CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22724/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Benevento il 9 agosto 1975avverso l'ordinanza del 27 novembre 2025 del Tribunale di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleLuca Sciarretta, che, riportandosi alla requisitoria già depositata, ha concluso perl’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla posizione di BiancardiPasqualino e per il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore degli indagati, che si è associato alleconclusioni del Pubblico ministero quanto al ricorso proposto nell’interesse diBiancardi [OSCURATO:PERSONA] e ha insistito per l’accoglimento del ricorso propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27 novembre 2025, depositata il 9 gennaio 2026, ilTribunale di Napoli, in sede di riesame, decidendo sulle istanze propostenell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzaapplicativa della custodia cautelare in carcere emessa il 17 novembre 2025 dalGiudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, ha parzialmenteaccolto i gravami. In particolare, quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha escluso laritenuta intraneità stabile al clan [OSCURATO:PERSONA], riqualificando il fatto contestato al capo 1nel delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., ma ha confermato la misuracustodiale; quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l’ordinanza geneticalimitatamente al capo 8, reputando insussistenti atti idonei e diretti in modo nonequivoco alla consumazione della tentata estorsione ivi contestata, ed haconfermato la custodia in carcere in relazione al capo 1, concernente lapartecipazione all’associazione mafiosa.Il procedimento si colloca nell’ambito di una più ampia indagine dellaDirezione distrettuale antimafia di Napoli relativa all’operatività del clan [OSCURATO:PERSONA] nelterritorio nolano e nei comuni limitrofi. Secondo la ricostruzione recepitanell’ordinanza impugnata, il sodalizio aveva ripreso un ruolo attivo nel controllodel territorio e delle attività economiche, operando, nel periodo compreso almenotra il 2023 e il settembre 2024, attraverso condotte estorsive, interferenze nellecompravendite immobiliari mediante la cosiddetta “sanzaria”, nonché interessi nelsettore delle scommesse clandestine. Le risultanze investigative si fondano susoprattutto, su intercettazioni telefoniche e ambientali, molte delle quali eseguitepresso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto elemento di vertice del sodalizio.2. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il Giudice per le indagini preliminariaveva ravvisato la partecipazione al delitto associativo in relazione alle ingerenzedel clan nel settore immobiliare. Il Tribunale del riesame, pur escludendo uninserimento stabile dell’indagato nel sodalizio, ha ritenuto che egli avesse fornitoun contributo significativo all’attività della “sanzaria”, ponendosi al fianco di NappiGennaro e di altri esponenti del clan nella gestione di affari immobiliari e nellaripartizione delle utilità derivanti dal controllo illecito di quel settore.Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erano stati originariamente contestati ilreato associativo di cui al capo 1 e il delitto di tentata estorsione aggravata di cuial capo 8, in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo chel’indagato avrebbe partecipato, insieme con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],a interlocuzioni collegate all’attività illecita svolta presso un CAF; la gravitàindiziaria di tale ultimo reato è stata, come detto, esclusa dal provvedimentoimpugnato. Già nel titolo genetico, inoltre, non era stata ritenuta la gravitàindiziaria in ordine ai reati-fine concernenti le scommesse illegali di cui ai capi 11e 12.In definitiva, per entrambi le misure risultano confermate in relazione al solofatto contestato al capo 1, riqualificato, per [OSCURATO:PERSONA], nel delitto di cui agli artt.110 e 416-bis cod. pen.3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione ildifensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.3.1. Con il primo motivo deduce vizio motivazionale, illogicità manifesta eviolazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per ilreato di concorso esterno in associazione mafiosa. La difesa assume che ilTribunale abbia ravvisato il delitto di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., purdopo avere escluso la stabile intraneità del ricorrente al sodalizio, sulla base di uncompendio captativo scarno, frammentario e non correttamente interpretato.Il ricorrente contesta, anzitutto, la valenza attribuita all’episodio dei lavori diimpermeabilizzazione affidati da [OSCURATO:PERSONA], per la SAME, al cognato MontellaPellegrino, anziché a persona vicina al clan, [OSCURATO:PERSONA]. Secondo ilTribunale, tale episodio dimostrerebbe la diretta conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] sulla scelta dell’esecutore dei lavori. La difesa sostiene, invece, che il datocaptativo sia stato travisato, poiché il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe negato di avereconsigliato alcun nominativo; aggiunge che il committente non avrebbe mai intesorimuovere l’esecutore prescelto e che dopo quella interlocuzione non sarebbeseguito alcun incontro con [OSCURATO:PERSONA], né alcun concreto sviluppo dellavicenda.Analoga censura viene svolta con riguardo a un ulteriore contatto con RussoPaolino [OSCURATO:PERSONA], concernente ancora un esecutore di lavori non gradito. Secondo ilricorrente, la conversazione non documenterebbe una volontaria ed efficace operadi mediazione, ma, al più, una situazione di possibile soggezione a iniziative altrui,priva di seguito e non idonea a dimostrare che l’indagato fosse realmente in gradodi determinare esiti utili per il clan.Il nucleo centrale del motivo investe, poi, la conversazione del 3 aprile 2023con [OSCURATO:PERSONA]. La difesa osserva che l’ordinanza inferisce l’esistenza dirapporti d’affari tra il [OSCURATO:PERSONA] e il clan da espressioni ambigue, non chiarite e traloro arbitrariamente correlate: in particolare, dal riferimento al “quanto gli devorestare”, o “lasciare”, riferito a un certo Giovanni, e dal successivo richiamo al“fatto del capannone”. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbeimmotivatamente collegato tali passaggi, benché dal prosieguo emergerebbe,semmai, che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe interessato il cognato, con esclusione del [OSCURATO:PERSONA].La difesa aggiunge che, nella medesima conversazione, [OSCURATO:PERSONA] discorreva di unapropria potenziale operazione immobiliare collegata alla vicenda Cosenza, ovveroal cosiddetto affare [OSCURATO:PERSONA], e che il Tribunale, facendo leva sull’uso di pronomi osu riferimenti ellittici, avrebbe attribuito al ricorrente un coinvolgimento nonriscontrato. L’operazione sarebbe rimasta allo stato meramente ipotetico e mairealizzata; il successivo prosieguo della conversazione con [OSCURATO:PERSONA], secondola difesa trascurato dal Tribunale, dimostrerebbe la scarsa fattibilità dell’affare;[OSCURATO:PERSONA], indicato da [OSCURATO:PERSONA] come “parente da rispettare”, sarebbe poi statosostituito da altro tecnico progettista; gli investigatori, infine, non avrebberoindividuato con precisione l’immobile oggetto del discorso. Da ciò la difesa ricaval’assenza di un apporto concreto, efficace e verificabile, nonché l’assenza di uneffettivo sinallagma o vantaggio economico per il [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente evidenzia, infine, che la captazione del 3 aprile 2023costituirebbe l’unico episodio nel quale il [OSCURATO:PERSONA] compare mentre si discute diuna possibile intermediazione immobiliare, laddove tutte le intermediazionieffettivamente realizzate e richiamate nell’informativa finale ai paragrafi 4.3.7,4.3.8, 4.3.9 e 4.3.10 lo vedrebbero del tutto estraneo. Viene altresì rimarcatal’assenza di intermediazioni ascrivibili al [OSCURATO:PERSONA] nei territori di Camposano eCicciano, pure indicati nell’imputazione.3.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce vizi di motivazione in ordine allaritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa censura l’ordinanza nellaparte in cui avrebbe finito per omologare la posizione del concorrente esterno aquella dell’associato, non valorizzando il ridotto arco temporale delle interlocuzioni,la cessazione di ogni contatto rilevante e la documentata assunzione, dal marzo2025, presso il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dato successivo alle vicende incontestazione e, secondo la prospettazione difensiva, idoneo a dimostrare unmutamento della condotta di vita.3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e omessa motivazionein ordine all’inadeguatezza degli arresti domiciliari. La difesa osserva che, unavolta riqualificata la condotta nell’ipotesi di cui agli artt. 110 e 416-bis cod. pen.,il Tribunale avrebbe dovuto procedere a un’autonoma e specifica valutazione dellapossibilità di contenere le esigenze cautelari mediante una misura diversa dallacustodia in carcere, tanto più alla luce del regime di presunzione non assolutaapplicabile al concorrente esterno.4. Ha proposto ricorso per cassazione anche il difensore di fiducia di SilvanoDomenico, articolando tre motivi.4.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione e travisamento dei fattiin ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria per il delitto associativo.Il ricorrente premette che, una volta esclusa dal Tribunale la gravità indiziaria inordine al capo 8 e non essendo stata applicata la misura per i reati-fine relativialle scommesse, la conferma della custodia per il solo capo 1 finirebbe per poggiareesclusivamente su quattro conversazioni, datate 26 e 27 maggio, 10 e 11 giugno2023, che, a suo dire, esprimerebbero al più un deprecabile senso di appartenenzao di compiacimento verso i sodali, ma non un effettivo inserimento dinamico efunzionale nel clan [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente contesta, in primo luogo, la valorizzazione della vicenda cheaveva coinvolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], collegata a praticheillecite curate attraverso un CAF e alla pretesa di 40.000,00 euro avanzata da ungruppo criminale napoletano. [OSCURATO:PERSONA], cugina di [OSCURATO:PERSONA], era stataconvocata presso l’abitazione di quest’ultimo, in un incontro cui avevanopartecipato anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale,le parole pronunciate dal [OSCURATO:PERSONA], il rimprovero rivolto alla donna per non essersirivolta ai “parenti”, l’uso del pronome “noi” e la rivendicazione del pagamento dellasomma al clan [OSCURATO:PERSONA] costituirebbero indici della sua partecipazione associativa. Ladifesa sostiene, invece, che quelle espressioni rifletterebbero soltanto una volontàdi tutela della familiare del boss, ovvero vicinanza ambientale o piaggeria neiconfronti dei presenti, non anche un programma estorsivo o una stabile intraneitàassociativa.Il ricorrente censura, poi, la valorizzazione della conversazione in data 11giugno 2023 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nellaquale il [OSCURATO:PERSONA] aveva espresso dedizione alla “famiglia”, riferendo di essersi messoa disposizione per il sostentamento del boss detenuto [OSCURATO:PERSONA] e di avereportato “imbasciate di soldi”. Secondo la difesa, si tratterebbe di riferimenti alpassato, auspici per il futuro e considerazioni generiche sulla necessità diriorganizzare l’assetto interno del clan, non di elementi dimostrativi di una realecompartecipazione alle iniziative del sodalizio. Analogo rilievo viene mosso allaconversazione del 27 maggio 2023, nella quale il Tribunale avrebbe affidato ancorauna volta a battute, pronomi e formule inclusive la prova dell’intraneità delricorrente, senza individuare una precisa programmazione delittuosa, un ruolostabile o specifiche condotte da lui personalmente poste in essere.Con particolare riferimento alla conversazione del 26 maggio 2023, la difesacontesta il rilievo attribuito alla vicenda [OSCURATO:PERSONA], relativa all’ingressodel clan [OSCURATO:PERSONA] nel settore delle scommesse clandestine. Il ricorrente avrebbeaccompagnato [OSCURATO:PERSONA] presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe datoindicazioni circa possibili contatti, territori e siti di gioco, ma sarebbe poi rimastodel tutto estraneo agli sviluppi successivi dell’affare, come dimostrerebbe la suaassenza dalle interlocuzioni successive e il fatto che già il Giudice per le indaginipreliminari non aveva ravvisato la gravità indiziaria in ordine ai capi 11 e 12.4.2. Con il secondo motivo, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] deduce la mancanza dimotivazione e l’illogicità manifesta della stessa in ordine alla mancata sussunzionedei fatti nella distinta ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa. Secondola difesa, una volta esclusa la gravità indiziaria in relazione al capo 8 e valorizzati,al più, la partecipazione ai detti dialoghi, l’indicazione di contatti e il ruolo ditramite con il [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe dovuto verificare se il contributoeventualmente prestato fosse riconducibile all’area dell’ausilio esterno, non aquella della partecipazione piena.4.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadelle esigenze cautelari. La difesa richiama il cosiddetto tempo silente,evidenziando non solo la risalenza delle conversazioni rispetto al momento delladecisione cautelare, ma soprattutto la loro concentrazione in un arco di soli sedicigiorni e l’assenza di sviluppi operativi successivi. A ciò aggiunge la stabile attivitàlavorativa lecita presso S.A.P.NA., oggetto di sospensione proprio in ragione delprocedimento, ritenuta idonea a dimostrare l’interruzione di ogni presuntorapporto illecito.5. Con memoria depositata il 9 marzo 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA] e il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico ministero ha ritenuto fondato il primo motivo,osservando che le conversazioni del 3 febbraio e del 3 aprile 2023 non dimostranoun contributo concreto e causalmente apprezzabile al settore delle «sanzarie», masoltanto interlocuzioni neutre o una convergenza programmatica rimasta priva diriscontri; ha ritenuto fondati anche i motivi cautelari, richiamando la necessità,per il concorrente esterno, di una valutazione prognostica sulla ripetibilità dellasituazione agevolativa, sulla condotta attuale di vita e sulla persistenza di interessicomuni con il sodalizio. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto l’ordinanza coerente nelvalorizzare la partecipazione alle riunioni presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], ilruolo attivo assunto nelle questioni concernenti le estorsioni e le scommesseclandestine e la permanenza delle esigenze cautelari.6. All’udienza camerale del 26 marzo 2026 il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale,riportandosi alla requisitoria già depositata, ha confermato tali conclusioni; ildifensore si è associato alle richieste del Pubblico ministero quanto al ricorso diBiancardi e ha insistito per l’accoglimento del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] fondato, nei termini che seguono; restano assorbiti il secondo e il terzo motivo,relativi alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura.2. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il concorso esternoin associazione di tipo mafioso postula un contributo concreto, specifico,consapevole e volontario, prestato da soggetto non inserito stabilmente nellastruttura associativa, ma causalmente idoneo alla conservazione o alrafforzamento del sodalizio o di un suo settore di attività (Sez. 6, n. 42980 del03/10/2024, Rv. 287264-02). Tale contributo deve essere apprezzabile ex post,alla luce delle effettive ricadute prodotte, non potendo identificarsi con una meravicinanza ambientale, con una disponibilità non attuata, con un generico rapportodi interlocuzione con gli associati o con un accordo rimasto privo di concretaincidenza causale (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01;così pure Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Amato, Rv. 285654-01).Nel giudizio cautelare il controllo di legittimità non consente una rivalutazionedel compendio indiziario, ma impone di verificare se la motivazione dell’ordinanzaimpugnata dia conto, con argomentazione non apparente, né contraddittoria omanifestamente illogica, degli elementi dai quali desumere la sussistenza dellagravità indiziaria. Quando il titolo cautelare venga fondato sulla figura del concorsoesterno, l’ordinanza deve perciò individuare non solo i rapporti dell’indagato consoggetti intranei al sodalizio, ma anche il contenuto dell’apporto, la sua specificadestinazione funzionale e l’utilità concretamente conseguita o conseguibiledall’associazione.3. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha correttamente escluso lapartecipazione stabile del [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA], ma non ha poi spiegato consufficiente precisione quale sia stato il contributo concretamente apportatodall’indagato al settore delle “sanzarie”, quale utilità ne sia derivata al sodalizio eper quali ragioni le interlocuzioni captate possano ritenersi causalmente efficientisecondo il rigoroso paradigma del concorso esterno.La motivazione valorizza, anzitutto, la vicenda dei lavori diimpermeabilizzazione affidati da [OSCURATO:PERSONA] alla ditta riconducibile a MontellaPellegrino, ritenuta non gradita a [OSCURATO:PERSONA], nonché un ulteriorecontatto relativo a un diverso esecutore di lavori. Tuttavia, l’ordinanza nonchiarisce quale sia stata, in concreto, la condotta del [OSCURATO:PERSONA] idonea adeterminare l’esito dell’affidamento, né indica se e in che modo egli abbiaeffettivamente inciso sulla scelta del committente o abbia procurato un’utilità alsodalizio. Il dato, per come motivato, resta confinato alla conoscenza di soggettivicini al clan e alla interlocuzione con essi, senza che sia esplicitato il passaggiodalla prossimità relazionale al contributo causale penalmente rilevante.Analoga lacuna si riscontra con riguardo alla conversazione del 3 aprile 2023con [OSCURATO:PERSONA], che l’ordinanza considera il segmento più significativo. IlTribunale richiama il riferimento al denaro da lasciare a “Giovanni”, il discorso sul“capannone”, i riferimenti ai “Cosenza” e all’intervento di un tecnico vicino al clan,ma non scioglie le ambiguità segnalate dalla difesa sul reale oggettodell’operazione, sul ruolo del [OSCURATO:PERSONA], sullo stato dell’affare e sulla sua eventualeconclusione. Non viene chiarito, in particolare, se il ricorrente avesse procacciatoacquirenti, agevolato la scelta di professionisti o intermediari graditi al sodalizio,ovvero partecipato alla ripartizione di utilità; né viene indicato quale vantaggioeconomico o funzionale il clan abbia effettivamente ricavato da quellainterlocuzione.Rileva, inoltre, che la difesa aveva specificamente dedotto che leintermediazioni immobiliari effettivamente realizzate e descritte nell’informativafinale non vedevano la presenza del [OSCURATO:PERSONA], nonché che nei territori diCamposano e Cicciano, pure menzionati nell’imputazione, non risultavanooperazioni a lui riconducibili. Tali deduzioni non potevano essere liquidate comemero tentativo di sminuire il compendio indiziario, poiché investivano proprio ilnucleo strutturale della fattispecie contestata: l’esistenza di un contributo specificoe verificabile al settore economico controllato dal clan.In definitiva, la motivazione impugnata lascia indimostrato il nesso tra leconversazioni valorizzate e un apporto concreto, causalmente apprezzabile, allaconservazione o al rafforzamento dell’associazione. Gli elementi indicati possonoessere sintomatici di contiguità, frequentazione o disponibilità, ma, allo stato dellamotivazione, non consentono di comprendere, ove pure a livello indiziario, se ilBiancardi abbia effettivamente prestato un contributo penalmente rilevante nelsenso richiesto dagli artt. 110 e 416-bis cod. pen.Ne consegue l’annullamento con rinvio affinché il Tribunale proceda a nuovoesame sul punto, verificando se gli elementi raccolti documentino davvero uncontributo concreto, specifico e causalmente efficiente, ovvero se restino confinatinell’area della mera contiguità ambientale, della disponibilità non attuata o deltentativo di accordo privo di ricaduta fattuale apprezzabile.L’accoglimento del primo motivo assorbe le censure relative alle esigenzecautelari e alla scelta della misura, che dovranno essere riesaminate dal giudicedel rinvio all’esito della nuova valutazione sulla gravità indiziaria.4. Il primo e il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di SilvanoDomenico, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.Ai fini della configurabilità della partecipazione all’associazione mafiosa nonè richiesta la prova di un rito formale di affiliazione, né la commissione di specificireati-fine; è invece necessario che gli elementi raccolti siano idonei a dimostrareun inserimento dinamico e funzionale del soggetto nel sodalizio, desumibile dalladisponibilità stabile a operare per esso, dal ruolo concretamente svolto, dalcontributo assicurato alle sue attività e dalla condivisione operativa delle suelogiche interne. La partecipazione non si esaurisce in una mera manifestazione divolontà o in un’affermazione di status, ma richiede un’attivazione fattiva, ancheminima, purché concreta e riconoscibile, a favore della consorteria, tale dadimostrare l’inserimento attivo del soggetto nella vita dell’organizzazione (Sez. U,n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889).Nel caso in esame, il Tribunale ha valorizzato non mere formule linguisticheisolate, ma un insieme di conversazioni dalle quali ha desunto, con motivazionenon manifestamente illogica, l’inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel circuito decisionale eoperativo del gruppo.L’ordinanza richiama, anzitutto, l’incontro del 26 maggio 2023 pressol’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorrente accompagna [OSCURATO:PERSONA],intervenendo poi nella discussione concernente l’organizzazione delle scommesseclandestine, la ripartizione delle percentuali per i procacciatori, i contatti danon si limita ad assistere o a compiacere i presenti, ma spiega il meccanismo diguadagno, indica soggetti e territori, riferisce di avere contattato [OSCURATO:PERSONA] di Scafati,manifesta il proposito di “mettere due tre siti” anche per sé, propone di allargarel’affare al “mandamento” e si dichiara pronto a occuparsi della zona di Avella.Parimenti significativa è stata ritenuta, in modo logico, la conversazione nellaquale il ricorrente rivendica che gli affari illeciti devono essere gestiti “dentro casanostra”, critica il modo in cui il clan [OSCURATO:PERSONA] si era relazionato ai Licciardi nellavicenda Buonocore-[OSCURATO:PERSONA] e sostiene la necessità che il sodalizio conserviautonomia decisionale e adeguata remunerazione per ciò che accade sul territoriodi propria competenza. Tali espressioni sono state lette dal Tribunale non comemeri indici linguistici avulsi dal contesto, ma come manifestazioni di un ruolopartecipativo ricavato dal complessivo atteggiarsi del [OSCURATO:PERSONA] all’interno delleinterlocuzioni: egli discute, propone, indirizza, difende gli interessi del gruppo e simuove in sintonia con soggetti indicati come sodali di rilievo, quali [OSCURATO:PERSONA] eAmbrosino.Non vale in senso contrario richiamare l’annullamento del capo 8 e lamancata applicazione della misura in ordine ai capi 11 e 12. Il delitto associativoconserva autonomia strutturale rispetto ai reati-fine e può essere desunto ancheda episodi che, pur non raggiungendo la soglia richiesta per l’addebito autonomodi singole fattispecie, restano pienamente utilizzabili come indicatori sintomaticidella partecipazione al sodalizio. Il Tribunale, sul punto, non ha fondato il giudiziosulla commissione dei reati-fine, ma ha valorizzato il contenuto delle conversazionicome rivelatore della collocazione del [OSCURATO:PERSONA] all’interno delle dinamiche del clan.La circostanza che le conversazioni siano quattro e concentrate in un arcotemporale ristretto non è, di per sé, incompatibile con il giudizio di partecipazione,quando la loro qualità e il loro contenuto rivelino l’integrazione funzionale eorganica del soggetto nel sodalizio.Neppure è fondata la censura con cui si assume che il fatto avrebbe dovutoessere ricondotto alla figura del concorso esterno. La motivazione impugnataindividua nel ricorrente non un soggetto che dall’esterno offre un ausilio puntuale,bensì un interlocutore pienamente inserito nei momenti di confronto tra sodali,portatore di indicazioni operative, conoscenze territoriali, contatti e valutazionistrategiche poste a disposizione del gruppo. Il Tribunale ha, pertanto, fornito unalettura non manifestamente illogica del materiale captativo, insuscettibile diulteriore sindacato in questa sede.Il segmento relativo alle scommesse clandestine è stato, poi,ragionevolmente apprezzato non come episodio neutro o meramente dialogico,ma come indice dell’operatività del [OSCURATO:PERSONA] all’interno delle dinamiche delsodalizio: l’accompagnamento di [OSCURATO:PERSONA] presso l’abitazione di NappiGennaro, la discussione sull’estensione del settore in più comuni del territorio diinfluenza, il riferimento alla gestione «dentro casa nostra» e la difesadell’autonomia del gruppo rispetto a interferenze di altri clan sono stati valorizzati,senza illogicità manifesta, quali elementi convergenti della sua messa adisposizione stabile e consapevole.5. È infondato anche il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativoalle esigenze cautelari.Correttamente il Tribunale ha richiamato il regime presuntivo dettato dall’art.275, comma 3, cod. proc. pen. per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e si èconfrontato con il tema del cosiddetto tempo silente. L’ordinanza impugnata haricordato che, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il delitto dipartecipazione ad associazione mafiosa di cui all'art. 416-bis cod. pen., lapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3,cod. proc. pen. può essere superata solo da elementi specifici, positivamentevalutabili, da cui desumere una stabile rescissione dei legami con il sodalizioovvero la sopravvenuta disgregazione dell’associazione, mentre il cd. "temposilente", ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione dellamisura e i fatti contestati, non può, da solo, costituire prova dell'irreversibileallontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutatoesclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi (tra cui, adesempio, un'attività di collaborazione o il trasferimento in altra zona territoriale)volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazioneindicativa dell'assenza di esigenze cautelari (Sez. 1, n. 5389 del 16/01/2026, Dea derogare alla presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere ledichiarazioni di un collaboratore e di un teste che avevano circoscritto la condottadelittuosa dell'indagato in un ristretto arco temporale, e l'avere questisuccessivamente svolto un'attività lavorativa per un anno; Sez. 5, n. 16434 del21/02/2024, Tavella, Rv. 286267-01).Correttamente, nell’ambito di tale quadro normativo, il provvedimentoimpugnato ha ritenuto che, nella specie, tali elementi non emergessero,sottolineando sia la perdurante operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], sia l’assenza diindicatori concreti di dissociazione del ricorrente. In tale quadro, la deduzionedifensiva concernente la stabile attività lavorativa del [OSCURATO:PERSONA] non è statatrascurata, ma giudicata neutra, sul rilievo che l’esercizio di un’attività lecita nonè incompatibile, di per sé, con la contestuale appartenenza a un sodalizio mafioso.Parimenti non decisiva è stata ritenuta la concentrazione temporale delleconversazioni valorizzate, avendo il Tribunale sottolineato la qualità dei rapportidell’indagato con gli altri sodali, la sua credibilità ambientale, la conoscenza degliequilibri criminali di territori contigui e la piena sintonia con i vertici del gruppo.Si tratta di apprezzamenti in fatto congruamente motivati, che rendono nonmanifestamente illogica la conclusione circa l’attualità del pericolo di recidiva e lapersistente adeguatezza della custodia in carcere.6. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvionei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per nuovo giudizio sul tema della gravitàindiziaria e sui profili cautelari conseguenti; il ricorso proposto nell’interesse diSilvano [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Trattandosi di provvedimento da cui non consegue la rimessione in libertà,la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in diversa composizione. Rigetta ilricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuciano [OSCURATO:PERSONA]