosse affatto stato a conoscenza delprimo e quindi dei ricavi extracontabili accertati nei confronti della società. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 212 cod . proc . civ . e del diritto alla difesa , in relazione all’art.360 primo comma num. 4 , cod . proc . civ . In effetti l'integrazione della motivazione dell'avviso d’accertamento, operata in sede giudiziale , dove pur non producendosil'avviso emesso nei confronti della S tra mo, l' A genzia quantomeno precisava che i ricavi extracontabili costituivano maggiori redditi di locazione, era inammissibile per contrasto con il diritto di difesa. 4. Con il quarto motivo si denuncia omesso esame delle circostanze dedotte a comprova dell'inesistenza dei ricavi extracontabili in favore della S tra mo I mmobiliare , in relazione all'art.360 primo comma num. 5 , cod . proc . civ . I n effetti era stato dedotto come l'avviso di accertamento impugnato fosse l'ultimo di un totale di cinque, notificati a l ricorrente , e che in relazione agli altri avvisi sul punto,relativi ai maggiori redditi di locazione in capo alla [OSCURATO:PERSONA] , s i fosse già pronunciata la commissione tributaria regionale con sentenza 576 del 2011, con la quale erano stati annullat i gli accertamenti nei confronti della S tramo . In particolare era stato ivi accertato che i redditi di locazione accertati non potevano essere confermati come reddito, in quanti non più imputabili d alla data di cessione del fabbricato , avvenuta il 13 aprile 2000. La definitività dell’accertamento relativo all’anno in rilievo (2004) era poi irrilevante, visto che atteneva ad un giudicato formatosi in un processo in cui il contribuente non era parte. 5. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod . proc . civ ., in relazione all'art . 360 primo comma num. 4, cod. proc. civ.. In effetti la sentenza im pugnata non si sarebbe pronunciata sulla questione dell’inapplicabilità della presunzione di distribuzione degli utili dedotta nel ricorso di primo grado. L a presunzione di distribuzione degli utili extracontabili si doveva infatti fondare non solo e non tanto sull'esistenza di una ristretta base sociale, ma anche e soprattutto sul vincolo familiare esistente tra i soci. Nella specie invece, tale vincolo familiare non solo mancava, ma il ricorrent e era solo intestatario fiduciario delle quote. In proposito era stato documentato attraverso atti notori depositati con i numeri 2 e 3 del fascicolo di primo grado , che l a [OSCURATO:PERSONA] era società creata e controllata da [OSCURATO:PERSONA] e che faceva capo appunto alla famiglia Romani. 6. Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli 115 e 116 cod. proc . civ ., in relazione all'art 360 primo comma num. 3 , cod . proc . civ . I n effetti in difetto di produzione dell'avviso, e messo nei confronti di S tram o I mmobiliare , nella sentenza impugnata si ometteva completamente di considerare che l’Amantini aveva espressamente contestato l'assenza di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, e di non essere quindi a conoscenza di esso per non esserne più amministratore del 2007. 7. C on il settimo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 112 cod. proc . civ ., in relazione all'art . 360 primo comma num. 4, cod. proc. civ, nonché violazione o falsa applicazione degli artt.2729 cod. civ . e 39 , d. P . R . n . 600 d el 1973 . In effetti il giudice di secondo grado, nel ritenere val ido l'avviso dell'accertamento,si era limitato a rilevare che per quanto riguarda l’Audio M edia C ar SRL, l'affermazione di averla l’Amantini amministrata gratuitamente, si presentava indimostrata e di assai dubbia ragionevolezza, senza peraltro esaminare le deduzioni svolte sul punto dell'odierno ricorrente. L'avviso di accertamento non si fondava infatti su presunzioni, ma su mere congetture . P er configurare in capo al ricorrente redditi ricavati dall' A udio M edia infatti, occorreva accertare , ai sensi dell'art . 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, maggiori redditi di impresa in capo alla societàstessa. I n difetto di preventivo ac certament o di tali redditi , l'avviso era confliggente con il divieto di doppia presunzione . I n secondo luogo, l'aver ritenuto sufficiente la non gratuità dell'incarico costituiva da sé sola elemento insufficiente a far presumere l'esistenza di un maggior reddito, non potendosi confondere la possibilità di percezione del reddito con la sua effettiva percezione. 8. Con l'ottavo motivo di ricorso si denuncia inesistenza di ricavi in favore dell'[OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 360 primo comma num. 5 , cod . proc . civ . E ra stato infatti pro vato , attraverso la produzione del conto corrente bancario numero 17481, che nell'anno 2004 la società non aveva svolto alcuna operazione di vendita e acquisto diautomobili. 9. Con il nono motivo di ricorso si denuncia il capo della sentenza relativa alla condanna alle spese di lite. Infatti,ai sensi dell'art. 336 primo comma, cod . proc . civ ., la riforma dei capi della sentenza sopra censurati avrebbe effetto sulla pronuncia di compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, di cui si chiede la cassazione, avendo in appello l’Amantini proposto sul punto anche impugnazione incidentale. 10. Nella memoria depositata ai sensi dell’art.380-bis cod. proc. civ. è stato dedotto inoltre, sempre con riferimento ai redditi presuntivamente ritratti dalla qualità di amministratore della società [OSCURATO:PERSONA], come con ordinanza Cass. 01/12/2018, n.19569, sia stato deciso dalla Corte che i conti personali dell’Amantini, per gli anni 2002 e 2003, sarebbero stati utilizzati per la società [OSCURATO:PERSONA], col ché tale presunzione doveva estendersi al 2004 ed escludere che in qualsiasi modo gli stessi potessero essere ricollegati a redditi personali o ad operazioni della [OSCURATO:PERSONA]. 11. Con il proprio controricorso l'Agenzia ribatte a i motivi presentati dal contribuente.In relazione ai primi tre essa sottolinea innanzitutto la loro inammissibilità , posto che neppure veniva riprodottala motivaz ione dell'atto di accertamento . Infondato risulterebbecomunque il secondo motivo , pos t o che la CTR, valorizzando espressamente la circostanza di fatto relativ a a l ruolo ricoperto dal contribuente nella società affrontava, evidentemente superandola, la questione formale della mancata allegazione dell’atto di accertamento. Con riferimento al quarto motivo lo stesso risulterebbe non pertinente e quindi inammissibile. La CTR dava espressamente atto della incontestata circostanza del giudicato, con cui era stat a confermata la legittimità dell'accertamento nei confronti della società per l'anno in contestazione. Con riferimento al quinto motivo, la difesa dell' A genzia sottolinea che la circostanza dell'esistenza di un vincolo familiare fra i soci non costituisce elemento imprescindibile per la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio. Inoltre l’effettiva titolarità delle quote sociali in capo a [OSCURATO:PERSONA] costituisce una mera allegazione rimasta indimostrata,laddove gli atti notori rivestivano un ruolo meramente indiziario. Con riferimento ai motivi relativi all'altro capo della sentenza, inerenti ai redditi ricavati dalla A udio M edia C ar SRL , rit i ene la difesa dell'Agenzia che gli stessi siano inammissibili e infondati . I n effetti sarebbe sufficiente ricordare che l'atto impositivo oggetto della controversia,come precisato nella motivazione, traeva origine dal riscontro della omessa dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, con conseguente legittimazione dell' U fficio alla determinazione del reddito imponibile in via induttiva, in base ai dati alle notizie raccolti. L'imponibile di euro 19.595 veniva presunto non quale utile societario non distribuito, bensì quale remunerazione per il ruolo di amministratore unico del l a società. I l superamento dell'efficacia presuntiva dell'elemento considerato,cui il contribuente era onerato, prescindeva quindi dal fatto che tale società fosse stata destinataria di un atto di accertamento. 12. Ritiene il Collegio che, per la delibazione dei motivi riportati eper la valutazione dell a sussistenza dei vizi denunciati, occorra la previa a