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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 10645/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso lette le note conclusive del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 gennaio 2022, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di furto.

Era stata contestata e ritenuta l'aggravante della destrezza, perché l'imputato si era introdotto abusivamente e furtivamente negli uffici dell'Ospedale, zona riservata ove accedeva solo il personale in possesso di una specifica chiave elettronica, e - in un momento di assenza della persona offesa- si era impossessato di una borsa riposta nell'armadio.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed affidato a un unico motivo, qui di seguito sintetizzato a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen..Il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'articolo 625 n.4 cod. pen., non essendo stati correttamente applicati i principi affermati delle Sezioni Unite in materia.

In particolare, la ricostruzione fornita dalla Corte territoriale, secondo la quale l'imputato sarebbe entrato negli uffici approfittando dell'accesso di persone autorizzate, è indice della non sussistenza dell'aggravante.

Una volta esclusa l'aggravante, è richiesta la pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati.

2. Come rappresentato dal ricorrente e sulla base della descrizione contenuta nel capo di imputazione, nonché della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, nella specie non ricorre l'aggravante della destrezza, giacché, in tema di furto, l'indicata circostanza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli - come avvenuto nella specie- si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017 Rv. 270088).

3. All'esclusione della aggravante consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendo il fatto essere riqualificato in furto semplice, in relazione al quale risulta presentata la querela (si veda verbale di ricezione di denunzia - querela sporta da Cristina Della Corte in data 14 gennaio 2021, nel quale la persona offesa non solo ha chiesto "la punizione" dell'autore del furto).

Ai sensi dell'art. 620, lettera I, cod. proc. pen., non v'è necessità di rinvio al giudice del merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, giacché le attenuanti generiche sono state ritenute dai giudici di merito equivalenti anche alla contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., sicché si può procedere a ridurre la pena in quella minima edittale prevista dall'art. 624 cod. pen..

PQM Esclusa l'aggravante di cui all'articolo 625 n. 4 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa.

Così deciso il 15 novembre 2022 Il consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso lette le note conclusive del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 gennaio 2022, la Corte d'appello di Salerno ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di furto. Era stata contestata e ritenuta l'aggravante della destrezza, perché l'imputato si era introdotto abusivamente e furtivamente negli uffici dell'Ospedale, zona riservata ove accedeva solo il personale in possesso di una specifica chiave elettronica, e - in un momento di assenza della persona offesa- si era impossessato di una borsa riposta nell'armadio. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore ed affidato a un unico motivo, qui di seguito sintetizzato a norma dell'art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen..Il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'articolo 625 n.4 cod. pen., non essendo stati correttamente applicati i principi affermati delle Sezioni Unite in materia. In particolare, la ricostruzione fornita dalla Corte territoriale, secondo la quale l'imputato sarebbe entrato negli uffici approfittando dell'accesso di persone autorizzate, è indice della non sussistenza dell'aggravante. Una volta esclusa l'aggravante, è richiesta la pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito indicati. 2. Come rappresentato dal ricorrente e sulla base della descrizione contenuta nel capo di imputazione, nonché della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, nella specie non ricorre l'aggravante della destrezza, giacché, in tema di furto, l'indicata circostanza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli - come avvenuto nella specie- si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017 Rv. 270088). 3. All'esclusione della aggravante consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dovendo il fatto essere riqualificato in furto semplice, in relazione al quale risulta presentata la querela (si veda verbale di ricezione di denunzia - querela sporta da Cristina Della Corte in data 14 gennaio 2021, nel quale la persona offesa non solo ha chiesto "la punizione" dell'autore del furto). Ai sensi dell'art. 620, lettera I, cod. proc. pen., non v'è necessità di rinvio al giudice del merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, giacché le attenuanti generiche sono state ritenute dai giudici di merito equivalenti anche alla contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., sicché si può procedere a ridurre la pena in quella minima edittale prevista dall'art. 624 cod. pen.. PQM Esclusa l'aggravante di cui all'articolo 625 n. 4 c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa. Così deciso il 15 novembre 2022 Il consiglier
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