CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48650/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U.C1. '. i i - - • ![OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ql4e ha concluso chiedendo ) v1/1.GUIL- 1j(0--) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Roma in data 22.9.2015 resa all'esito di giudizio ordinario [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole del reato di furto pluriaggravato, così riqualificato l'originaria contestazione di ricettazione, in continuazione con il reato di cui all'art. 707 cod. pen e condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di mesi sei, giorni cinque di reclusione ed Euro 200,00 di multa. Proposto appello, la Corte d'appello di Roma con sentenza in data 6.12.2021, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo b) perché estinto per prescrizione e per l'effetto ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed Euro 180,00 di multa. Il fatto è stato così ricostruito: in data 25.11.2011 verso le ore 13 e 30 [OSCURATO:PERSONA] parcheggiava la propria auto Fiat 500 tg [OSCURATO:TARGA] di proprietà della madre [OSCURATO:PERSONA] in Roma via dei Pampini lasciando all'interno i documenti dell'auto e tornata a riprenderla verso le ore 16 e 40 si accorgeva che era stata asportata da ignoti. In data 8.3.2012, a seguito di una segnalazione alla Polizia, il veicolo veniva ritrovato aperto con segni di effrazione al blocchetto di accensione e con segni di limatura e del pari veniva identificato tale [OSCURATO:PERSONA] il quale veniva trovato in possesso di un giravite a punta spaccata lungo 50 cm, una tronchese con impugnatura in gomma ed una lima della lunghezza di circa cm. 15. Inserita la lima nel blocchetto di accensione dell'auto, il motore si avviava. I giudici di merito hanno ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse realizzato in prima persona l'azione furtiva invece di ritenere, come ipotizzato nel capo a) dell' imputazione, che avesse conseguito il possesso dell'auto ricevendolo da altri. 2. Avverso la sentenza di appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per manifesta illogicità della motivazione in particolare laddove la sentenza d'appello non ha ritenuto la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. per aver condannato l'imputato per furto aggravato laddove gli era stata originariamente contestata la ricettazione. 3.11 Procuratore generale presso la corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. I giudici di merito, riqualificando l'originaria imputazione, non hanno violato né il principio del contraddittorio né quello di correlazione tra accusa e sentenza. Quanto a quest'ultimo, deve essere evidenziato che nell'originaria imputazione per ricettazione erano indicati tutti gli elementi di fatto utili ad integrare anche il reato di furto (si evidenziavano dettagliatamente il bene sottratto, luogo, data e modalità del furto denunciato). Al riguardo, deve essere ricordato che «in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza» (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403). Ed inoltre che, in tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di merito non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con i successivi gradi di giudizio (cfr. Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, Calvanese, Rv. 278093). Ebbene, nel caso in esame, la riqualificazione è stata operata in primo grado e, dunque, l'imputato ha avuto ben due gradi di giudizio per contestarla. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa