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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 15056/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26731/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], Emilia DANTE, Livia DANTE, Paolo DANTE e [OSCURATO:PERSONA] DANTE, elettivamente domiciliati presso la cancelleria, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del controricorso e del ricorso, ricorrenti e controricorrenti; contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26731/2017 Numero sezionale 1754/2022 Numero di raccolta generale 15056/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Presidenza del Consiglio dei Ministri, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege, controricorrente e ricorrente; e contro Comune di Pozzuoli, elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 142, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso, controricorrente; avverso la sentenza n. 1553/2017 della Corte d’Appello di Napoli depositata il 6.4.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.4.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I consorti Dante erano comproprietari di due unità immobiliari all’ultimo piano di un edificio in Comune di Pozzuoli (indicati in atti come «immobile n. 1» e «immobile n. 2») che vennero espropriati e demoliti a seguito degli eventi bradisismici verificatisi nel 1983.

Dopo che il T.A.R. della Campania aveva annullato la delibera di adozione del piano di recupero, con conseguente caducazione del decreto di esproprio, i proprietari F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26731/2017 Numero sezionale 1754/2022 Numero di raccolta generale 15056/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 citarono davanti al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Pozzuoli, per sentirli condannare in solido al pagamento dell’indennizzo per «subito detrimento», ai sensi dell’art. 15-sexies, comma 3, del d.l. n. 560/1995, convertito con modificazioni in legge n. 74/1996, come integrato dall’art. 6-bis del d.l. n. 180/1998, convertito con modificazioni in legge n. 267/1998.

Il Tribunale di Napoli condannò entrambi i convenuti in solido, liquidando l’importo dovuto in €

1.209.003. Nel decidere i contrapposti gravami delle parti, la Corte d’Appello di Napoli rigettò la domanda proposta nei confronti del Comune di Pozzuoli – ritenendo riferibile direttamente alla Presidenza del Consiglio l’attività posta in essere dal Sindaco in veste di Ufficiale di Governo – e rideterminò l’importo dovuto dalla sola Presidenza del Consiglio in € 579.069,72, escludendo dal valore indennizzabile una porzione di immobile costruita abusivamente, correggendo la data di riferimento della valutazione e il calcolo della rivalutazione, nonché detraendo il valore residuo dell’area di sedime.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso sia i consorti Dante, articolando l’impugnazione in sei motivi, sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un unico motivo.

Entrambe le parti ricorrenti, e anche il Comune di Pozzuoli, hanno depositato F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26731/2017 Numero sezionale 1754/2022 Numero di raccolta generale 15056/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 controricorso. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e il Comune di Pozzuoli hanno altresì depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Contro il ricorso dei consorti Dante, il Comune di Pozzuoli ha sollevato una pregiudiziale eccezione di inammissibilità, in quanto il ricorso sarebbe stato notificato tardivamente nei suoi confronti.

1.1. La sentenza d’appello venne pubblicata il 6.4.2017, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato al difensore dell’ente locale, presso il domicilio eletto, il 7.11.2017.

In mancanza di notificazione della sentenza, trova applicazione il termine lungo di sei mesi, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., sicché, osservando «il calendario comune» (art. 155, comma 2, c.p.c.), il termine sarebbe naturalmente scaduto il 6.10.2017.

Occorre poi però tenere conto della sospensione feriale dei termini durante il mese di agosto, in forza della quale il termine naturale è prorogato di 31 giorni.

Poiché anche il mese di ottobre, come quello di agosto, ha 31 giorni, la proroga del termine per la sospensione feriale ha spostato la scadenza alla medesima data del mese successivo, ovverosia dal 6 ottobre al 6 novembre.

Ne consegue che la notifica effettuata il 7 novembre sarebbe effettivamente tardiva, in quanto intervenuta un giorno dopo la scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione (nello F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26731/2017 Numero sezionale 1754/2022 Numero di raccolta generale 15056/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 stesso senso, sia pure con un esito opposto circa l’individuazione del numero del giorno di scadenza, ma solo perché in quel caso la scadenza naturale del termine sarebbe maturata nel mese di settembre, che a differenza di agosto ha 30 giorni, v.

Cass. ord. n. 17640/2020).

1.2. L’eccezione di inammissibilità per tardività è tuttavia infondata, perché con il ricorso dei consorti Dante è stata prodotta una relata da cui risulta che l’atto era già stato notificato a mezzo PEC il giorno 6.11.2017, sia pure direttamente all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Pozzuoli e non presso il difensore costituito nel giudizio a quo.

Il difensore dei ricorrenti – evidentemente avvedutosi della violazione dell’art. 330, comma 1, c.p.c. – ha provveduto spontaneamente, il giorno successivo, ad una nuova notificazione presso il procuratore costituito.

1.2.1. Ebbene, la notificazione effettuata alla parte personalmente, invece che presso il difensore costituito, non è inesistente, ma semplicemente nulla (Cass. n. 15236/2014; Cass. ord. n. 24450/2017), e la notificazione nulla, se rinnovata in modo corretto, spontaneamente o su ordine del giudice, è sanata con effetto ex tunc (Cass.

S.U. n. 14916/2016).

Ne consegue che la notificazione del ricorso effettuata il 6.11.2017, benché nulla, deve intendersi sanata, con effetto da quella data, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2. Con il primo motivo del ricorso principale, i consorti Dante denunciano «nullità della sentenza; omessa pronunzia e/o omessa motivazione sul rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello; artt. 342 e 360, n. 4, c.p.c.».

2.1. Il motivo è infondato.

In realtà, trattandosi di eccezione in rito sollevata nel giudizio a quo prospettando il «difetto di specificità e concisione dell’appello» proposto dalla Presidenza del Consiglio, l’essere stato quest’ultimo esaminato e deciso nel merito dalla Corte napoletana, comporta un’implicita decisione anche sulla sussistenza dei requisiti di forma-contenuto del mezzo di impugnazione e, quindi, il rigetto dell’eccezione pregiudiziale, senza alcuna necessità di esplicita «pronunzia» sul punto.

3. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano «violazione di legge; artt. 112, 115 e 360, n. 3, c.p.c.», ravvisata nel fatto che la Corte territoriale ha rilevato l’abusività di un vano di quello che in atti è indicato come «immobile n. 1», pur in mancanza di un’eccezione in tal senso da parte della Presidenza del Consiglio, essendo stata la relativa questione sollevata in primo grado solo dal Comune di Pozzuoli, di cui il giudice d’appello ha escluso la legittimazione passiva.

3.1. Il motivo è infondato, perché il valore economico F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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A un immobile abusivo non può essere riconosciuto un valore economico (Cass. n. 26260/2007; Cass. n. 19305/2014; Cass. n. 26509/2016; principio, del resto, nemmeno contestato da parte ricorrente), sicché la Corte d’Appello ha correttamente esaminato d’ufficio tale profilo di parziale infondatezza della domanda e lo ha fatto sulla base del materiale probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti.

4. Il terzo motivo di ricorso dei consorti Dante denuncia «nullità della sentenza; motivazione apodittica e/o inesistente; artt. 132 e 360, n. 4, c.p.c.», sempre con riguardo all’accertata abusività del vano costruito su m.q. 17,84 del c.d.

«immobile n. 1».

4.1. Il motivo è infondato, perché la decisione del giudice di merito sul punto è motivata con l’affermazione che «entrambi i consulenti d’ufficio hanno affermato non risultare alcun titolo abilitativo» per la costruzione del predetto vano, affermazione rafforzata dalla considerazione che «nemmeno gli attori hanno dedotto in base a quale titolo abilitativo sarebbe stata edificata» la sopraelevazione sul fabbricato preesistente.

È appena il caso di aggiungere che il ricorso per nullità della sentenza per omessa F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano «violazione di legge; erronea motivazione; travisamento delle risultanze probatorie; art. 360, n. 3, c.p.c.».

5.1. Così come formulato, il motivo è inammissibile, perché non esplicita, né permette di comprendere, quale sia la disposizione di legge che si assume violata e perché, tramite la prospettazione di un « travisamento delle risultanze probatorie», si vorrebbe indurre questa Corte a riesaminare nel merito l’accertamento in fatto riguardante le caratteristiche fisiche degli immobili rilevanti per la loro valutazione.

6. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano «violazione di legge; art. 92 c.p.c. (ratione temporis applicabile); 360, n. 3, c.p.c.», per lamentare che non sia stata disposta la compensazione delle spese di lite nei confronti del Comune di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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6.1. Il motivo è infondato, perché non sussiste alcuna violazione di legge nel momento in cui la Corte di merito ha applicato il principio di soccombenza, che costituisce la regola base per la regolazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c.

L’invocato art. 92 c.p.c. attribuisce al giudice di merito, entro certi limiti, il potere discrezionale di compensare le spese, in tutto o in parte.

Nel testo vigente all’epoca dell’instaurazione del processo in primo grado (maggio 2010), tale potere di compensazione era limitato alle ipotesi di soccombenza reciproca o di altre «gravi ed eccezionali ragioni», da indicare in modo esplicito nella motivazione.

Esclusa la soccombenza reciproca (che in base all’esito del giudizio d’appello non sussiste), l’implicito giudizio della Corte d’Appello sull’insussistenza di altre «gravi ed eccezionali ragioni» per compensare le spese non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 406/2008; Cass. ord. n. 19613/2017).

Né per tale giudizio era richiesta un’esplicita motivazione, che la legge impone al giudice per le deroghe al principio di soccombenza e non per la sua applicazione.

7. Con il sesto e ultimo motivo i ricorrenti denunciano «violazione di legge; vizio extrapetizione; decreto 10.3.2014, n.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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7.1. Anche questo motivo è infondato.

La riduzione delle spese da rifondere per il giudizio di primo grado è in sé corretta, perché rappresenta la conseguenza della riduzione del quantum della condanna, nel merito, al pagamento dell’indennizzo per «subìto detrimento».

Infatti, per la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, «Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata» (art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014).

Tale disposizione subprimaria regolamentare non è altro che l’attuazione del «principio generale di proporzionalità e adeguatezza» che è da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità in questa materia (Cass.

S.U. n. 19014/2007).

7.2. Per quanto riguarda poi il denunciato vizio di extrapetizione, anch’esso non sussiste, perché l’appello con cui si F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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8. Con l’unico motivo di ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia «omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), con riferimento alla integrale abusività di una delle due unità immobiliari, che sarebbe stata accertata da uno dei due c.t.u. nominati dal Tribunale di Napoli e non considerata dalla Corte d’Appello.

8.1. Il motivo è infondato, perché il tema della eventuale irregolarità urbanistica anche di quello che negli atti processuali è indicato come «immobile n. 2» è stato esaminato dal giudice a quo, tant’è che nella sentenza si legge che «La documentazione prodotta in giudizio … inerisce [al]la regolarità edilizia dei soli due appartamenti, non anche della … sopraelevazione».

Per quanto sintetica e generica, la motivazione secondo cui la regolarità edilizia dei due appartamenti era dimostrata dalla «documentazione prodotta» (salvo per quanto riguarda la sopraelevazione su una superficie di m.q. 17,84, di cui si è F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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9. Le spese di lite vengono compensate tra le contrapposte parti ricorrenti, in ragione della reciproca soccombenza, mentre i consorti Dante vengono condannati alla rifusione in favore del Comune di Pozzuoli, in applicazione del principio di soccombenza, con liquidazione che segue in dispositivo.

P. Q. M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi riuniti; dichiara compensate le spese di lite tra Giuseppe DANTE, Emilia DANTE, Livia DANTE, Paolo DANTE e [OSCURATO:PERSONA] DANTE, da un lato, e Presidenza del Consiglio del Ministri, dall’altro; condanna Giuseppe DANTE, Emilia DANTE, Livia DANTE, Paolo DANTE e [OSCURATO:PERSONA] DANTE, in solido, al pagamento, in favore del Comune di Pozzuoli, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 2.000, oltre a € 200 per esborsi e al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26731/2017 Numero sezionale 1754/2022 Numero di raccolta generale 15056/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26731/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], Emilia DANTE, Livia DANTE, Paolo DANTE e [OSCURATO:PERSONA] DANTE, elettivamente domiciliati presso la cancelleria, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale a margine del controricorso e del ricorso, ricorrenti e controricorrenti; contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26731/2017 Numero sezionale 1754/2022 Numero di raccolta generale 15056/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Presidenza del Consiglio dei Ministri, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege, controricorrente e ricorrente; e contro Comune di Pozzuoli, elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 142, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in calce al controricorso, controricorrente; avverso la sentenza n. 1553/2017 della Corte d’Appello di Napoli depositata il 6.4.2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29.4.2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I consorti Dante erano comproprietari di due unità immobiliari all’ultimo piano di un edificio in Comune di Pozzuoli (indicati in atti come «immobile n. 1» e «immobile n. 2») che vennero espropriati e demoliti a seguito degli eventi bradisismici verificatisi nel 1983. Dopo che il T.A.R. della Campania aveva annullato la delibera di adozione del piano di recupero, con conseguente caducazione del decreto di esproprio, i proprietari F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26731/2017 Numero sezionale 1754/2022 Numero di raccolta generale 15056/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 citarono davanti al Tribunale di Napoli la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Pozzuoli, per sentirli condannare in solido al pagamento dell’indennizzo per «subito detrimento», ai sensi dell’art. 15-sexies, comma 3, del d.l. n. 560/1995, convertito con modificazioni in legge n. 74/1996, come integrato dall’art. 6-bis del d.l. n. 180/1998, convertito con modificazioni in legge n. 267/1998. Il Tribunale di Napoli condannò entrambi i convenuti in solido, liquidando l’importo dovuto in € 1.209.003. Nel decidere i contrapposti gravami delle parti, la Corte d’Appello di Napoli rigettò la domanda proposta nei confronti del Comune di Pozzuoli – ritenendo riferibile direttamente alla Presidenza del Consiglio l’attività posta in essere dal Sindaco in veste di Ufficiale di Governo – e rideterminò l’importo dovuto dalla sola Presidenza del Consiglio in € 579.069,72, escludendo dal valore indennizzabile una porzione di immobile costruita abusivamente, correggendo la data di riferimento della valutazione e il calcolo della rivalutazione, nonché detraendo il valore residuo dell’area di sedime. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso sia i consorti Dante, articolando l’impugnazione in sei motivi, sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con un unico motivo. Entrambe le parti ricorrenti, e anche il Comune di Pozzuoli, hanno depositato F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26731/2017 Numero sezionale 1754/2022 Numero di raccolta generale 15056/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 controricorso. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri e il Comune di Pozzuoli hanno altresì depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Contro il ricorso dei consorti Dante, il Comune di Pozzuoli ha sollevato una pregiudiziale eccezione di inammissibilità, in quanto il ricorso sarebbe stato notificato tardivamente nei suoi confronti. 1.1. La sentenza d’appello venne pubblicata il 6.4.2017, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato al difensore dell’ente locale, presso il domicilio eletto, il 7.11.2017. In mancanza di notificazione della sentenza, trova applicazione il termine lungo di sei mesi, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., sicché, osservando «il calendario comune» (art. 155, comma 2, c.p.c.), il termine sarebbe naturalmente scaduto il 6.10.2017. Occorre poi però tenere conto della sospensione feriale dei termini durante il mese di agosto, in forza della quale il termine naturale è prorogato di 31 giorni. Poiché anche il mese di ottobre, come quello di agosto, ha 31 giorni, la proroga del termine per la sospensione feriale ha spostato la scadenza alla medesima data del mese successivo, ovverosia dal 6 ottobre al 6 novembre. Ne consegue che la notifica effettuata il 7 novembre sarebbe effettivamente tardiva, in quanto intervenuta un giorno dopo la scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione (nello F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26731/2017 Numero sezionale 1754/2022 Numero di raccolta generale 15056/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 stesso senso, sia pure con un esito opposto circa l’individuazione del numero del giorno di scadenza, ma solo perché in quel caso la scadenza naturale del termine sarebbe maturata nel mese di settembre, che a differenza di agosto ha 30 giorni, v. Cass. ord. n. 17640/2020). 1.2. L’eccezione di inammissibilità per tardività è tuttavia infondata, perché con il ricorso dei consorti Dante è stata prodotta una relata da cui risulta che l’atto era già stato notificato a mezzo PEC il giorno 6.11.2017, sia pure direttamente all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Pozzuoli e non presso il difensore costituito nel giudizio a quo. Il difensore dei ricorrenti – evidentemente avvedutosi della violazione dell’art. 330, comma 1, c.p.c. – ha provveduto spontaneamente, il giorno successivo, ad una nuova notificazione presso il procuratore costituito. 1.2.1. Ebbene, la notificazione effettuata alla parte personalmente, invece che presso il difensore costituito, non è inesistente, ma semplicemente nulla (Cass. n. 15236/2014; Cass. ord. n. 24450/2017), e la notificazione nulla, se rinnovata in modo corretto, spontaneamente o su ordine del giudice, è sanata con effetto ex tunc (Cass. S.U. n. 14916/2016). Ne consegue che la notificazione del ricorso effettuata il 6.11.2017, benché nulla, deve intendersi sanata, con effetto da quella data, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26731/2017 Numero sezionale 1754/2022 Numero di raccolta generale 15056/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 in virtù della valida notificazione effettuata il giorno successivo. 2. Con il primo motivo del ricorso principale, i consorti Dante denunciano «nullità della sentenza; omessa pronunzia e/o omessa motivazione sul rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello; artt. 342 e 360, n. 4, c.p.c.». 2.1. Il motivo è infondato. In realtà, trattandosi di eccezione in rito sollevata nel giudizio a quo prospettando il «difetto di specificità e concisione dell’appello» proposto dalla Presidenza del Consiglio, l’essere stato quest’ultimo esaminato e deciso nel merito dalla Corte napoletana, comporta un’implicita decisione anche sulla sussistenza dei requisiti di forma-contenuto del mezzo di impugnazione e, quindi, il rigetto dell’eccezione pregiudiziale, senza alcuna necessità di esplicita «pronunzia» sul punto. 3. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano «violazione di legge; artt. 112, 115 e 360, n. 3, c.p.c.», ravvisata nel fatto che la Corte territoriale ha rilevato l’abusività di un vano di quello che in atti è indicato come «immobile n. 1», pur in mancanza di un’eccezione in tal senso da parte della Presidenza del Consiglio, essendo stata la relativa questione sollevata in primo grado solo dal Comune di Pozzuoli, di cui il giudice d’appello ha escluso la legittimazione passiva. 3.1. Il motivo è infondato, perché il valore economico F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26731/2017 Numero sezionale 1754/2022 Numero di raccolta generale 15056/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 dell’immobile di cui i ricorrenti hanno perso la proprietà è un elemento costitutivo dell’azione da loro svolta per ottenere l’indennizzo previsto dalla legge per il «subìto detrimento». A un immobile abusivo non può essere riconosciuto un valore economico (Cass. n. 26260/2007; Cass. n. 19305/2014; Cass. n. 26509/2016; principio, del resto, nemmeno contestato da parte ricorrente), sicché la Corte d’Appello ha correttamente esaminato d’ufficio tale profilo di parziale infondatezza della domanda e lo ha fatto sulla base del materiale probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti. 4. Il terzo motivo di ricorso dei consorti Dante denuncia «nullità della sentenza; motivazione apodittica e/o inesistente; artt. 132 e 360, n. 4, c.p.c.», sempre con riguardo all’accertata abusività del vano costruito su m.q. 17,84 del c.d. «immobile n. 1». 4.1. Il motivo è infondato, perché la decisione del giudice di merito sul punto è motivata con l’affermazione che «entrambi i consulenti d’ufficio hanno affermato non risultare alcun titolo abilitativo» per la costruzione del predetto vano, affermazione rafforzata dalla considerazione che «nemmeno gli attori hanno dedotto in base a quale titolo abilitativo sarebbe stata edificata» la sopraelevazione sul fabbricato preesistente. È appena il caso di aggiungere che il ricorso per nullità della sentenza per omessa F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26731/2017 Numero sezionale 1754/2022 Numero di raccolta generale 15056/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 motivazione non può essere il veicolo per un inammissibile riesame, da parte della Corte di Cassazione, dell’accertamento del fatto e che l’eventuale motivazione insufficiente (che peraltro in questo caso nemmeno sussiste, avendo la Corte d’Appello correttamente dato rilievo alla mancata allegazione di un titolo abilitativo da parte degli attori) non è più valido motivo di ricorso per cassazione, dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012. 5. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano «violazione di legge; erronea motivazione; travisamento delle risultanze probatorie; art. 360, n. 3, c.p.c.». 5.1. Così come formulato, il motivo è inammissibile, perché non esplicita, né permette di comprendere, quale sia la disposizione di legge che si assume violata e perché, tramite la prospettazione di un « travisamento delle risultanze probatorie», si vorrebbe indurre questa Corte a riesaminare nel merito l’accertamento in fatto riguardante le caratteristiche fisiche degli immobili rilevanti per la loro valutazione. 6. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano «violazione di legge; art. 92 c.p.c. (ratione temporis applicabile); 360, n. 3, c.p.c.», per lamentare che non sia stata disposta la compensazione delle spese di lite nei confronti del Comune di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26731/2017 Numero sezionale 1754/2022 Numero di raccolta generale 15056/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 Pozzuoli, nonostante il contrasto giurisprudenziale che si assume esistente all’epoca dell’instaurazione del giudizio di primo grado sulla legittimazione passiva dell’ente locale in tale tipo di cause. 6.1. Il motivo è infondato, perché non sussiste alcuna violazione di legge nel momento in cui la Corte di merito ha applicato il principio di soccombenza, che costituisce la regola base per la regolazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. L’invocato art. 92 c.p.c. attribuisce al giudice di merito, entro certi limiti, il potere discrezionale di compensare le spese, in tutto o in parte. Nel testo vigente all’epoca dell’instaurazione del processo in primo grado (maggio 2010), tale potere di compensazione era limitato alle ipotesi di soccombenza reciproca o di altre «gravi ed eccezionali ragioni», da indicare in modo esplicito nella motivazione. Esclusa la soccombenza reciproca (che in base all’esito del giudizio d’appello non sussiste), l’implicito giudizio della Corte d’Appello sull’insussistenza di altre «gravi ed eccezionali ragioni» per compensare le spese non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 406/2008; Cass. ord. n. 19613/2017). Né per tale giudizio era richiesta un’esplicita motivazione, che la legge impone al giudice per le deroghe al principio di soccombenza e non per la sua applicazione. 7. Con il sesto e ultimo motivo i ricorrenti denunciano «violazione di legge; vizio extrapetizione; decreto 10.3.2014, n.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26731/2017 Numero sezionale 1754/2022 Numero di raccolta generale 15056/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 55; art. 13, comma 6, l. 31.12.2012, n. 247; art. 112 c.p.c.; in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.», lamentando che nella condanna alla rifusione delle spese di lite pronunciata in loro favore e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia stato ridotto il quantum dovuto per il giudizio di primo grado, nonostante la decisione sul punto del Tribunale di Napoli non fosse stata fatta oggetto di specifica impugnazione della parte soccombente. 7.1. Anche questo motivo è infondato. La riduzione delle spese da rifondere per il giudizio di primo grado è in sé corretta, perché rappresenta la conseguenza della riduzione del quantum della condanna, nel merito, al pagamento dell’indennizzo per «subìto detrimento». Infatti, per la liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, «Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata» (art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014). Tale disposizione subprimaria regolamentare non è altro che l’attuazione del «principio generale di proporzionalità e adeguatezza» che è da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità in questa materia (Cass. S.U. n. 19014/2007). 7.2. Per quanto riguarda poi il denunciato vizio di extrapetizione, anch’esso non sussiste, perché l’appello con cui si F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26731/2017 Numero sezionale 1754/2022 Numero di raccolta generale 15056/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 chiede la riforma della decisione sul merito attribuisce al giudice dell’impugnazione anche il potere di riformare la decisione sulle spese di lite (Cass. ord. n. 9064/2018; Cass. ord. n. 2756/2021), che rappresenta una mera conseguenza della prima e per la quale nemmeno è richiesta, in termini generali, una specifica domanda (Cass. n. 21244/2006; Cass. ord. n. 2719/2015). 8. Con l’unico motivo di ricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia «omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), con riferimento alla integrale abusività di una delle due unità immobiliari, che sarebbe stata accertata da uno dei due c.t.u. nominati dal Tribunale di Napoli e non considerata dalla Corte d’Appello. 8.1. Il motivo è infondato, perché il tema della eventuale irregolarità urbanistica anche di quello che negli atti processuali è indicato come «immobile n. 2» è stato esaminato dal giudice a quo, tant’è che nella sentenza si legge che «La documentazione prodotta in giudizio … inerisce [al]la regolarità edilizia dei soli due appartamenti, non anche della … sopraelevazione». Per quanto sintetica e generica, la motivazione secondo cui la regolarità edilizia dei due appartamenti era dimostrata dalla «documentazione prodotta» (salvo per quanto riguarda la sopraelevazione su una superficie di m.q. 17,84, di cui si è F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26731/2017 Numero sezionale 1754/2022 Numero di raccolta generale 15056/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 trattato sopra) è sufficiente per escludere il vizio di omesso esame, essendo inibiti a questa Corte – e comunque non richiesti dalla parte – sia il riesame del merito, sia il sindacato sulla sufficienza della motivazione. 9. Le spese di lite vengono compensate tra le contrapposte parti ricorrenti, in ragione della reciproca soccombenza, mentre i consorti Dante vengono condannati alla rifusione in favore del Comune di Pozzuoli, in applicazione del principio di soccombenza, con liquidazione che segue in dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta entrambi i ricorsi riuniti; dichiara compensate le spese di lite tra Giuseppe DANTE, Emilia DANTE, Livia DANTE, Paolo DANTE e [OSCURATO:PERSONA] DANTE, da un lato, e Presidenza del Consiglio del Ministri, dall’altro; condanna Giuseppe DANTE, Emilia DANTE, Livia DANTE, Paolo DANTE e [OSCURATO:PERSONA] DANTE, in solido, al pagamento, in favore del Comune di Pozzuoli, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 2.000, oltre a € 200 per esborsi e al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 26731/2017 Numero sezionale 1754/2022 Numero di raccolta generale 15056/2022 Data pubblicazione 11/05/2022 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p
Sentenza Cassazione n. 15056/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris