Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19926/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha determinato la pena complessiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni nove, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 3000 di multa, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, in sede esecutiva, tra i reati per i quali questi era stato condannato con sentenze n. 691 del 27/03/2018 della Corte di appello di Salerno, irrevocabile dal 05/03/2019, e n. 5869 del 10/07/2018 della Corte di appello di Napoli, irrevocabile dal 28/03/2019, entrambe pronunciate a seguito di giudizio abbreviato.

1.1. Tale vincolo era stato riconosciuto da precedente ordinanza resa ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli, giudice dell'esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

L'ordinanza era stata però oggetto di annullamento ad opera della Prima Sezione penale di questa Corte, che con sentenza n. 20495 del 07/04/2022 aveva ravvisato due profili critici: da un lato, la precedente ordinanza non aveva individuato la violazione più grave, limitandosi a ritenere complessivamente "più gravi" i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno, tra loro però già ritenuti avvinti da continuazione; dall'altro lato, l'ordinanza non aveva fornito adeguata motivazione in ordine all'aumento operato per le violazioni giudicate con la sentenza della Corte di appello di Napoli.

1.2. La nuova ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli: - ha individuato quale violazione più grave il delitto di rapina di cui al capo F della sentenza della Corte di appello di Salerno, già indicata quale reato più grave in quella sentenza; - sulla pena-base di dieci anni di reclusione ed euro 2100 di multa, determinata quale pena-base per il reato di cui al capo F dalla sentenza di Salerno, ha operato i medesimi aumenti individuati dalla Corte di appello di Salerno in sede di cognizione, per i reati-satellite da essa giudicati (tentato omicidio, lesioni personali, ricettazione); - sulla pena complessiva di anni undici, mesi quattro di reclusione ed euro 2400 di multa di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno ha operato la riduzione di un terzo in ragione del rito abbreviato (fino alla pena di anni sette, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1600 di multa); - ha poi operato un aumento a titolo di continuazione per i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli (tentata rapina e lesioni personali), come segue: anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2000 di multa per la tentata rapina; mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa per le lesioni personali (pena poi ridotta di un terzo per il rito, fino ad anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 1400 di multa); - ha giustificato la misura degli aumenti per i reati giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Napoli considerando le gravi modalità di commissione della rapina tentata, commessa violando il domicilio in concorso con altri e colpendo al volto la vittima, alla presenza della figlia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione e lamentando che la Corte di appello non si sia adeguata ai principi enunciati dalla sentenza rescindente.

In particolare, avrebbe omesso di motivare sulla pena-base individuata per la violazione più grave; avrebbe operato due distinti calcoli di pena per i reati giudicati con le distinte sentenze, operando poi due separate riduzioni per il rito; avrebbe reso una motivazione meramente apparente in ordine alla misura degli aumenti.

Con riguardo a quest'ultimo aspetto, il ricorrente osserva la sproporzione tra gli aumenti operati per i reati-satellite giudicati con la sentenza della Corte di appello di Salerno e quelli per i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli: la tentata rapina di cui alla sentenza napoletana è stata ritenuta meritevole di un aumento di pena pari ad oltre cinque volte quello applicato per un tentato omicidio dalla Corte di Salerno; i delitti di lesioni di cui alla sentenza salernitana hanno ottenuto un trattamento sanzionatorio pari a un terzo rispetto all'analogo delitto giudicato a Napoli.

La pena complessiva sarebbe per soli cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 400 euro di multa inferiore al cumulo materiale, senza che un trattamento così severo sia giustificato.

Infine, la pena risultante dall'ordinanza impugnata sarebbe superiore a quella determinata dalla precedente ordinanza annullata: anni nove, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 3000 di multa, a fronte di una pena di anni nove, mesi tre, giorni venti di reclusione ed euro 2500 di multa determinati dall'ordinanza annullata.

3. Nelle proprie conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per violazione del divieto di reformatio in peius, principio applicabile anche in sede esecutiva, in mancanza di impulso del pubblico ministero, su statuizioni favorevoli al ricorrente (Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale, Rv. 277747), e per avere il giudice dell'esecuzione operato due distinte operazioni di riduzione per il rito abbreviato.[OSCURATO:PERSONA]

1. Alcune delle doglianze formulate nel ricorso sono manifestamente infondate.

1.1. Così, anzitutto, quella relativa all'omessa motivazione della pena-base per la violazione più grave.

Anzitutto l'individuazione del reato più grave non era stata nemmeno devoluta dalla sentenza rescindente, che aveva chiesto solo di «operare autonomi aumenti di pena per i reati satellite».

La violazione più grave è ex lege individuata sulla base della regola stabilita dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e cioè proprio in ragione della pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione, pena che non può più essere rimessa in discussione e che non abbisogna certo di una nuova motivazione rispetto a quella già validata nei diversi gradi in cui si è articolato il giudizio.

1.2. Infondata è pure la censura di omessa motivazione degli aumenti di pena per i reati-satellite giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Salerno.

La precedente ordinanza era stata annullata anche per omessa motivazione sul punto specifico, perché il precedente giudice dell'esecuzione aveva considerato quale violazione più grave quella che in realtà era una pluralità di violazioni (già ritenute dal giudice del merito avvinte dalla continuazione).

La Corte di cassazione aveva dunque invitato il giudice dell'esecuzione, come si è detto, ad operare autonomi aumenti di pena per i reati-satellite.

Ciò non significa che gli aumenti dovessero essere diversi da quelli determinati in sede di cognizione dal giudice (in questo caso la Corte di appello di Salerno) che aveva riconosciuto il vincolo, salva ovviamente l'impossibilità di incrementarli (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735).

Nella nuova ordinanza, il giudice dell'esecuzione ha individuato, secondo i criteri imposti dalla legge, la violazione più grave e ha determinato gli aumenti per le ulteriori violazioni giudicate dalla sentenza della Corte di appello di Salerno nella stessa misura già indicata da tale Corte: ciò ha fatto, però, in modo tutt'altro che acritico, fornendo puntuale motivazione circa le ragioni di ogni singolo aumento.

La motivazione resa dalla Corte di appello di Napoli, in veste di giudice dell'esecuzione, si sottrae ad ogni censura in questa sede perché non è affetta da illogicità manifesta (laddove valorizza, per esempio, la reazione violenta dei rapinatori che, fallita l'azione principale avuta di mira, sono tornati sui loro passi per esplodere alcuni colpi di pisola; oppure laddove valorizza le modalità di realizzazione del delitto di lesioni, o ancora le finalità delle compiute ricettazioni).Inoltre, gli aumenti a titolo di continuazione sono stati differenziati tra loro, a seconda della gravità concreta dei reati, e sono proporzionati rispetto a tale giudizio di gravità e rispetto al quadro edittale di riferimento.

2. Dove invece l'ordinanza merita censura, per manifesta illogicità della motivazione, è anzitutto nella parte in cui ha giustificato, in modo incongruo, la misura degli aumenti ex art. 81, secondo comma, cod. pen. con riguardo ai reati giudicati dalla Corte di appello di Napoli.

2.1. L'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che «se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione».

L'art. 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., norma che - nel testo introdotto dall'art. 1, comma 52, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - assume i contorni di una sorta di «vademecum» volto a stimolare una motivazione, anche di primo grado, per capi e punti, fa oggi preciso obbligo al giudice di dedicare attenzione alla motivazione sulla «determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533» cod. proc. pen. (cfr. n. 2 della citata lettera e).

Dunque, il giudice di primo grado, nel determinare la pena, dovrebbe procedere all'operazione bifasica descritta dall'art. 533, comma 2, cod. proc. pen.

Che, prima di determinare la misura finale della pena per le singole violazioni ritenute avvinte dalla continuazione, il giudice debba indicare la pena che per ciascuna di esse sarebbe stata irrogata in assenza di cumulo giuridico risulta già da un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite del 1984 (Sez.

U, n. 6300 del 26/05/1984, Falato), relativo al codice di procedura penale allora vigente (art. 483, comma 2, cod. proc. pen. del 1930).

Circa un decennio più tardi, le Sezioni Unite hanno statuito che «è nulla "in parte qua", perché non consente il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, la sentenza con cui il giudice di merito, nel pronunciare condanna per più reati, determini la pena complessiva senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione» (Sez.

U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549).

Con un'ulteriore presa di posizione sul punto, le Sezioni Unite hanno nuovamente sottolineato l'importanza della "doppia operazione" prevista dall'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., nella sentenza Sebbar (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, pag. 28 della motivazione).

La circostanza che, nella pratica, la norma in questione sia scarsamente applicata può portare alla conseguenza di determinazione di pene, per il reato continuato, certamente "legali" ma incoerenti rispetto alla gravità di ciascuno dei reati giudicati, e dunque, facilmente, al rischio di una motivazione illogica sullo specifico punto.

Non a caso, ancora nel 2021 le Sezioni Unite hanno ricordato la vigenza della ricordata norma: «Viene in rilievo l'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., che chiaramente indica al giudice le distinte tappe del percorso richiesto per la determinazione della pena da infliggere a colui che venga condannato per più reati: a) "il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi"; b) "quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme ... sulla continuazione".

Che non si tratti di un relitto storico - status che comunque non sottrarrebbe cogenza alla prescrizione - è dimostrato dal recente intervento operato con la legge n. 103 del 23 giugno 2017, sul corpo dell'art. 546 cod. proc. pen. al fine di "costruire, ..., il modello legale della motivazione 'in fatto' della decisione, nella quale risulti esplicito il ragionamento probatorio sull'intero spettro dell'oggetto della prova", come si legge nei lavori preparatori» (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, pag. 14 della motivazione).

2.2. Principi non dissimili valgono anche laddove si tratti di determinare la pena a seguito dell'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.), pur essendo evidente che, come è stato a ragione evidenziato, l'art. 671 cod. proc. pen. non richiama espressamente l'art.133 cod. pen. in quanto i parametri da esso dettati sono stati già oggetto di applicazione da parte del giudice della cognizione (Sez. 1, n. 6939 del 11/02/2022, Barbato, non massimata).

Non a caso la riflessione giurisprudenziale che ha portato all'orientamento ritenuto preferibile dalle Sezioni Unite Pizzone (in merito alla necessità di operare distinti aumenti per le distinte violazioni, tema cui è correlato quello relativo alle modalità di determinazione degli aumenti) è maturata soprattutto nell'ambito dell'esecuzione penale.

Quando il giudice riconosce la continuazione tra più reati eincontra pochi limiti la cui violazione comporta l'illegalità della pena: quello del triplo della pena-base (art. 81, primo comma, cod. pen.) e quello del cumulo materiale (art. 81, terzo comma, cod. pen.), oltre naturalmente al limite, già ricordato e rilevante nella presente sede esecutiva, di non superare la misura dei singoli aumenti determinati dal giudice della cognizione (cfr., per i distinti aspetti: Sez.

U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli; Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti; Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, cit.).

Tuttavia, pur nell'ambito della determinazione di una pena certamente "legale", il giudice che applichi la disciplina del reato continuato in sede esecutiva «è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Triscuoglio, Rv. 279316; cfr. anche Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Cocomazzi, Rv. 268131; Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, Lendano, Rv. 266885).

In definitiva, anche se non sia esplicitata l'operazione bifasica indicata dall'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., il giudice che applichi la disciplina del reato continuato (in sede di cognizione ovvero in sede esecutiva) dovrà determinare i distinti aumenti in modo logico e controllabile; nonché secondo un criterio di proporzione, del quale il citato art. 533, comma 2, cod. proc. pen. rende manifesta l'esigenza, tra i diversi aumenti in rapporto alla gravità effettiva di ciascun concreto fatto-reato.

2.3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata presta il fianco a critiche laddove ha determinato la pena per una tentata rapina, pur di rilevante gravità, in misura pari a circa cinque volte rispetto alla pena individuata, ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. per un tentato omicidio.

Il raffronto anche tra il minimo edittale previsto per il tentato omicidio e il massimo edittale stabilito per la tentata rapina aggravata come contestata rende palese la necessità di una più pregnante giustificazione del divario.

3. In ogni caso, come è stato correttamente osservato dal Procuratore generale, la Corte di appello di Napoli non si è attenuta al principio secondo il quale «in caso di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione di rinvio è vincolato al divieto di "reformatio in peius" sui punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente» (Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale, Rv. 277747), ed ha determinato la pena complessiva in misura maggiore rispetto alla pena individuata nell'ordinanza annullata.

4. Quanto all'ultimo profilo, sul quale il Procuratore generale ha concordato nella richiesta di annullamento con rinvio, va certamente ribadito che «il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato» (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276838).

Nel caso di specie, tuttavia, non si è verificato alcun vulnus poiché il giudice dell'esecuzione ha in effetti mantenuto distinti i calcoli - cioè ha prima determinato la pena per i reati di cui alla prima sentenza, applicando la diminuente prevista per il rito abbreviato; poi ha individuato gli aumenti di pena a titolo di continuazione per i reati di cui alla seconda sentenza e, su di essi, ha operato la riduzione di un terzo per il rito; poi ha sommato le diverse "voci" già ridotte per il rito - ma ha ottenuto, ovviamente, il medesimo risultato cui sarebbe giunto facendo corretta applicazione dei principi sopra riepilogati.

Ad essi comunque si atterrà il giudice del rinvio, chiamato in ogni caso ad una nuova valutazione degli aumenti di pena per i (soli) reati-satellite di cui alla sentenza della Corte di appello di Napol

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha determinato la pena complessiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni nove, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 3000 di multa, a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione, in sede esecutiva, tra i reati per i quali questi era stato condannato con sentenze n. 691 del 27/03/2018 della Corte di appello di Salerno, irrevocabile dal 05/03/2019, e n. 5869 del 10/07/2018 della Corte di appello di Napoli, irrevocabile dal 28/03/2019, entrambe pronunciate a seguito di giudizio abbreviato. 1.1. Tale vincolo era stato riconosciuto da precedente ordinanza resa ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli, giudice dell'esecuzione, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'ordinanza era stata però oggetto di annullamento ad opera della Prima Sezione penale di questa Corte, che con sentenza n. 20495 del 07/04/2022 aveva ravvisato due profili critici: da un lato, la precedente ordinanza non aveva individuato la violazione più grave, limitandosi a ritenere complessivamente "più gravi" i fatti di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno, tra loro però già ritenuti avvinti da continuazione; dall'altro lato, l'ordinanza non aveva fornito adeguata motivazione in ordine all'aumento operato per le violazioni giudicate con la sentenza della Corte di appello di Napoli. 1.2. La nuova ordinanza pronunciata dalla Corte di appello di Napoli: - ha individuato quale violazione più grave il delitto di rapina di cui al capo F della sentenza della Corte di appello di Salerno, già indicata quale reato più grave in quella sentenza; - sulla pena-base di dieci anni di reclusione ed euro 2100 di multa, determinata quale pena-base per il reato di cui al capo F dalla sentenza di Salerno, ha operato i medesimi aumenti individuati dalla Corte di appello di Salerno in sede di cognizione, per i reati-satellite da essa giudicati (tentato omicidio, lesioni personali, ricettazione); - sulla pena complessiva di anni undici, mesi quattro di reclusione ed euro 2400 di multa di cui alla sentenza della Corte di appello di Salerno ha operato la riduzione di un terzo in ragione del rito abbreviato (fino alla pena di anni sette, mesi sei, giorni venti di reclusione ed euro 1600 di multa); - ha poi operato un aumento a titolo di continuazione per i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli (tentata rapina e lesioni personali), come segue: anni due, mesi sei di reclusione ed euro 2000 di multa per la tentata rapina; mesi tre di reclusione ed euro 100 di multa per le lesioni personali (pena poi ridotta di un terzo per il rito, fino ad anni uno mesi dieci di reclusione ed euro 1400 di multa); - ha giustificato la misura degli aumenti per i reati giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Napoli considerando le gravi modalità di commissione della rapina tentata, commessa violando il domicilio in concorso con altri e colpendo al volto la vittima, alla presenza della figlia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione e lamentando che la Corte di appello non si sia adeguata ai principi enunciati dalla sentenza rescindente. In particolare, avrebbe omesso di motivare sulla pena-base individuata per la violazione più grave; avrebbe operato due distinti calcoli di pena per i reati giudicati con le distinte sentenze, operando poi due separate riduzioni per il rito; avrebbe reso una motivazione meramente apparente in ordine alla misura degli aumenti. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, il ricorrente osserva la sproporzione tra gli aumenti operati per i reati-satellite giudicati con la sentenza della Corte di appello di Salerno e quelli per i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Napoli: la tentata rapina di cui alla sentenza napoletana è stata ritenuta meritevole di un aumento di pena pari ad oltre cinque volte quello applicato per un tentato omicidio dalla Corte di Salerno; i delitti di lesioni di cui alla sentenza salernitana hanno ottenuto un trattamento sanzionatorio pari a un terzo rispetto all'analogo delitto giudicato a Napoli. La pena complessiva sarebbe per soli cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 400 euro di multa inferiore al cumulo materiale, senza che un trattamento così severo sia giustificato. Infine, la pena risultante dall'ordinanza impugnata sarebbe superiore a quella determinata dalla precedente ordinanza annullata: anni nove, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 3000 di multa, a fronte di una pena di anni nove, mesi tre, giorni venti di reclusione ed euro 2500 di multa determinati dall'ordinanza annullata. 3. Nelle proprie conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, per violazione del divieto di reformatio in peius, principio applicabile anche in sede esecutiva, in mancanza di impulso del pubblico ministero, su statuizioni favorevoli al ricorrente (Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale, Rv. 277747), e per avere il giudice dell'esecuzione operato due distinte operazioni di riduzione per il rito abbreviato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Alcune delle doglianze formulate nel ricorso sono manifestamente infondate. 1.1. Così, anzitutto, quella relativa all'omessa motivazione della pena-base per la violazione più grave. Anzitutto l'individuazione del reato più grave non era stata nemmeno devoluta dalla sentenza rescindente, che aveva chiesto solo di «operare autonomi aumenti di pena per i reati satellite». La violazione più grave è ex lege individuata sulla base della regola stabilita dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e cioè proprio in ragione della pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione, pena che non può più essere rimessa in discussione e che non abbisogna certo di una nuova motivazione rispetto a quella già validata nei diversi gradi in cui si è articolato il giudizio. 1.2. Infondata è pure la censura di omessa motivazione degli aumenti di pena per i reati-satellite giudicati dalla sentenza della Corte di appello di Salerno. La precedente ordinanza era stata annullata anche per omessa motivazione sul punto specifico, perché il precedente giudice dell'esecuzione aveva considerato quale violazione più grave quella che in realtà era una pluralità di violazioni (già ritenute dal giudice del merito avvinte dalla continuazione). La Corte di cassazione aveva dunque invitato il giudice dell'esecuzione, come si è detto, ad operare autonomi aumenti di pena per i reati-satellite. Ciò non significa che gli aumenti dovessero essere diversi da quelli determinati in sede di cognizione dal giudice (in questo caso la Corte di appello di Salerno) che aveva riconosciuto il vincolo, salva ovviamente l'impossibilità di incrementarli (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735). Nella nuova ordinanza, il giudice dell'esecuzione ha individuato, secondo i criteri imposti dalla legge, la violazione più grave e ha determinato gli aumenti per le ulteriori violazioni giudicate dalla sentenza della Corte di appello di Salerno nella stessa misura già indicata da tale Corte: ciò ha fatto, però, in modo tutt'altro che acritico, fornendo puntuale motivazione circa le ragioni di ogni singolo aumento. La motivazione resa dalla Corte di appello di Napoli, in veste di giudice dell'esecuzione, si sottrae ad ogni censura in questa sede perché non è affetta da illogicità manifesta (laddove valorizza, per esempio, la reazione violenta dei rapinatori che, fallita l'azione principale avuta di mira, sono tornati sui loro passi per esplodere alcuni colpi di pisola; oppure laddove valorizza le modalità di realizzazione del delitto di lesioni, o ancora le finalità delle compiute ricettazioni).Inoltre, gli aumenti a titolo di continuazione sono stati differenziati tra loro, a seconda della gravità concreta dei reati, e sono proporzionati rispetto a tale giudizio di gravità e rispetto al quadro edittale di riferimento. 2. Dove invece l'ordinanza merita censura, per manifesta illogicità della motivazione, è anzitutto nella parte in cui ha giustificato, in modo incongruo, la misura degli aumenti ex art. 81, secondo comma, cod. pen. con riguardo ai reati giudicati dalla Corte di appello di Napoli. 2.1. L'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., stabilisce che «se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione». L'art. 546, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., norma che - nel testo introdotto dall'art. 1, comma 52, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - assume i contorni di una sorta di «vademecum» volto a stimolare una motivazione, anche di primo grado, per capi e punti, fa oggi preciso obbligo al giudice di dedicare attenzione alla motivazione sulla «determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533» cod. proc. pen. (cfr. n. 2 della citata lettera e). Dunque, il giudice di primo grado, nel determinare la pena, dovrebbe procedere all'operazione bifasica descritta dall'art. 533, comma 2, cod. proc. pen. Che, prima di determinare la misura finale della pena per le singole violazioni ritenute avvinte dalla continuazione, il giudice debba indicare la pena che per ciascuna di esse sarebbe stata irrogata in assenza di cumulo giuridico risulta già da un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite del 1984 (Sez. U, n. 6300 del 26/05/1984, Falato), relativo al codice di procedura penale allora vigente (art. 483, comma 2, cod. proc. pen. del 1930). Circa un decennio più tardi, le Sezioni Unite hanno statuito che «è nulla "in parte qua", perché non consente il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, la sentenza con cui il giudice di merito, nel pronunciare condanna per più reati, determini la pena complessiva senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione» (Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549). Con un'ulteriore presa di posizione sul punto, le Sezioni Unite hanno nuovamente sottolineato l'importanza della "doppia operazione" prevista dall'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., nella sentenza Sebbar (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, pag. 28 della motivazione). La circostanza che, nella pratica, la norma in questione sia scarsamente applicata può portare alla conseguenza di determinazione di pene, per il reato continuato, certamente "legali" ma incoerenti rispetto alla gravità di ciascuno dei reati giudicati, e dunque, facilmente, al rischio di una motivazione illogica sullo specifico punto. Non a caso, ancora nel 2021 le Sezioni Unite hanno ricordato la vigenza della ricordata norma: «Viene in rilievo l'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., che chiaramente indica al giudice le distinte tappe del percorso richiesto per la determinazione della pena da infliggere a colui che venga condannato per più reati: a) "il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi"; b) "quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme ... sulla continuazione". Che non si tratti di un relitto storico - status che comunque non sottrarrebbe cogenza alla prescrizione - è dimostrato dal recente intervento operato con la legge n. 103 del 23 giugno 2017, sul corpo dell'art. 546 cod. proc. pen. al fine di "costruire, ..., il modello legale della motivazione 'in fatto' della decisione, nella quale risulti esplicito il ragionamento probatorio sull'intero spettro dell'oggetto della prova", come si legge nei lavori preparatori» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, pag. 14 della motivazione). 2.2. Principi non dissimili valgono anche laddove si tratti di determinare la pena a seguito dell'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva (art. 671 cod. proc. pen.), pur essendo evidente che, come è stato a ragione evidenziato, l'art. 671 cod. proc. pen. non richiama espressamente l'art.133 cod. pen. in quanto i parametri da esso dettati sono stati già oggetto di applicazione da parte del giudice della cognizione (Sez. 1, n. 6939 del 11/02/2022, Barbato, non massimata). Non a caso la riflessione giurisprudenziale che ha portato all'orientamento ritenuto preferibile dalle Sezioni Unite Pizzone (in merito alla necessità di operare distinti aumenti per le distinte violazioni, tema cui è correlato quello relativo alle modalità di determinazione degli aumenti) è maturata soprattutto nell'ambito dell'esecuzione penale. Quando il giudice riconosce la continuazione tra più reati eincontra pochi limiti la cui violazione comporta l'illegalità della pena: quello del triplo della pena-base (art. 81, primo comma, cod. pen.) e quello del cumulo materiale (art. 81, terzo comma, cod. pen.), oltre naturalmente al limite, già ricordato e rilevante nella presente sede esecutiva, di non superare la misura dei singoli aumenti determinati dal giudice della cognizione (cfr., per i distinti aspetti: Sez. U, n. 4901 del 27/03/1992, Cardarilli; Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti; Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, cit.). Tuttavia, pur nell'ambito della determinazione di una pena certamente "legale", il giudice che applichi la disciplina del reato continuato in sede esecutiva «è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Triscuoglio, Rv. 279316; cfr. anche Sez. 6, n. 48009 del 28/09/2016, Cocomazzi, Rv. 268131; Sez. 1, n. 21641 del 08/01/2016, Lendano, Rv. 266885). In definitiva, anche se non sia esplicitata l'operazione bifasica indicata dall'art. 533, comma 2, cod. proc. pen., il giudice che applichi la disciplina del reato continuato (in sede di cognizione ovvero in sede esecutiva) dovrà determinare i distinti aumenti in modo logico e controllabile; nonché secondo un criterio di proporzione, del quale il citato art. 533, comma 2, cod. proc. pen. rende manifesta l'esigenza, tra i diversi aumenti in rapporto alla gravità effettiva di ciascun concreto fatto-reato. 2.3. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata presta il fianco a critiche laddove ha determinato la pena per una tentata rapina, pur di rilevante gravità, in misura pari a circa cinque volte rispetto alla pena individuata, ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. per un tentato omicidio. Il raffronto anche tra il minimo edittale previsto per il tentato omicidio e il massimo edittale stabilito per la tentata rapina aggravata come contestata rende palese la necessità di una più pregnante giustificazione del divario. 3. In ogni caso, come è stato correttamente osservato dal Procuratore generale, la Corte di appello di Napoli non si è attenuta al principio secondo il quale «in caso di annullamento con rinvio, a seguito di ricorso del solo condannato, dell'ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione di rinvio è vincolato al divieto di "reformatio in peius" sui punti della decisione annullata già favorevoli al ricorrente» (Sez. 5, n. 38740 del 10/07/2019, Natale, Rv. 277747), ed ha determinato la pena complessiva in misura maggiore rispetto alla pena individuata nell'ordinanza annullata. 4. Quanto all'ultimo profilo, sul quale il Procuratore generale ha concordato nella richiesta di annullamento con rinvio, va certamente ribadito che «il riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra i reati oggetto di condanne emesse all'esito di distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena base e, infine, il computo sull'intero in tal modo ottenuto della diminuente per il rito abbreviato» (Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276838). Nel caso di specie, tuttavia, non si è verificato alcun vulnus poiché il giudice dell'esecuzione ha in effetti mantenuto distinti i calcoli - cioè ha prima determinato la pena per i reati di cui alla prima sentenza, applicando la diminuente prevista per il rito abbreviato; poi ha individuato gli aumenti di pena a titolo di continuazione per i reati di cui alla seconda sentenza e, su di essi, ha operato la riduzione di un terzo per il rito; poi ha sommato le diverse "voci" già ridotte per il rito - ma ha ottenuto, ovviamente, il medesimo risultato cui sarebbe giunto facendo corretta applicazione dei principi sopra riepilogati. Ad essi comunque si atterrà il giudice del rinvio, chiamato in ogni caso ad una nuova valutazione degli aumenti di pena per i (soli) reati-satellite di cui alla sentenza della Corte di appello di Napol
Sentenza Cassazione n. 19926/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris