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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48515/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 1 giugno 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia e, esclusa l'aggravante contestata, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputato, che si duole della illogicità e contraddittorietà della motivazione, sono inammissibili sia perché trattasi di motivi non consentiti ex art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia perché il ricorrente, pur formalmente lamentando una violazione di legge o un vizio di motivazione, in realtà invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 1 giugno 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di minaccia e, esclusa l'aggravante contestata, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che i motivi di ricorso dell'imputato, che si duole della illogicità e contraddittorietà della motivazione, sono inammissibili sia perché trattasi di motivi non consentiti ex art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia perché il ricorrente, pur formalmente lamentando una violazione di legge o un vizio di motivazione, in realtà invoca una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede di legittimità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, cornma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 48515/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris