CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 32282/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25379/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Tronnolone F ranca , rappresentati e difesi dagli a vv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. -intimato - avverso la sentenza della sentenza del Tribunale di Roma n. 15989/2024, depositata il 2dicembre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto:r egolamento di competenza - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propon gono ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 2 dicembre 2024, che ha dichiarato il proprio difetto di competenza per territorio, in favore del Tribunale di Potenza, a decidere sulla domand a di condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di euro 111.813,32, oltre interessi e spese del procedimento monitorio , sulla base della decisione n. 1008 del 29 ottobre dell’Arbitro per le [OSCURATO:PERSONA] (A.C.F.) istituto presso la Consob, revocando il relativo decreto ingiuntivo; - la sentenza impugnata ha accolto l’eccezione di incompetenza sollevata dalla banca osservando chela decisione dell’A.C.F. non dava luogo a un lodo arbitrale e, pertanto, non costitui va un contratto avente forza di legge tra le parti exart. 1372 c.c., per cui difetta va la competenza del Tribunale di Roma, sussistendo , invece, la competenza del Tribunale di Potenza, sia quale foro del consumatore, sia quale forumcontractus, sia quale forum destinatae solutionis ; -parte intimata non spiega alcuna difesa; -i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - i ricorrenti si dolgono del fatto che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente omesso di considerare che il procedimento svoltosi innanzi dell’A.C.F. rientra nella fattispecie di arbitrato irrituale di cui all’art. 808-ter c.p.c. , per cui la relativa decisione avrebbe forza di legge tra le parti exart. 1372 cod. civ.; -evidenziano, in particolare, che gli intermediari sono liberi di aderire al siffatto procedimento, che la esecuzione delle decisioni dell’Arbitro è obbligatoria e che la produzione da parte di tali decisioni di effetti vincolanti per le parti si impone, oltre che dal complesso delle regole procedurali che lo governano, in ragione della finalità deflattiva della disciplina istitutivadell’organismo; -il ricorso è infondato; - può rammentarsi che l’art. 2 d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, prevedeva l’istituzione di una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per l'amministrazione dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori; - il successivo art. 3 prevedeva che il lodo emesso dall’ a rbitro o dal collegio arbitrale con il quale veniva disposto un indennizzo per inadempimento da parte dell’intermediario di tali obblighi acquisiva efficacia a seguito del visto di regolarità formale della Consob, ferma l’applicabilità dell'articolo 825 cod. proc. civ.; - il decreto rimetteva, poi, a un regolamento della Consob, sentita la Banca d'Italia, aspetti relativi all’organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato e alla procedura d ell’ arbitrato amministrato, prevedendo, tra l’altro, di tene r conto degli art t. 806 e ss. cod. proc. civ. (artt. 2, ult. comma, e 5, primo comma) e specificando espressamente che l’arbitrato aveva natura rituale ed era sempre impugnabile per violazione di norme di diritto(art. 5, ult. comma); -nel 2015 il legislatore ha modificato l’assetto relativo all e proc edure di definizione alternativa delle controversie tra intermediari e consumatori, abrogando con l’art. 1, comma 47, l . 28 dicembre 2015 n. 208, gli articoli del d.lgs. n. 197 del 2007, relativi all’istituzione e disciplina della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, ed introducendo , con il d.lgs . 6 agosto 2015, n. 130, i commi 5 - bis e 5-ter all’art. 2 del d.lgs. n. 197 del 2007 – sopravvissuti al riferito effetto abrogativo e poi confluiti nell’art. 32-tert.u.f. a opera dell’art. 2, comma 32, d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129 – , sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori non professionali obbligatori per gli intermediari ed affidando a un regolamento della Consob – poi emanato con Delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 – l’individuazione dei criteri di svolgimento delle relative procedure , nonché i criteri di composizione dell'organo decidente; - il menzionato R egolamento emanato dalla Consob, così come modificato nel tempo, istituisce l’A .C.F. quale sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie e gli attribuisce la competenza sulle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, con cognizione di domande di pagamento nei limiti di euro 500.000,00(art. 4 Reg. n. 19602 del 2016 ) ; - il R egolamento prevede, altresì, che il r icorso all’Arbitro può essere proposto esclusivamente dall’investitore (art. 10 Reg.) , che il procedimento è definito con pronuncia motivata (art. 15 Reg.) , adottata applicando le normegiuridiche che disciplinano la materia e tenendo conto degli atti di carattere generale emanati dalle Autorità di regolazione, delle linee guida delle associazioni di categoria validate dalla Consob e dei codici di condotta delle associazioni di categoria ai quali l’intermediario aderisce,e che la eventuale mancata esecuzione, anche parziale, della decisione da parte dell’intermediario, una volta accertata dal collegio, è resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia sui sit i web dell’Arbitro e dell’intermediarioe su due quotidiani; - la riferita evoluzione del quadro normativo evidenzia l’abbandono del sistema alternativo di risoluzione delle controversie tra investitore e intermediario per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsto dal d.lgs. 179 del 2007, affidato a ll’arbitrato rituale , in favore di un sistema radicalmente diverso, nonostante il fuorviante nomen iuris utilizzato , imperniato su un procedimento conciliativo di natura aggiudicativa; - infatti, i membri dell’A.C.F . , scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza (art. 6 Reg.) , decidono la controversia in conformità con le pertinenti norme di settore e secondo forme che ricalca no , negli sviluppi e nel risultato, quelle tipiche dell’attivitàcontenziosa, ma le parti sono libere di accettare o meno la decisione, mancando una loro manifestazione d i volontà assimilabile a un compromesso, essendo loro consentito in qualsiasi momento di adire l’autorità giudiziaria (arg. ex art. 13, comma 3, lett. a) e non rivenendosi previsioni normative da cui poter desumere la vincolatività della decisione; - parte ricorrente deduce che l’adesione degli intermediari all’Arbitro, prevista dall’art. 3 del R egolamento, cos tituisce una specifica manifestazione di volontà, assimilabile a quella tipica del compromesso; - una siffatta tesi non appare persuasiva, in quanto l’ adesione , se da un latocostituisce condizione per lo svolgimento di attività bancaria e finanziaria (art. 32 ter Reg .) , per cui presenta nella sostanza carattere obbligatorio pena l’inibizione dall’attività esercitata, dall’altro lato non fa venir meno la possibilità di instaurare un ordinariogiudizio di cognizione e, dunque, di investire il giudice adito dell’esame ex novo del la controversia , incompatibile con la sussistenza di una volontà dell’intermediario devolutiva della cognizione della controversia all’Arbitro; - il tutto senza tener conto del fatto – condivisibilmente evidenziato dal Tribunale –che il procedimento può essere instaurato unicamente su iniziativa del cliente (art. 10, comma 1, Reg.) e che le sanzioni irrogabili sono a carico del solo intermediario, a fronte dell’atteggiarsi dell’arbitrato, ove iniziativa ed esposizione a conseguenze giuridiche non discriminanole due parti coinvolte; - parte ricorrente sottolinea, inoltre, l’obbligo dell ’intermediario di eseguire la decisione, desunto dagli artt. 15 e 16 del Regolamento secondo cui la decisione di accoglimento, totale o parziale, del ricorso contiene l’indicazione del termine entro il quale l’intermediario deve provvedere alla sua esecuzionee, come accennato in precedenza, la sua mancata esecuzione, anche parziale, da parte dell’intermediario, una volta accertata dal collegio, è resa nota mediante pubblicazione di apposita notizia sul sito web dell’Arbitro per una durata di cinque anni e sulla pagina iniziale del sito web dell’intermediario, ove disponibile, per una durata di sei mesi e mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui unoeconomico; - in proposito, si osserva che l’obbligo di dare esecuzione alla decisione non implica anche che la decisione abbia effetti vincolanti tra le parti, non potendo, per le ragioni suindicate, ricondurre tale decisione all’esercizio della autonomia negoziale delle parti , diversamente dal lodo emesso all’esito dell’arbitrato irrituale; - l’unica conseguenza della mancata o inesatta esecuzione della decisione dell’A.C.F. risiede nel conseguente esposizione al pregiudizio all’immagine e alla reputazion e derivante dalla pubblicazione della notizia dell’inadempimento: si tratta cioè di un congegno coercitivo di impronta meramente reputazionale; - nel ricorso si sostiene che circoscrivere l’effetto della decisione all’esposizione dell’intermediario non ottemperante alla sanzione reputazionale frustrerebbe gli obiettivi prefissati con la Direttiva 2013/11/UE e con il d.lgs. n. 130 del 2015 che della stessa ha costituito attuazione; -tale assunto non è condivisibile; - la Direttiva 2013/11/UE prevede che le procedure ADR volte a comporre la controversia non dovrebbero imporre che l'esito di tali procedure sia vincolanteper i professionisti (cfr. considerando 49) e, comunque, laddove la legislazione nazionale lo imponga, richiede che le parti siano state preventivamente informate del suo carattere vincolante e abbiano specificatamente dato il loro assenso , fatto salvo, quanto all’assenso del professionista, il caso in cui le norme nazionali dispongono che soluzioni di questo tipo vincolano i professionisti(cfr. considerando 43 e art. 10 ); -né indicazioni nel senso della vincolatività tra le parti della decisione dell’A.C.F. si evincono nella legislazione nazionale; - può, in proposito, osservarsi che la Corte Costituzionale, pronunciandosi con riferimento alla legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale dell’[OSCURATO:PERSONA] – organismo dai tratti similari all’A.C.F. istituito dall’art. 29, l . 28 dicembre 2005, n. 262, successivamente sostituito dall’art. 4, terzo comma, d . l gs. 13 agosto 2010, n. 141 , cui possono essere sottoposte le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari – ha affermato che la decisione « non assume, in realtà, alcun valore cogente per nessuna delle parti “in causa”, svolgendo essa solo una funzione destinata ad incidere sulla immagine e sulla reputazione dell’intermediario, in particolare se non ottemperante, secondo connotazioni che possono riecheggiare gli interventi di organi amministrativi in autotutela»; -non pertinente è, poi, il riferimento operato ai ricorrenti alla clausola inserita all’art. 21 del contratto quadro sottoscritto, la quale prevede la possibilità per il cliente di adire la Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita presso la Consob, atteso che la decisione in esame è stata emessa dall’A.C.F. e non già dalla menzionata Camera di Conciliazione; -del pari non pertinente è il riferimento all’art. 1, comma 1106, l. 27 dicembre 2017, n. 205, così come risultante a seguito della modifica operata dall’art. 11, comma 1-bis, d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv. con modif. nella l. 21 settembre 2018, n. 108, con il quale si è provveduto all’istituzione di un Fondo per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, riconosciuto non solo con sentenza del giudice , ma anche con pronuncia dell’A.C.F., in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari, in quanto circoscritto a quelli emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del d.lgs.16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015; - lungi dal riconoscere, dunque, natura vincolante tra le parti a lla decisione dell’A.C.F., la disposizione si limita a prevedere un indennizzo per i clienti danneggiati da attività poste in essere da banche in stato di dissesto o rischio di dissestoo, comunque, in stato di insolvenzaa far tempo da una determinata data; -per le suesposte considerazioni , pertanto, il ricorso per regolamento di competenza non può essere accolto; - nulla deve disporsi in tema di spese del giudizio atteso il mancato svolgimento di attività processuale da parte dell’intimata; P.Q.M La Corte respinge il ricorso per regolamento di competenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat