CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28018/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 marzo 1996; OVVersU 1cl SCII1e1izci il. 1214/2022 de;Id CUIle di appeliu di CcilidlIld dei 31 marzo 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio deiid seilienza impugnala; lette, altresì, le conclusioni scritte rassegnate per il ricorrente, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Catania, con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza emessa il 31 marzo 2022, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con la quale, in data 11 ottobre 2021, il Gup del Tribunale di Catania, in esito a procedimento celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 del dPR n. 309 del 1990. Il giudice del gravame ha, anzitutto, dichiarato inammissibile la richiesta di concordato ex art. 599.bis cod. proc. pen. ritenendo che l'accortdo fra le pari si rUSSC fOnrIdio SUd diminuzione deii"ciumeniu di pena cl ululo di continuazione, cioè su di un motivo non ricompreso tra quelli indicati nell'atto di impugnazione; ha, poi, ritenuto infondati i due motivi di gravame proposti, con i quali erano stati, rispettivamente, chiesti il riconoscimento in favore UeIIiIIIpUtdiU deiie eitcosicnize dLWIIUdIIL1 yeneriLiie ed il ricunoseimenio deiíd continuazione tra i fatti allora sub iudice e quelli accertati con la sentenza n. 4497 del 2017. Avverso la sentenza emessa in grado di appello ha interposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, formulando due censure; con la prima egli si è doluto dell'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 599-bis cod. proc. pen. e la contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con riferimento alla dichiarata inammissibilità della domanda di concordato; la motivazione della decisione di non ammetterlo si porrebbe in contrasto con il contenuto della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. e con quello dei motivi di appello, in quanto, sostiene il ricorrente, con l'istanza di concordato la difesa aveva rinunziato al secondo dei motivi di appello ed avanzato la sola richiesta, contenuta nel primo, di rideterminazione dell'ammontare della pena stabilita con la sentenza di primo grado. Col secondo motivo di ricorso è denunziato il vizio di motivazione in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa nel negare il riconoscimento all'imputato delle circostanze attenuanti generiche; per il ricorrente l'argomentazione sul punto si porrebbe in contrasto con le risultanze contenute negli atti di indagine, le quali certificherebbero la condotta collaborativa dell'imputato con yii iiiquireiili , die risuiLetebOe LUIIfCIItIcllcl dcli;C Londusioni rdsseyncile dcii Pin nel primo grado di giudizio, in senso favorevole al riconoscimento in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso proposto è inammissibile. Deve, preliminarmente, confermarsi, pur in presenza di un ancora attuale contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, la astratta suscettibilità della decisione della Corte di appello di non ammettere la richiesta di concordato sulla pena in sede di gravame a formare oggetto di motivo di ricorso in grado di legittimità. Invero, secondo un determinato indirizzo giurisprudenziale, sviluppatosi sulla scorta dell'autorità logica esercitata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 448 del 1995, riguardante la comparabilità fra il -patteggiamento- previsto daii'art. 444 cod. proc. pen. ed ii -patteggiarnento in appello" a suo tempo disciplinato dagli artt. 599, comma 4, e 602, comma 2, cod. proc. pen., questa Corte ha osservato, con riferimento però alla ipotesi di definizione semplificata del giudizio ora prevista dall'art. 599-bis cod. proc. pen., che neppure rattuaie -concordato sulla pena in appello - il quale "interviene in una fase processuale in cui c'è già stata una piena valutazione sul(la) capacità dimostrativa delle prove" è tale che "non può in alcun modo essere ricondotto al patteggiamento allo stato degli atti che si risolve in una contrazione dei giudizio suiia responsabiiità - (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 20 maggio 2021, n. 20085) Essendo la ratio dell'istituto ex art. 599-bis cod. proc. pen. quella della deflazione processuale, sottoporre ad un successivo vaglio processuale la di cuoigruild dei giudice dei gravame (vdiuldLiulie significativamente definita oltre che, ovviamente, "ineludibile" anche "insindacabile") renderebbe lo strumento, ove lo stesso fosse sottoposto ad una "forma di controllo processuale", idoneo a complicare "la procedura, idveLe d'e seitipiiriLdrid" (CWIC di Ld5SdLi01 le, SeLiU1 le VI pCI IdiC, 20 ilidggiu 2021, n. 20085). Ragionamento sostanzialmente analogo è stato successivamente sviluppato da questa stessa Corte, allorché, ribadita la sostanziale differenza fra ia figura cieii'appiicazione deiia pena concordata fra ie parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e quella del concordato con rinuncia ai motivi di appello di cui all'art. 599-bis cod. proc pen. anche in questa occasione ampiamente richiamata la già citata sentenza n. 448 del 1995 della Corte ; Id, dilt CSÌ, posto il; uLt d difleltlILd di puLef i spt11ciitLi cl; giudice del "patteggiamento" il quale avrebbe, in sostanza, solo un potere definito "omologatorio", adottando egli un provvedimento che è "solo parificato dalla legge ad una sentenza di condanna" mentre nella altra ipotesi ora in esame il giudice "conserva appieno i suoi poteri di cognizione, potendo adottare (...) sui motivi non rinunciati tanto una sentenza proscioglimento UUdf110 Ufld dì LUflfidflfld" (Curie di LdSSdLlUfle, SeLlUlle VII pefidie, 4 maggio 2022, n. 17875, ord.). Sostanzialmente opposto l'avviso espresso da questa Corte con altre decisioni; infatti, in tali occasioni questa Corte - operata la opportuna le i'Icl cdsu iti LUI c1111-Wd 11011 [OSCURATO:PERSONA].0 I dyg1111110 VcILLURIU fd Procuratore generale di udienza e l'appellante (ipotesi questa effettivamente non suscettibile di una forma di censura, posto che non è sindacabile il potere discrezionale della pubblica accusa di aderire o meno al concordato - ben potendo, d'altra parte, la Corte di merito, ove ii ricorrente insista nella sua volontà di rinunziare a taluni motivi dì gravame, ritenere congrua la pena da quello indicata in sede di concordato e, pertanto, riformare la sentenza di primo grado nel senso prospettato dal ricorrente) e quello in cui tale accordo già Sici iIliIVClIUiU LUIISdpeVOle dei witirdsio giutispludemziciie ebisleilie sui punto in seno a questa stessa Corte, ha osservato che non vi sono effettive ragioni per escludere la impugnabilità della decisione della Corte di appello di non ammettere la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. peri.. Una tale ragione non può certamente essere rinvenuta nel principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, posto che, dato per scontato che, una volta respinta la richiesta, la Corte di merito dovrà emanare una ordinaria sentenza di merito, tale provvedimento sarà, a sua volta, soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione. A tale rilevo è stato, altresì, aggiunto che, sul piano logico-sistematico la previsione della insindacabilità della scelta operata dalla Corte di merito introdurrebbe "un grave vulnus al diritto di difesa", atteso che in tale modo "si impedirebbe all'imputato dì ottenere il controllo su di una decisione fortemente pregiudizievole" stante l'innegabile effetto premiale", consistente, RUH russ'dkru , Ileiici pussibiii di Lumurddie rfd le pdrii id pCfld (Curie di cassazione, Sezione VI penale, 23 agosto 2022, n. 31556; idem Sezione VI penale, 18 maggio 2022, n. 23614), che potrebbe, invece, scaturire dal suo accoglimento. Ad avviso di questo Collegio appare decisamente più convincente tale secondo orientamento, atteso che il primo indirizzo appare esclusivamente sviluppato sotto il profilo, pienamente condivisibile, della ontologica differenza esistente fra il modello processuale scolpito dagli artt. 444 e sega. cod. proc.pen. e quello dettato dall'art. 599-bis cod. proc. pen., il quale, tuttavia, non è tale da giustificare, non tanto la distinzione fra la sindacabilità del mancato accogiimento della istanza di applicazione di pena concordata in sede di giudizio di primo grado e la, pretesa, insindacabilità della, solo in parte, analoga scelta operata in sede di gravame, quanto la singolare opzione di ritenere non suscettibile di verifica, unitamente alla sentenza in cui essa è eviderlieweilie ulid deCiS;[OSCURATO:PERSONA] dati dU imidere prorwiddlueolie SU;contenuto del conclusivo provvedimento giurisdizionale. A ben vedere la non condivisibilità della tesi che esclude il sindacato giurisdizionale in ordine alla ammissibilità della richiesta di concordato sulla pena con rinunzia a taluni motivi di gravame formulata ai sensi deirart. 599- bis cod. proc. pen. non sta tanto nella disparità di trattamento rispetto alla sindacabilità del rigetto della istanza di patteggiamento, disparità che la distinzione sostanziale fra le due ipotesi ben potrebbe legittimare (come, infatti, ia Corte costituzionale con ia richiamata sentenza n. 448 ciei í995 ha affermato, ma in termini che, come ora si vedrà, non appaiono decisivi rispetto alla questione ora in esame), quanto nella disparità di trattamento che sarebbe ravvisabile fra i motivi di ricorso che potrebbero essere formulati avverso la sentenza emessa dopo che ia Corte avesse respinto la predetta richiesta di definizione concordata del giudizio ed i motivi di ricorso che, nel diverso caso in cui una tale richiesta non fosse mai stata fatta, potrebbero essere formulati avverso la sentenza in tale occasione pronunziata. In un caso, infatti, una determinata scelta sul modello procedimentale richiesto, peraltro concordemente, dalle parti sarebbe insindacabile, mentre nell'altro caso, coeteris paribus, l'eventuale rigetto di una richiesta, anche incidente solo sotto il profilo del modello procedimentale da seguire (si immagini una richiesta di riapertura della istruttoria dibattimentale in sede di gravame, oppure la istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 71 cod. proc. pen.), ben potrebbe, in linea di principio formare oggetto di ricorso per cassazione e le sue motivazioni potrebbero essere sottoposte di fronte a questa Corte al vaglio della non manifesta illogicità (si vedano, infatti, ad esemplare, rispettivamente: Corte di cassazione, Sezione V penale, 13 luglio 2018, n. 32379 e Corte di cassazione, Sezione IV penale, 22 maggio 2020, n. i 571 7) L'esistenza di una tale inspiegabile conseguenza induce, indubbiamente, questa Corte, privilegiando la seconda delle due tesi esposte, a ritenere astrattamente suscettibile di sindacato di legittimità la scelta di non ammettere il ricorrente al concordato in appello sulla pena da irrogare. Cionondimeno ritiene il Collegio che la censura sia, per altro motivo che non la astratta insindacabilità della decisione assunta dalla Corte di appello, tuttavia inammissibile. Infatti, ha ritenuto la Corte di merito, con motivazione senz'altro congrua ed immune da vizi, che l'accordo fra le parti, attraverso il quale si era pervenuti alla riduzione concordata della pena, aveva avuto ad oggetto un profilo della sentenza impugnata in sede di gravame, cioè quello avente ad ogyeilu id dewrIrIiIIctLiuIIt deiVdurrieitiu di peri d per erTellu deiki riieuui.i continuazione, che, per non essere stato coinvolto fra i motivi di appello, era oramai coperto dal giudicato. Ed effettivamente l'esame dell'atto di appello formulato dalla difesa dell'odierno ricorrente, dallo stesso allegato al proprio ricorso per cassazione, evidenzia come questi, in punto di pena, lungi dal contestare specificamente la dosimetria dell'aumento ex art. 81 cpv cod. pen., si era limitato a contestare la scelta del Tribunale di non ritenerlo meritevole delle circostanze attenuanti generiche. E', pertanto, inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il motivo di impugnazione riguardante la adeguatezza motivazionale deirCIVVCIIULU r iyeiLu dd palle deiid Curie ierriloridie deiid isidrizd ammissione al concordato della pena in appello. Analoga sorte compete al secondo motivo di impugnazione, afferente al preteso vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circusicirrze dii.errudnii generiche iti rdvure dei r Premesso, infatti, che nel ricorso in attuale scrutinio il ricorrente lamenta semplicemente la circostanza che la Corte etnea non abbia tenuto conto al fine di cui sopra del suo comportamento collaborativo, avendo il medesimo spontaneamente condotto le forze dell'ordine pressa l'abitazione della sorella ove lo stesso custodiva un compendio di sostanza stupefacente ulteriore rispetto a quello che gli era stato trovato addosso al momento del controllo eseauito sulla sua persona. si osserva che della vicenda la Corte di merito dà una lettura fenomenica di tutt'altro contenuto, osservando che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la abitazione della sorella del Sentina non è stata affatto indicata spontaneamente dall'imputato come il luogo ove lo stupefacente era custodito, ma era, anzi, "l'oggetto principale dell'interesse investigativo" manifestato dalle forze dell'ordine, le quali, lungi dall'essere ivi indirizzale ddi riwtretile, Lottipirutio di propria irriLidUva ia perquisizione di tale abitazione tanto che la stessa viene definita un "atto a sorpresa". La circostanza che con tale ricostruzione fattuale - tale ovviamente da smentire l'esistenza di un qualche merito da parte dell'imputato in ordine al IiiiOVciiIleIlW deiio si_uperdLeille Ui LUI di capo di impuldzione presso abitazione della sorella non adeguatamente valutato dai giudici del fatto - il ricorrente non si sia assolutamente confrontato, sostanzialmente ignorandone la valenza dimostrativa ostativa all'accoglimento del suo motivo di ricorso, rende quesCuilitriu pdiesernetiie yetieriw e, perldrii.u, Alla inammissibilità della impugnazione proposta dal Sentina segue, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle