Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 261/2021

ECLI:EU:C:2021:26
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CO0264_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 14 gennaio 2021 – Airhelp (causa C‑264/20) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Diritto a compensazione in caso di cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Nozione di “circostanze eccezionali” – Improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza – Collisione con un oggetto estraneo – Danneggiamento di un aereo dovuto allo spostamento di un altro aereo – Nozione di “misure del caso” per ovviare a una circostanza eccezionale o alle conseguenze di una tale circostanza – Volo alternativo»

1. Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Presupposto – Circostanze eccezionali – Nozione – Danneggiamento di un aeromobile dovuto allo spostamento di un altro aeromobile – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 14 e 15 e artt. 5, § 3, e 7) (v. punti 19‑26, dispositivo 1)

2. Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Presupposto – Circostanze eccezionali – Misure ragionevoli adottate dal vettore aereo per evitare la cancellazione o il ritardo prolungato – Riavviamento di un passeggero – Presupposti – Valutazione da parte del giudice nazionale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 1, 12‑15 e artt. 5, §§ 1 e 3, e 7) (v. punti 28‑33, dispositivo 2) Dispositivo 1) L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che una collisione tra l’equilibratore di un aeromobile in stazionamento e l’aletta di estremità dell’aeromobile di un’altra compagnia aerea, causata dallo spostamento di quest’ultimo aeromobile, rientra nell’ambito della nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione. 2) L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che, in caso di cancellazione del volo originariamente previsto dovuta a una circostanza eccezionale, il fatto che un vettore aereo proceda al riavviamento di un passeggero mediante un volo che consente a detto passeggero di raggiungere la sua destinazione finale il giorno successivo a quello inizialmente previsto costituisce una «misura del caso» che esonera detto vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, a meno che non vi fosse un’altra possibilità di riavviamento diretto o non diretto con un volo operato dal vettore stesso o da un altro vettore aereo che arrivasse meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato, salvo che questi dimostri che l’effettuazione di un tale volo alternativo avrebbe costituito per esso un sacrificio insopportabile tenuto conto delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

62020CO0264_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 14 gennaio 2021 – Airhelp (causa C‑264/20) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Diritto a compensazione in caso di cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Nozione di “circostanze eccezionali” – Improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza – Collisione con un oggetto estraneo – Danneggiamento di un aereo dovuto allo spostamento di un altro aereo – Nozione di “misure del caso” per ovviare a una circostanza eccezionale o alle conseguenze di una tale circostanza – Volo alternativo» 1. Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Presupposto – Circostanze eccezionali – Nozione – Danneggiamento di un aeromobile dovuto allo spostamento di un altro aeromobile – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 14 e 15 e artt. 5, § 3, e 7) (v. punti 19‑26, dispositivo 1) 2. Trasporti – Trasporti aerei – Regolamento n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza ai passeggeri – Cancellazione o ritardo prolungato di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Presupposto – Circostanze eccezionali – Misure ragionevoli adottate dal vettore aereo per evitare la cancellazione o il ritardo prolungato – Riavviamento di un passeggero – Presupposti – Valutazione da parte del giudice nazionale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 1, 12‑15 e artt. 5, §§ 1 e 3, e 7) (v. punti 28‑33, dispositivo 2) Dispositivo 1) L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che una collisione tra l’equilibratore di un aeromobile in stazionamento e l’aletta di estremità dell’aeromobile di un’altra compagnia aerea, causata dallo spostamento di quest’ultimo aeromobile, rientra nell’ambito della nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione. 2) L’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che, in caso di cancellazione del volo originariamente previsto dovuta a una circostanza eccezionale, il fatto che un vettore aereo proceda al riavviamento di un passeggero mediante un volo che consente a detto passeggero di raggiungere la sua destinazione finale il giorno successivo a quello inizialmente previsto costituisce una «misura del caso» che esonera detto vettore dall’obbligo di compensazione pecuniaria previsto all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 1, di detto regolamento, a meno che non vi fosse un’altra possibilità di riavviamento diretto o non diretto con un volo operato dal vettore stesso o da un altro vettore aereo che arrivasse meno tardi rispetto al volo successivo del vettore aereo interessato, salvo che questi dimostri che l’effettuazione di un tale volo alternativo avrebbe costituito per esso un sacrificio insopportabile tenuto conto delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 261/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris