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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 18052/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilita di tutti gli altri ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bari, in data 13 luglio 2020, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 7 ottobre 2016 all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc.pen., con parziale rinuncia ai motivi di gravame rassegnati dagli imputati - in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti e per i quali v'era stata condanna in primo grado; ha invece confermato le condanne emesse in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli alle ulteriori spese del grado.

Ha poi ulteriormente provveduto nei confronti degli altri imputati, con statuizioni non d'interesse in questa sede.

1.1. Le imputazioni originarie riguardavano, per quanto qui d'interesse, i sottonotati imputati: - Quanto ad [OSCURATO:PERSONA] (cui é contestata la recidiva reiterata infraquinquennale), erano addebitati i reati in tema di stupefacenti di cui ai capi 66, 72, 81, 83, 85, 95, 99, 102, 104, 105 della rubrica; - Quanto ad [OSCURATO:PERSONA] (recidivo reiterato specifico infraquinquennale), erano addebitati i reati in tema di stupefacenti di cui ai capi 59, 61, 68, 69, 70, 74, 76, 86, 90, 91, 92, 96, 100, 101, 103, 107 della rubrica; Quanto a [OSCURATO:PERSONA], erano addebitati i reati in tema di stupefacenti di cui ai capi 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66- bis, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 96, 97, 100, 101, 103, 106, 107, nonché i reati in tema di armi di cui ai capi 126 e 127 e il tentativo di furto di cui al capo 128 della rubrica; Quanto a [OSCURATO:PERSONA], erano addebitati i reati in terna di stupefacenti di cui ai capi 67, 80, 89, 93 e 94 della rubrica; Quanto a [OSCURATO:PERSONA] (recidivo reiterato specifico infraquinquennale), erano addebitati i reati in tema di stupefacenti di cui ai capi 15, 16, 18, 122, 123, 124, 125, nonché il tentato furto di cui al capo 128 e il reato in materia di armi di cui al capo 129 della rubrica; Quanto a [OSCURATO:PERSONA], erano addebitati i reati in tema di stupefacenti di cui ai capi 66-bis e 106 della rubrica; Quanto a [OSCURATO:PERSONA], era addebitato il reato in materia di armi di cui al capo 129 della rubrica;Quanto a [OSCURATO:PERSONA] (recidivo infraquinquennale), erano addebitati i reati in tema di stupefacenti di cui ai capi 57, 63, 64, 65, 71, 77, 78, 79, 82 e 101 della rubrica.

1.2. In primo grado, avevano trovato conferma tutte le condanne nei confronti dei predetti imputati per i reati rispettivamente ascritti, ad eccezione - per quanto qui interessa - del capo 59 contestato ad Antonio e a Davide C:arpano e del capo 91 contestato ad [OSCURATO:PERSONA]; era stato riconosciuto il vincolo della continuazione per le condotte ascritte a ciascun imputato; erano state riqualificate nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 le condotte criminose in tema di stupefacenti contestate al Gentile, a [OSCURATO:PERSONA] e al Pupillo; erano state altresì concesse le attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] ed era stato escluso l'aumento per la recidiva nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], mentre l'aumento per la recidiva era stato operato con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].

2. La vicenda per cui é processo si colloca temporalmente tra il 2011 e il 2012 e scaturisce dalle operazioni di intercettazione di conversazioni disposte nell'ambito dell'indagine della DDA di Bari conseguente all'omicidio dei fratelli Martino e [OSCURATO:PERSONA], imprenditori alberghieri di Vieste; l'attività captativa si estendeva, progressivamente, a vari personaggi risultati dediti al commercio di sostanze stupefacenti.

Le captazioni venivano eseguite sia su utenze telefoniche che tra presenti e, fra l'altro, nell'auto di [OSCURATO:PERSONA], che risultava operare nello spaccio di cocaina a Vieste unitamente al cugino Antonio; con costoro risultavano collaborare, secondo gli elementi raccolti in sede investigativa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto all'[OSCURATO:PERSONA], egli veniva ritenuto il principale canale di approvvigionamento del Carpano; in alternativa, sempre secondo le emergenze investigative, operava quale fornitore il Coppola.

Comparivano poi, in talune vicende criminose, anche Stefano e [OSCURATO:PERSONA], oltre a numerosi altri personaggi.

2.1. Larga parte delle acquisizioni probatorie, secondo quanto affermato dai giudici di merito, deriva dalle intercettazioni di conversazioni, associate ad operazioni di monitoraggio eseguite dalla polizia giudiziaria; sempre in base alle motivazioni delle sentenze di merito, dalle conversazioni intercettate emergono i riferimenti alle attività criminose attenzionate; l'identificazione dei personaggi che conversano risulta effettuata non solo in base all'identità degli intestatari delle utenze, ma anche attraverso alcuni riferimenti a nomi, cognomi e soprannomi; il linguaggio usato in tali conversazioni viene ritenuto agevolmente comprensibile nei riferimenti alla sostanza stupefacente.3.

Avverso la prefata sentenza d'appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Stefano L.angi (questi ultimi con unico atto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione, anche con travisamento della prova, con riguardo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato.

Il riferimento é alla conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] in cui il secondo dice al primo "mancano cento" (p. 136 sentenza impugnata): il riferimento a un debito residuo del Carpano é apoditticamente ricondotto a un rapporto di dare-avere nell'ambito di una compravendita di cocaina, laddove emerge dagli atti che tra i due intercorressero rapporti economici legati ad equini di piccola taglia.

Le censure di apoditticità formulate dal ricorrente si appuntano anche sulla spiegazione, riportata nelle pagine successive, in base alla quale l'attività di spaccio dei cugini Carpano doveva essere effettuata in luogo diverso da quello di residenza dell'[OSCURATO:PERSONA]; nonché sull'assunto che l'"Alessandro" con cui si rapportano i Carpano dovesse essere necessariamente l'[OSCURATO:PERSONA].

4.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo alla qualificazione dello stupefacente trattato dall'[OSCURATO:PERSONA] come cocaina, nonché alla mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990: trattandosi d "droga parlata", di mancanza di sequestri e di assenza di dimostrazioni in ordine alla tipologia di stupefacente trattata, non vi erano ragioni per escludere l'applicazione della lex mitior.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi.

5.1. Con il primo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione, anche per travisamento dei fatti, in relazione al sostanziale rinvio per relationem al percorso argomentativo della sentenza di primo grado, cui la Corte barese aderisce acriticamente e senza dare conto dei motivi di appello.

Palesi risultano essere l'illogicità e l'apoditticità dell'individuazione del Carpano nell'"Antonio" oggetto delle captazioni, non basata su alcun elemento di riscontro, ma solo su una presunzione, laddove le conversazioni venivano captate o sul veicolo di [OSCURATO:PERSONA] o sull'utenza telefonica del medesimo.

Anche per quanto concerne i riferimenti (tratti dalle intercettazioni) allo spaccio di sostanza stupefacente, o alla finalità di spaccio della droga posseduta, il ricorrente denuncia l'assenza di spiegazioni e l'apoditticità di tale assunto.

Ulteriori lagnanze riguardano l'episodio di spaccio del 3 marzo 2012, riguardo al quale non vi é prova dell'incontro tra i cugini Carpano e [OSCURATO:PERSONA]; nonché il fatto che i cugini fossero ritenuti spacciatori seriali sebbene fossero anche assuntori.

5.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 523 cod.proc.pen., non essendo state verbalizzate le conclusioni della difesa e le relative richieste (e, peraltro, neppure quelle del Procuratore generale); inoltre si duole il ricorrente del fatto che la proposta di concordato, sulla quale vi era l'accordo della Procura generale, non veniva ratificata in aula, così venendo pregiudicata la difesa dell'imputato.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione di numerosi capi di imputazione nell'ipotesi di lieve entità, con conseguente declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, sebbene si versi in un contesto esclusivo di "droga parlata" (non essendo stati eseguiti sequestri) e non vi sia prova della tipologia di stupefacente trattato (e dunque del fatto che si trattasse di droghe leggere o pesanti).

Tra l'altro, per alcuni capi di imputazione (ad esempio il capo 92 e il capo 101) i quantitativi di stupefacente oggetto di discussione tra i correi erano particolarmente esigui.

5.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia il difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, sebbene al [OSCURATO:PERSONA] non fosse contestata la recidiva e nonostante la sua disponibilità ad addivenire a un concordato in appello.

Il trattamento sanzionatorio adottato nei suoi confronti é risultato ingiustificatamente deteriore, avendo quasi tutti gli altri imputati fruito delle attenuanti generiche.

6. Il ricorso personalmente presentato da [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, con il quale egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato accoglimento del primo e più mite concordato di pena.

7. Il ricorso presentato per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, con il quale essi denunciano la carenza di motivazione in riferimento all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c:od.proc.pen..

8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] é articolato in un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della colpevolezza del Gentile: il percorso argomentativo relativo al ricorrente si risolve in una pagina (la n. 407) in cui non si dà conto delle doglianze formulate con l'atto d'appello, ma si valorizza un paio di elementi indiziari, per il resto trovando conferma la sentenza di primo grado, basata sulle conversazioni captate principalmente dal [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di brevissime c:onversazioni non dimostrative della consapevolezza del Gentile circa l'acquisto di droga da parte del Carpano, laddove la fugace apparizione del ricorrente in due soli episodi consente di ritenere che egli avesse ingenuamente accompagnato il Carpano e/o prestato al medesimo 100 euro per mera amicizia e non per partecipare all'acquisto dello stupefacente.

Quanto alla tipologia di quest'ultimo, la deduzione dei giudici di merito che si trattasse di cocaina deriva unicamente dalla sostanza solitamente trattata dal Carpano e dall'[OSCURATO:PERSONA].

Conclude l'esponente richiamando alcuni arresti giurisprudenziali in ordine alla necessità che il contenuto della motivazione sia rigorosamente determinato, a fronte del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; e prospettando la necessaria valutazione dell'intervenuta prescrizione.

9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due doglianze.

9.1. Con la prima il ricorrente, che risponde del solo capo 129 (concorso nei reati di detenzione e porto di due armi comuni da sparo, in contnuazione fra loro), per il quale la pena determinata nei suoi confronti in primo grado era di un anno e quattro mesi di reclusione: in proposito il deducente lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius, atteso che, pur a fronte della declaratoria di prescrizione riferita alla detenzione di armi comuni da sparo, la Corte di merito, nel rideterminare la pena per le sole condotte di porto di armi comuni da sparo, lo ha condannato a una pena più elevata di quella applicata in primo grado (un anno, cinque mesi e venti giorni di reclusione) senza applicare le attenuanti generiche, che pure gli erano state concesse in primo grado.

9.2. Con la seconda doglianza, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che la pena base applicata in primo grado era sensibilmente più alta di quella minima edittale e che, in risposta alla denuncia di tale determinazione con l'atto d'appello, la Corte di merito ha ritenuto di non applicare la pena prevista per l'autonoma fattispecie di cui agli articoli 4 e 7 della legge 895/1967.

10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi.

10.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata, articolata per relationern senza alcun vaglio critico e senza prendere in esame rassegnate nell'interesse del Pupillo, fondando la conferma dell'affermazione di penale responsabilità dello stesso su un ragionamento dettato da massime di esperienza e da presunzioni, nonché sull —ascolto" delle sue conversazioni con [OSCURATO:PERSONA].

Non emerge mai, inoltre, la prova che lo stupefacente trattato fosse cocaina.

10.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla contestata recidiva.

Dopo avere ricordato che recentemente la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha ravvisato l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. anche per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il deducente lamenta la sperequazione della mancata concessione delle attenuanti generiche con bilanciamento in prevalenza, pur essendo emerso che il Pupillo era un "servile pusher" di [OSCURATO:PERSONA] ed era inoltre un consumatore abituale di sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Vanno, in primo luogo, dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Quanto al primo, é dirimente il fatto che il ricorso é stato sottoscritto personalmente dall'imputato, in contrasto con quanto stabilito espressamente dall'art. 613, comma 1, cod.proc.pen. così come modificato dall'art. 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (disposizione, quest'ultima, entrata in vigore il 3 agosto 2017).

E' appena il caso di osservare, al riguardo, che la Corte di legittimità a Sezioni Unite ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

1.2. Quanto al Coppola e a [OSCURATO:PERSONA], i cui ricorsi sono stati presentati con unico atto, quest'ultimo risulta presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017.

Si ricorda che in tema di concordato in appello, é ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).2.

Quanto agli altri ricorsi, a premessa delle argomentazioni che saranno sviluppate a proposito di ciascuno di essi, si impongono le seguenti considerazioni.

2.1. In primo luogo, molti motivi di ricorso risultano finalizzati a porre in discussione le valutazioni dei giudici di merito (in specie di quelli dell'appello) sul piano della ricostruzione dei fatti, dell'interpretazione del materiale probatorio, della possibilità di recepire una versione alternativa rispetto a quella recepita dalla Corte di merito, di cui si critica da più parti l'assenza di un vaglio critico nel richiamarsi alle motivazioni della sentenza di primo grado.

Occorre dire che i motivi di ricorso di che trattasi sollecitano indebitamente in questa sede valutazioni in fatto, come tali riservate ai giudici di merito, a fronte di un percorso argomentativo (come quello della sentenza impugnata e, più ancora, di quella di primo grado) che certamente non può dirsi manifestamente carente, o illogico, o contraddittorio e che, in realtà, affronta convenientemente tutte le questioni.

In proposito, deve ricordarsi il pacifico e costante indirizzo della giurisprudenza cli legittimità anche in composizione apicale, in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioé di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074).

Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si é affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

Ancora, in perfetta coerenza con gli arresti finora richiamati, si é osservato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965).

2.2. Una parte delle censure é poi rivolta a denunciare la supposta ambiguità di significato delle conversazioni intercettate: il senso attribuito alle stesse dai giudici di merito viene cioé contestato non già sulla base di dati oggettivi che lo smentiscano, ma esclusivamente su basi interpretative, costituite nell'essenziale dalla proposizione di possibili significati alternativi.

Anche sotto tale profilo si tratta, all'evidenza, di censure non proponibili in questa sede: é noto che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate - come certamente é nel caso di specie-, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389).

2.3. Anche laddove le doglianze attengono più specificamente a una supposta assenza di risposta, da parte della Corte di merito, alle censure formulate in appello, nondimeno i temi probatori proposti con queste ultime risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d.

"doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale.

Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Se.Z. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, F., Rv. 277218).

Certamente la valutazione di sintesi delle due sentenze di merito non viene meno laddove siano apprezzabili marginali profili di distinzione nel percorso argomentativo delle motivazioni rese in primo e in secondo grado, se - come accade nella specie - la struttura portante delle due decisioni sia sovrapponibile e il percorso argomentativo della prima sentenza risulti validato e confermato dalla seconda.

2.4. Da ultimo, si osserva che molti dei motivi di lagnanza formulati dai ricorrenti mirano a censurare la violazione di legge processuale (art. 606, comma 1, lettera C, cod.proc.pen.) riferita ai principi di cui all'art. 192 cod.proc.pen. in tema di valutazione della prova.

Anche sotto tale profilo deve parlarsi di censure non consentite in questa sede: ed invero, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non é ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non é in tal modo sanzionata (principio affermato da Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; conforme, ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191).

3. Le considerazioni che precedono valgono, in particolare, per taluni temi comuni a più ricorsi.

3.1. Ci si riferisce, ad esempio, alla tesi secondo la quale difetterebbero elementi per ritenere che lo stupefacente oggetto delle conversazioni intercettate fosse cocaina e non, ad esempio, droga leggera (la tesi é sostenuta nei due motivi in cui é articolato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel 1:erzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nell'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]).

Sul punto, l'esame congiunto delle due sentenze di merito (si vedano, fra l'altro, le chiare indicazioni metodologiche fornite alle pagine 7 e 8 della sentenza di primo grado e alle pagine 52 - 53 e 61 - 62 della sentenza impugnata) rende evidente la logica interpretativa del materiale probatorio - che, lo si ripete, non é sindacabile in questa sede - sottesa all'individuazione dello stupefacente di volta in volta trattato, basata sul fatto che alcuni espliciti riferimenti a una determinata tipologia di stupefacente nelle conversazioni di taluno dei personaggi attenzionati hanno consentito di monitorare le successive condotte, caratterizzate da appuntamenti ed incontri che evidenziano modalità ripetitive di uno schema e, come tali, sono risultati riconducibili al medesimo tipo di cessioni.

3.2. Ulteriori doglianze riguardano la tenuta argomentativa della sentenza d'appello, di cui si contesta la carenza in quanto basata prevalentemente su captazioni di conversazioni ("droga parlata"): in proposito, se é vero che non • risultano eseguiti sequestri di sostanza stupefacente, nondimeno é risultata possibile - non solo per via captativa, ma anche attraverso le operazioni di osservazione eseguite dalla polizia giudiziaria - la ricostruzione, da parte dei giudici di merito, delle singole cessioni e dei singoli autori delle stesse, nonché in generale della disponibilità di stupefacenti destinati allo spaccio da parte dei protagonisti delle singole vicende, in termini affatto riconducibili alle condizioni argomentative poste al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251).

3.3. Altro tema comune a più ricorsi é costituito dall'identificazione di taluni imputati (se ne dolgono, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Anche sotto questo profilo, le doglianze risultano prive di pregio, atteso che sul punto vi é ampio supporto argomentativo in entrambe le sentenze: si rimanda, anche a questo riguardo, alle indicazioni metodologiche contenute alle pagine 7 e 8 della sentenza di primo grado (recepite dalla sentenza impugnata) che danno conto del fatto che, formulando richiesta di giudizio abbreviato, gli odierni ricorrenti hanno accettato l'utilizzazione delle modalità di riconoscimento vocale dei singoli protagonisti ad opera della polizia giudiziaria, alle quali vanno poi associati gli ulteriori elementi convergenti sui singoli imputati (titolarità delle utenze telefoniche, nomi, cognomi e soprannomi, frequenza dei numeri chiamati, rapporti di parentela e - non ultime - le attività di monitoraggio della polizia giudiziaria concomitanti con talune intercettazioni) che hanno consentito di accertare la presenza di determinati soggetti in un'autovettura o in altro luogo.

Si tratta, anche in questo caso, di un percorso argomentativo che risulta affatto logico, pertinente ed esente da incongruità o contraddizioni di macroscopica evidenza e, come tale, insuscettibile di essere sottoposto a sindacato di legittimità.

4. Sotto altro profilo, risultano prive di pregio anche le lagnanze che attaccano la motivazione della sentenza impugnata, che si sarebbe per così dire "adagiata" per relationem", ed in assenza del necessario vaglio critico, sul percorso argomentativo della sentenza di primo grado (se ne lamentano in particolare i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]).

Così, all'evidenza, non é, avendo la Corte di merito comunque affrontato in modo autonomo e fornito spiegazione del proprio convincimento sostanzialmente adesivo a quello del primo giudice, operando comunque una disamina critica delle singole posizioni, in termini conformi a quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la sempre attuale Sez.

U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664).

5. Conviene, a questo punto, esaminare i singoli ricorsi.•

6. Quanto al ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA], esso risulta inammissibile.

6.1. In ordine al primo motivo, é sufficiente fare rinvio a quanto detto a proposito dell'insindacabilità, in sede di legittimità, delle censure volte a sottoporre alla Corte regolatrice la rivalutazione del materiale probatorio, in presenza di adeguato percorso valutativo nella sentenza impugnata.

6.2. Quanto al secondo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente lamenta il mancato inquadramento dei reati nell'ipotesi di lieve entità, esso risulta manifestamente infondato, avuto riguardo alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], quale sistematico rifornitore di cocaina in favore dei cugini Carpano, emersa alla luce della sentenza di primo grado, in ciò pienamente confermata da quella d'appello: la Corte di merito nega al ricorrente il riconoscimento della lex mitior sul rilievo della ripetitività e della sistematicità del rifornimento di quantitativi non minimali e complessivamente considerevoli della predetta sostanza stupefacente, pur in un arco di tempo relativamente contenuto.

Sul punto vale la pena ricordare che anche la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez.

U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabiliità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez.

U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez.

U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri).

7. Del pari é manifestamente infondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

7.1. Anche nel suo caso, infatti, valgono per il primo motivo di doglianza le considerazioni già svolte a proposito del fatto che non sono consentite in questa sede censure volte a contestare il significato attribuito dai giudici di merito ai materiale probatorio, laddove - come nella specie percorso argomentativo della sentenza impugnata appare adeguato e pertinente ed esente da macroscopiche illogicità; vale inoltre quanto già detto a proposito della manifesta infondatezza delle lagnanze riferite alla motivazione per relationem della sentenza d'appello, sulla scorta delle considerazioni già svolte al riguardo.

7.2. A proposito del secondo motivo, si osserva preliminarmente che la lettura del verbale dell'udienza del 16 dicembre 2019 rivela unicamente che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto un generico riferimento a una proposta di concordato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], assentita dal P.G. ma non ancora formalizzata; il dato verbalizzato, pertanto, risulta meramente neutro, non offrendo contezza di uno specifico accordo devoluto all'organo giudicante ex art. 599-bis cod. proc. pen., e l'assenza di ulteriori indicazioni nel verbale della successiva udienza dei 13 luglio 2020 non consente di trarre conclusioni di alcun genere in ordine alla dedotta vanificazione dell'accordo.

Di tal che, deve constatarsi la manifesta infondatezza del motivo in esame: é, al riguardo, ius receptum che la omessa verbalizzazione delle conclusioni delle parti non é di per sé motivo di nullità, in difetto di specifiche indicazioni nel ricorso in ordine al contenuto delle conclusioni e delle richieste e al pregiudizio patito dalla parte (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 43355 del 18/09/2003, Peer, Rv. 226408; Sez. 4, Sentenza n. 22090 del 04/04/2019, Valente, Rv. 276090); del pari é pacifico che non é censurabile, né é ricorribile in cassazione ; l'omessa motivazione del rigetto dell'istanza di concordato in appello (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 8745 del 22/11/2019, dep. 2020, Avolese, Rv. 278527; Sez. 7, Ordinanza n. 20085 del 02/02/2021, Gliaschera, Rv. 281512)..

7.3. Anche per il terzo motivo di ricorso, a sua volta manifestamente infondato, può farsi rinvio alle considerazioni già svolte ut supra a proposito del sostegno probatorio nelle ipotesi di "droga parlata"; e può altresì farsi rinvio, quanto all'esclusione dell'ipotesi di lieve entità in relazione a taluni capi (il 92 e il 101) avuto riguardo al fatto che risulta, nella specie, correttamente effettuata una valutazione contestuale degli addebiti mossi al Carpano, in termini pienamente aderenti a quelli enunciati nella sentenza a Sezioni Unite Murolo, richiamata a proposito del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7.4, E', infine, manifestamente infondato anche il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: il diniego delle attenuanti generiche risulta correttamente motivato in relazione al rilevante numero e alla particolare gravità degli addebiti che lo riguardano, nonché al suo ruolo nella vicenda e alla sua personalità criminale.

Peraltro, avuto anche riguardo alla pena concretamente irrogatagli, in ordine alla quale risulta correttamente motivata la differenziazione della sua posizione rispetto a quella dei coimputati, deve constatarsi la sostanziale mitezza del trattamento sanzionatorio, di fatto prossimo al minimo edittale pur in presenza di numerosi addebiti; quanto precede rende evidente che SLI i:ale profilo alcuna censura può utilmente essere sottoposta alla Corte di legittimità, atteso che la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita; così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peni., sicché é inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, Sentenza n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851).

8. E' inammissibile anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni in precedenza esposte in ordine ai motivi di doglianza non consentiti in sede di legittimità: si tratta, essenzialmente, della sottoposizione al vaglio della Corte regolatrice di un'interpretazione alternativa dellle prove sia in ordine al ruolo e alla consapevolezza del Gentile in ordine agli acquisti di stupefacente del Carpano, che in ordine alla natura dello stupefacente stesso.

L'inammissibilità del ricorso assorbe la questione del decorso del termine di prescrizione proposta dal ricorrente.

9. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile.

9.1. Quanto al primo motivo di doglianza, risulta chiaro che anche in questo caso vanno richiamate le considerazioni svolte in precedenza a proposito dei motivi non consentiti in sede di legittimità; non può parlarsi, infatti, di motivazione apoditticamente adesiva a quella della sentenza di primo grado, ma di un vaglio critico correttamente espletato nell'ambito di una decisione conforme a quella del G.i.p. foggiano, le cui motivazioni non risultano essere state efficacemente contrastate con l'appello.

Per il resto, valgono le considerazioni svolte in premessa in ordine all'inammissibilità delle lagnanze formulate a proposito della rivalutazione delle prove, non consentita in questa sede.

9.2. Quanto al secondo motivo, basterà rammentare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - e certamente non é questo il caso - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

10. E', invece, fondato - e assorbente delle ulteriori questioni poste nel suo ricorso - il primo motivo di doglianza di [OSCURATO:PERSONA].

Invero la Corte di merito, sebbene in assenza di appello del Procuratore generale territoriale sul punto e pur dichiarando estinti per prescrizione i reati di detenzione di armi comuni da sparo a lui asc:ritti al capo 129 della rubrica, ha determinato la pena in termini più gravosi rispetto alla pena applicatagli in primo grado (un anno, 5 mesi e 20 giorni di reclusione ed C 2.840,00 di multa, contro un anno e 4 mesi ed C 2.200,00).

Trattasi invero di un caso evidente di reformatio in peius, costituente chiara violazione di quanto stabilito dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen..

Peraltro, deve constatarsi che il residuo delitto di porto di arma comune da sparo di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 7 della legge 895/1967 é ad oggi prescritto.

Occorre invero tenere presente che la pena detentiva prevista per il reato in esame é pari a 6 anni e 8 mesi di reclusione, considerata la diminuente prevista dall'art. 7 della citata legge 895/1967, che come noto non costituisce una circostanza attenuante dei reati previsti dagli articoli da 1 a 4 della legge predetta, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversità dell'oggetto (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 49127 del 21/12/2017, dep. 2018, Martorana, Rv. 274551); ciò comporta che la forbice sanzionatoria di cui tenere conto per la determinazione del tempo necessario a prescrivere in relazione al residuo reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] é quella risultante dall'applicazione della predetta diminuente; e che il termine di prescrizione del reato in parola, pur considerando l'aumento per le interruzioni del termine ex art. 161, comma 2, cod.pen. e fatti sospensivi, é ad oggi spirato.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione.

11. Per quanto riguarda gli altri ricorrenti (ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna di tutti i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti tutti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio ia sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per essere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e l'inammissibilita di tutti gli altri ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bari, in data 13 luglio 2020, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 7 ottobre 2016 all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis cod.proc.pen., con parziale rinuncia ai motivi di gravame rassegnati dagli imputati - in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti e per i quali v'era stata condanna in primo grado; ha invece confermato le condanne emesse in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli alle ulteriori spese del grado. Ha poi ulteriormente provveduto nei confronti degli altri imputati, con statuizioni non d'interesse in questa sede. 1.1. Le imputazioni originarie riguardavano, per quanto qui d'interesse, i sottonotati imputati: - Quanto ad [OSCURATO:PERSONA] (cui é contestata la recidiva reiterata infraquinquennale), erano addebitati i reati in tema di stupefacenti di cui ai capi 66, 72, 81, 83, 85, 95, 99, 102, 104, 105 della rubrica; - Quanto ad [OSCURATO:PERSONA] (recidivo reiterato specifico infraquinquennale), erano addebitati i reati in tema di stupefacenti di cui ai capi 59, 61, 68, 69, 70, 74, 76, 86, 90, 91, 92, 96, 100, 101, 103, 107 della rubrica; Quanto a [OSCURATO:PERSONA], erano addebitati i reati in tema di stupefacenti di cui ai capi 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66- bis, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 96, 97, 100, 101, 103, 106, 107, nonché i reati in tema di armi di cui ai capi 126 e 127 e il tentativo di furto di cui al capo 128 della rubrica; Quanto a [OSCURATO:PERSONA], erano addebitati i reati in terna di stupefacenti di cui ai capi 67, 80, 89, 93 e 94 della rubrica; Quanto a [OSCURATO:PERSONA] (recidivo reiterato specifico infraquinquennale), erano addebitati i reati in tema di stupefacenti di cui ai capi 15, 16, 18, 122, 123, 124, 125, nonché il tentato furto di cui al capo 128 e il reato in materia di armi di cui al capo 129 della rubrica; Quanto a [OSCURATO:PERSONA], erano addebitati i reati in tema di stupefacenti di cui ai capi 66-bis e 106 della rubrica; Quanto a [OSCURATO:PERSONA], era addebitato il reato in materia di armi di cui al capo 129 della rubrica;Quanto a [OSCURATO:PERSONA] (recidivo infraquinquennale), erano addebitati i reati in tema di stupefacenti di cui ai capi 57, 63, 64, 65, 71, 77, 78, 79, 82 e 101 della rubrica. 1.2. In primo grado, avevano trovato conferma tutte le condanne nei confronti dei predetti imputati per i reati rispettivamente ascritti, ad eccezione - per quanto qui interessa - del capo 59 contestato ad Antonio e a Davide C:arpano e del capo 91 contestato ad [OSCURATO:PERSONA]; era stato riconosciuto il vincolo della continuazione per le condotte ascritte a ciascun imputato; erano state riqualificate nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990 le condotte criminose in tema di stupefacenti contestate al Gentile, a [OSCURATO:PERSONA] e al Pupillo; erano state altresì concesse le attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA] ed era stato escluso l'aumento per la recidiva nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], mentre l'aumento per la recidiva era stato operato con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. 2. La vicenda per cui é processo si colloca temporalmente tra il 2011 e il 2012 e scaturisce dalle operazioni di intercettazione di conversazioni disposte nell'ambito dell'indagine della DDA di Bari conseguente all'omicidio dei fratelli Martino e [OSCURATO:PERSONA], imprenditori alberghieri di Vieste; l'attività captativa si estendeva, progressivamente, a vari personaggi risultati dediti al commercio di sostanze stupefacenti. Le captazioni venivano eseguite sia su utenze telefoniche che tra presenti e, fra l'altro, nell'auto di [OSCURATO:PERSONA], che risultava operare nello spaccio di cocaina a Vieste unitamente al cugino Antonio; con costoro risultavano collaborare, secondo gli elementi raccolti in sede investigativa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all'[OSCURATO:PERSONA], egli veniva ritenuto il principale canale di approvvigionamento del Carpano; in alternativa, sempre secondo le emergenze investigative, operava quale fornitore il Coppola. Comparivano poi, in talune vicende criminose, anche Stefano e [OSCURATO:PERSONA], oltre a numerosi altri personaggi. 2.1. Larga parte delle acquisizioni probatorie, secondo quanto affermato dai giudici di merito, deriva dalle intercettazioni di conversazioni, associate ad operazioni di monitoraggio eseguite dalla polizia giudiziaria; sempre in base alle motivazioni delle sentenze di merito, dalle conversazioni intercettate emergono i riferimenti alle attività criminose attenzionate; l'identificazione dei personaggi che conversano risulta effettuata non solo in base all'identità degli intestatari delle utenze, ma anche attraverso alcuni riferimenti a nomi, cognomi e soprannomi; il linguaggio usato in tali conversazioni viene ritenuto agevolmente comprensibile nei riferimenti alla sostanza stupefacente.3. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorrono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Stefano L.angi (questi ultimi con unico atto), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione, anche con travisamento della prova, con riguardo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. Il riferimento é alla conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] in cui il secondo dice al primo "mancano cento" (p. 136 sentenza impugnata): il riferimento a un debito residuo del Carpano é apoditticamente ricondotto a un rapporto di dare-avere nell'ambito di una compravendita di cocaina, laddove emerge dagli atti che tra i due intercorressero rapporti economici legati ad equini di piccola taglia. Le censure di apoditticità formulate dal ricorrente si appuntano anche sulla spiegazione, riportata nelle pagine successive, in base alla quale l'attività di spaccio dei cugini Carpano doveva essere effettuata in luogo diverso da quello di residenza dell'[OSCURATO:PERSONA]; nonché sull'assunto che l'"Alessandro" con cui si rapportano i Carpano dovesse essere necessariamente l'[OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riguardo alla qualificazione dello stupefacente trattato dall'[OSCURATO:PERSONA] come cocaina, nonché alla mancata riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 309/1990: trattandosi d "droga parlata", di mancanza di sequestri e di assenza di dimostrazioni in ordine alla tipologia di stupefacente trattata, non vi erano ragioni per escludere l'applicazione della lex mitior. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di quattro motivi. 5.1. Con il primo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione, anche per travisamento dei fatti, in relazione al sostanziale rinvio per relationem al percorso argomentativo della sentenza di primo grado, cui la Corte barese aderisce acriticamente e senza dare conto dei motivi di appello. Palesi risultano essere l'illogicità e l'apoditticità dell'individuazione del Carpano nell'"Antonio" oggetto delle captazioni, non basata su alcun elemento di riscontro, ma solo su una presunzione, laddove le conversazioni venivano captate o sul veicolo di [OSCURATO:PERSONA] o sull'utenza telefonica del medesimo. Anche per quanto concerne i riferimenti (tratti dalle intercettazioni) allo spaccio di sostanza stupefacente, o alla finalità di spaccio della droga posseduta, il ricorrente denuncia l'assenza di spiegazioni e l'apoditticità di tale assunto. Ulteriori lagnanze riguardano l'episodio di spaccio del 3 marzo 2012, riguardo al quale non vi é prova dell'incontro tra i cugini Carpano e [OSCURATO:PERSONA]; nonché il fatto che i cugini fossero ritenuti spacciatori seriali sebbene fossero anche assuntori. 5.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 523 cod.proc.pen., non essendo state verbalizzate le conclusioni della difesa e le relative richieste (e, peraltro, neppure quelle del Procuratore generale); inoltre si duole il ricorrente del fatto che la proposta di concordato, sulla quale vi era l'accordo della Procura generale, non veniva ratificata in aula, così venendo pregiudicata la difesa dell'imputato. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione di numerosi capi di imputazione nell'ipotesi di lieve entità, con conseguente declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione, sebbene si versi in un contesto esclusivo di "droga parlata" (non essendo stati eseguiti sequestri) e non vi sia prova della tipologia di stupefacente trattato (e dunque del fatto che si trattasse di droghe leggere o pesanti). Tra l'altro, per alcuni capi di imputazione (ad esempio il capo 92 e il capo 101) i quantitativi di stupefacente oggetto di discussione tra i correi erano particolarmente esigui. 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia il difetto di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, sebbene al [OSCURATO:PERSONA] non fosse contestata la recidiva e nonostante la sua disponibilità ad addivenire a un concordato in appello. Il trattamento sanzionatorio adottato nei suoi confronti é risultato ingiustificatamente deteriore, avendo quasi tutti gli altri imputati fruito delle attenuanti generiche. 6. Il ricorso personalmente presentato da [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, con il quale egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al mancato accoglimento del primo e più mite concordato di pena. 7. Il ricorso presentato per conto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, con il quale essi denunciano la carenza di motivazione in riferimento all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c:od.proc.pen.. 8. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] é articolato in un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla prova della colpevolezza del Gentile: il percorso argomentativo relativo al ricorrente si risolve in una pagina (la n. 407) in cui non si dà conto delle doglianze formulate con l'atto d'appello, ma si valorizza un paio di elementi indiziari, per il resto trovando conferma la sentenza di primo grado, basata sulle conversazioni captate principalmente dal [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di brevissime c:onversazioni non dimostrative della consapevolezza del Gentile circa l'acquisto di droga da parte del Carpano, laddove la fugace apparizione del ricorrente in due soli episodi consente di ritenere che egli avesse ingenuamente accompagnato il Carpano e/o prestato al medesimo 100 euro per mera amicizia e non per partecipare all'acquisto dello stupefacente. Quanto alla tipologia di quest'ultimo, la deduzione dei giudici di merito che si trattasse di cocaina deriva unicamente dalla sostanza solitamente trattata dal Carpano e dall'[OSCURATO:PERSONA]. Conclude l'esponente richiamando alcuni arresti giurisprudenziali in ordine alla necessità che il contenuto della motivazione sia rigorosamente determinato, a fronte del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; e prospettando la necessaria valutazione dell'intervenuta prescrizione. 9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due doglianze. 9.1. Con la prima il ricorrente, che risponde del solo capo 129 (concorso nei reati di detenzione e porto di due armi comuni da sparo, in contnuazione fra loro), per il quale la pena determinata nei suoi confronti in primo grado era di un anno e quattro mesi di reclusione: in proposito il deducente lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius, atteso che, pur a fronte della declaratoria di prescrizione riferita alla detenzione di armi comuni da sparo, la Corte di merito, nel rideterminare la pena per le sole condotte di porto di armi comuni da sparo, lo ha condannato a una pena più elevata di quella applicata in primo grado (un anno, cinque mesi e venti giorni di reclusione) senza applicare le attenuanti generiche, che pure gli erano state concesse in primo grado. 9.2. Con la seconda doglianza, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al fatto che la pena base applicata in primo grado era sensibilmente più alta di quella minima edittale e che, in risposta alla denuncia di tale determinazione con l'atto d'appello, la Corte di merito ha ritenuto di non applicare la pena prevista per l'autonoma fattispecie di cui agli articoli 4 e 7 della legge 895/1967. 10. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi. 10.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione della sentenza impugnata, articolata per relationern senza alcun vaglio critico e senza prendere in esame rassegnate nell'interesse del Pupillo, fondando la conferma dell'affermazione di penale responsabilità dello stesso su un ragionamento dettato da massime di esperienza e da presunzioni, nonché sull —ascolto" delle sue conversazioni con [OSCURATO:PERSONA]. Non emerge mai, inoltre, la prova che lo stupefacente trattato fosse cocaina. 10.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche in prevalenza rispetto alla contestata recidiva. Dopo avere ricordato che recentemente la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha ravvisato l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. anche per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il deducente lamenta la sperequazione della mancata concessione delle attenuanti generiche con bilanciamento in prevalenza, pur essendo emerso che il Pupillo era un "servile pusher" di [OSCURATO:PERSONA] ed era inoltre un consumatore abituale di sostanza stupefacente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Vanno, in primo luogo, dichiarati inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Quanto al primo, é dirimente il fatto che il ricorso é stato sottoscritto personalmente dall'imputato, in contrasto con quanto stabilito espressamente dall'art. 613, comma 1, cod.proc.pen. così come modificato dall'art. 63 della legge 23 giugno 2017, n. 103 (disposizione, quest'ultima, entrata in vigore il 3 agosto 2017). E' appena il caso di osservare, al riguardo, che la Corte di legittimità a Sezioni Unite ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 1.2. Quanto al Coppola e a [OSCURATO:PERSONA], i cui ricorsi sono stati presentati con unico atto, quest'ultimo risulta presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017. Si ricorda che in tema di concordato in appello, é ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).2. Quanto agli altri ricorsi, a premessa delle argomentazioni che saranno sviluppate a proposito di ciascuno di essi, si impongono le seguenti considerazioni. 2.1. In primo luogo, molti motivi di ricorso risultano finalizzati a porre in discussione le valutazioni dei giudici di merito (in specie di quelli dell'appello) sul piano della ricostruzione dei fatti, dell'interpretazione del materiale probatorio, della possibilità di recepire una versione alternativa rispetto a quella recepita dalla Corte di merito, di cui si critica da più parti l'assenza di un vaglio critico nel richiamarsi alle motivazioni della sentenza di primo grado. Occorre dire che i motivi di ricorso di che trattasi sollecitano indebitamente in questa sede valutazioni in fatto, come tali riservate ai giudici di merito, a fronte di un percorso argomentativo (come quello della sentenza impugnata e, più ancora, di quella di primo grado) che certamente non può dirsi manifestamente carente, o illogico, o contraddittorio e che, in realtà, affronta convenientemente tutte le questioni. In proposito, deve ricordarsi il pacifico e costante indirizzo della giurisprudenza cli legittimità anche in composizione apicale, in base al quale l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si é avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioé di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074). Più di recente, nel solco del medesimo indirizzo, si é affermato che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Ancora, in perfetta coerenza con gli arresti finora richiamati, si é osservato che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). 2.2. Una parte delle censure é poi rivolta a denunciare la supposta ambiguità di significato delle conversazioni intercettate: il senso attribuito alle stesse dai giudici di merito viene cioé contestato non già sulla base di dati oggettivi che lo smentiscano, ma esclusivamente su basi interpretative, costituite nell'essenziale dalla proposizione di possibili significati alternativi. Anche sotto tale profilo si tratta, all'evidenza, di censure non proponibili in questa sede: é noto che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate - come certamente é nel caso di specie-, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389). 2.3. Anche laddove le doglianze attengono più specificamente a una supposta assenza di risposta, da parte della Corte di merito, alle censure formulate in appello, nondimeno i temi probatori proposti con queste ultime risultano adeguatamente esplorati e illustrati sia dalla sentenza di primo grado, sia da quella impugnata, specie considerando che le due pronunzie, corrispondenti alla nozione ed aventi i requisiti della c.d. "doppia conforme", devono essere lette ed esaminate come un unicum motivazionale. Infatti, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Se.Z. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, F., Rv. 277218). Certamente la valutazione di sintesi delle due sentenze di merito non viene meno laddove siano apprezzabili marginali profili di distinzione nel percorso argomentativo delle motivazioni rese in primo e in secondo grado, se - come accade nella specie - la struttura portante delle due decisioni sia sovrapponibile e il percorso argomentativo della prima sentenza risulti validato e confermato dalla seconda. 2.4. Da ultimo, si osserva che molti dei motivi di lagnanza formulati dai ricorrenti mirano a censurare la violazione di legge processuale (art. 606, comma 1, lettera C, cod.proc.pen.) riferita ai principi di cui all'art. 192 cod.proc.pen. in tema di valutazione della prova. Anche sotto tale profilo deve parlarsi di censure non consentite in questa sede: ed invero, poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non é ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non é in tal modo sanzionata (principio affermato da Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027; conforme, ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191). 3. Le considerazioni che precedono valgono, in particolare, per taluni temi comuni a più ricorsi. 3.1. Ci si riferisce, ad esempio, alla tesi secondo la quale difetterebbero elementi per ritenere che lo stupefacente oggetto delle conversazioni intercettate fosse cocaina e non, ad esempio, droga leggera (la tesi é sostenuta nei due motivi in cui é articolato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nel 1:erzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nell'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e nel primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]). Sul punto, l'esame congiunto delle due sentenze di merito (si vedano, fra l'altro, le chiare indicazioni metodologiche fornite alle pagine 7 e 8 della sentenza di primo grado e alle pagine 52 - 53 e 61 - 62 della sentenza impugnata) rende evidente la logica interpretativa del materiale probatorio - che, lo si ripete, non é sindacabile in questa sede - sottesa all'individuazione dello stupefacente di volta in volta trattato, basata sul fatto che alcuni espliciti riferimenti a una determinata tipologia di stupefacente nelle conversazioni di taluno dei personaggi attenzionati hanno consentito di monitorare le successive condotte, caratterizzate da appuntamenti ed incontri che evidenziano modalità ripetitive di uno schema e, come tali, sono risultati riconducibili al medesimo tipo di cessioni. 3.2. Ulteriori doglianze riguardano la tenuta argomentativa della sentenza d'appello, di cui si contesta la carenza in quanto basata prevalentemente su captazioni di conversazioni ("droga parlata"): in proposito, se é vero che non • risultano eseguiti sequestri di sostanza stupefacente, nondimeno é risultata possibile - non solo per via captativa, ma anche attraverso le operazioni di osservazione eseguite dalla polizia giudiziaria - la ricostruzione, da parte dei giudici di merito, delle singole cessioni e dei singoli autori delle stesse, nonché in generale della disponibilità di stupefacenti destinati allo spaccio da parte dei protagonisti delle singole vicende, in termini affatto riconducibili alle condizioni argomentative poste al riguardo dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251). 3.3. Altro tema comune a più ricorsi é costituito dall'identificazione di taluni imputati (se ne dolgono, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Anche sotto questo profilo, le doglianze risultano prive di pregio, atteso che sul punto vi é ampio supporto argomentativo in entrambe le sentenze: si rimanda, anche a questo riguardo, alle indicazioni metodologiche contenute alle pagine 7 e 8 della sentenza di primo grado (recepite dalla sentenza impugnata) che danno conto del fatto che, formulando richiesta di giudizio abbreviato, gli odierni ricorrenti hanno accettato l'utilizzazione delle modalità di riconoscimento vocale dei singoli protagonisti ad opera della polizia giudiziaria, alle quali vanno poi associati gli ulteriori elementi convergenti sui singoli imputati (titolarità delle utenze telefoniche, nomi, cognomi e soprannomi, frequenza dei numeri chiamati, rapporti di parentela e - non ultime - le attività di monitoraggio della polizia giudiziaria concomitanti con talune intercettazioni) che hanno consentito di accertare la presenza di determinati soggetti in un'autovettura o in altro luogo. Si tratta, anche in questo caso, di un percorso argomentativo che risulta affatto logico, pertinente ed esente da incongruità o contraddizioni di macroscopica evidenza e, come tale, insuscettibile di essere sottoposto a sindacato di legittimità. 4. Sotto altro profilo, risultano prive di pregio anche le lagnanze che attaccano la motivazione della sentenza impugnata, che si sarebbe per così dire "adagiata" per relationem", ed in assenza del necessario vaglio critico, sul percorso argomentativo della sentenza di primo grado (se ne lamentano in particolare i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]). Così, all'evidenza, non é, avendo la Corte di merito comunque affrontato in modo autonomo e fornito spiegazione del proprio convincimento sostanzialmente adesivo a quello del primo giudice, operando comunque una disamina critica delle singole posizioni, in termini conformi a quanto richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la sempre attuale Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216664). 5. Conviene, a questo punto, esaminare i singoli ricorsi.• 6. Quanto al ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA], esso risulta inammissibile. 6.1. In ordine al primo motivo, é sufficiente fare rinvio a quanto detto a proposito dell'insindacabilità, in sede di legittimità, delle censure volte a sottoporre alla Corte regolatrice la rivalutazione del materiale probatorio, in presenza di adeguato percorso valutativo nella sentenza impugnata. 6.2. Quanto al secondo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente lamenta il mancato inquadramento dei reati nell'ipotesi di lieve entità, esso risulta manifestamente infondato, avuto riguardo alla posizione dell'[OSCURATO:PERSONA], quale sistematico rifornitore di cocaina in favore dei cugini Carpano, emersa alla luce della sentenza di primo grado, in ciò pienamente confermata da quella d'appello: la Corte di merito nega al ricorrente il riconoscimento della lex mitior sul rilievo della ripetitività e della sistematicità del rifornimento di quantitativi non minimali e complessivamente considerevoli della predetta sostanza stupefacente, pur in un arco di tempo relativamente contenuto. Sul punto vale la pena ricordare che anche la recente giurisprudenza a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), pur richiamando la necessità di una valutazione complessiva e contestuale dei presupposti per l'applicabiliità del quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, ha chiarito che «all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, é poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioé che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come per l'appunto affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite» (con evidente riferimento alle precedenti pronunzie Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911, e Sez. U, Sentenza n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668, secondo cui l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione - mezzi, modalità, circostanze dell'azione -, con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri). 7. Del pari é manifestamente infondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Anche nel suo caso, infatti, valgono per il primo motivo di doglianza le considerazioni già svolte a proposito del fatto che non sono consentite in questa sede censure volte a contestare il significato attribuito dai giudici di merito ai materiale probatorio, laddove - come nella specie percorso argomentativo della sentenza impugnata appare adeguato e pertinente ed esente da macroscopiche illogicità; vale inoltre quanto già detto a proposito della manifesta infondatezza delle lagnanze riferite alla motivazione per relationem della sentenza d'appello, sulla scorta delle considerazioni già svolte al riguardo. 7.2. A proposito del secondo motivo, si osserva preliminarmente che la lettura del verbale dell'udienza del 16 dicembre 2019 rivela unicamente che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto un generico riferimento a una proposta di concordato nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], assentita dal P.G. ma non ancora formalizzata; il dato verbalizzato, pertanto, risulta meramente neutro, non offrendo contezza di uno specifico accordo devoluto all'organo giudicante ex art. 599-bis cod. proc. pen., e l'assenza di ulteriori indicazioni nel verbale della successiva udienza dei 13 luglio 2020 non consente di trarre conclusioni di alcun genere in ordine alla dedotta vanificazione dell'accordo. Di tal che, deve constatarsi la manifesta infondatezza del motivo in esame: é, al riguardo, ius receptum che la omessa verbalizzazione delle conclusioni delle parti non é di per sé motivo di nullità, in difetto di specifiche indicazioni nel ricorso in ordine al contenuto delle conclusioni e delle richieste e al pregiudizio patito dalla parte (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 43355 del 18/09/2003, Peer, Rv. 226408; Sez. 4, Sentenza n. 22090 del 04/04/2019, Valente, Rv. 276090); del pari é pacifico che non é censurabile, né é ricorribile in cassazione ; l'omessa motivazione del rigetto dell'istanza di concordato in appello (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 8745 del 22/11/2019, dep. 2020, Avolese, Rv. 278527; Sez. 7, Ordinanza n. 20085 del 02/02/2021, Gliaschera, Rv. 281512).. 7.3. Anche per il terzo motivo di ricorso, a sua volta manifestamente infondato, può farsi rinvio alle considerazioni già svolte ut supra a proposito del sostegno probatorio nelle ipotesi di "droga parlata"; e può altresì farsi rinvio, quanto all'esclusione dell'ipotesi di lieve entità in relazione a taluni capi (il 92 e il 101) avuto riguardo al fatto che risulta, nella specie, correttamente effettuata una valutazione contestuale degli addebiti mossi al Carpano, in termini pienamente aderenti a quelli enunciati nella sentenza a Sezioni Unite Murolo, richiamata a proposito del secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 7.4, E', infine, manifestamente infondato anche il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]: il diniego delle attenuanti generiche risulta correttamente motivato in relazione al rilevante numero e alla particolare gravità degli addebiti che lo riguardano, nonché al suo ruolo nella vicenda e alla sua personalità criminale. Peraltro, avuto anche riguardo alla pena concretamente irrogatagli, in ordine alla quale risulta correttamente motivata la differenziazione della sua posizione rispetto a quella dei coimputati, deve constatarsi la sostanziale mitezza del trattamento sanzionatorio, di fatto prossimo al minimo edittale pur in presenza di numerosi addebiti; quanto precede rende evidente che SLI i:ale profilo alcuna censura può utilmente essere sottoposta alla Corte di legittimità, atteso che la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita; così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peni., sicché é inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (Sez. 3, Sentenza n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851). 8. E' inammissibile anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per le ragioni in precedenza esposte in ordine ai motivi di doglianza non consentiti in sede di legittimità: si tratta, essenzialmente, della sottoposizione al vaglio della Corte regolatrice di un'interpretazione alternativa dellle prove sia in ordine al ruolo e alla consapevolezza del Gentile in ordine agli acquisti di stupefacente del Carpano, che in ordine alla natura dello stupefacente stesso. L'inammissibilità del ricorso assorbe la questione del decorso del termine di prescrizione proposta dal ricorrente. 9. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] é inammissibile. 9.1. Quanto al primo motivo di doglianza, risulta chiaro che anche in questo caso vanno richiamate le considerazioni svolte in precedenza a proposito dei motivi non consentiti in sede di legittimità; non può parlarsi, infatti, di motivazione apoditticamente adesiva a quella della sentenza di primo grado, ma di un vaglio critico correttamente espletato nell'ambito di una decisione conforme a quella del G.i.p. foggiano, le cui motivazioni non risultano essere state efficacemente contrastate con l'appello. Per il resto, valgono le considerazioni svolte in premessa in ordine all'inammissibilità delle lagnanze formulate a proposito della rivalutazione delle prove, non consentita in questa sede. 9.2. Quanto al secondo motivo, basterà rammentare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - e certamente non é questo il caso - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 10. E', invece, fondato - e assorbente delle ulteriori questioni poste nel suo ricorso - il primo motivo di doglianza di [OSCURATO:PERSONA]. Invero la Corte di merito, sebbene in assenza di appello del Procuratore generale territoriale sul punto e pur dichiarando estinti per prescrizione i reati di detenzione di armi comuni da sparo a lui asc:ritti al capo 129 della rubrica, ha determinato la pena in termini più gravosi rispetto alla pena applicatagli in primo grado (un anno, 5 mesi e 20 giorni di reclusione ed C 2.840,00 di multa, contro un anno e 4 mesi ed C 2.200,00). Trattasi invero di un caso evidente di reformatio in peius, costituente chiara violazione di quanto stabilito dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.. Peraltro, deve constatarsi che il residuo delitto di porto di arma comune da sparo di cui al combinato disposto degli articoli 4 e 7 della legge 895/1967 é ad oggi prescritto. Occorre invero tenere presente che la pena detentiva prevista per il reato in esame é pari a 6 anni e 8 mesi di reclusione, considerata la diminuente prevista dall'art. 7 della citata legge 895/1967, che come noto non costituisce una circostanza attenuante dei reati previsti dagli articoli da 1 a 4 della legge predetta, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversità dell'oggetto (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 49127 del 21/12/2017, dep. 2018, Martorana, Rv. 274551); ciò comporta che la forbice sanzionatoria di cui tenere conto per la determinazione del tempo necessario a prescrivere in relazione al residuo reato contestato al [OSCURATO:PERSONA] é quella risultante dall'applicazione della predetta diminuente; e che il termine di prescrizione del reato in parola, pur considerando l'aumento per le interruzioni del termine ex art. 161, comma 2, cod.pen. e fatti sospensivi, é ad oggi spirato. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato a lui ascritto estinto per prescrizione. 11. Per quanto riguarda gli altri ricorrenti (ossia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna di tutti i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti tutti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio ia sentenza impugnata limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per essere
Sentenza Cassazione n. 18052/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris