CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15100/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
portarsi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata, limitatamente all'art. 609-bis, comma terzo, cod. pen. ed il rigetto nel resto;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione, per delega orale, dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], che, per le posizioni delle parti civili, si è riportato alle conclusioni scritte cheha depositato in udienza, dichiarando che le parti civili sono ammesse al patrocinio a spesedello Stato e chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato;uditi, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitonell'accoglimento del ricorso nonchè l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi al ricorso, neha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile, in primo grado, ditre episodi di violenza sessuale (art. 609bis cod. pen.), aggravati ex art. 61 n. 5 e n.11quinquies cod. pen., e, in origine, anche per abuso di autorità connesso al supposto ruolodi “istruttore”. In appello la Corte di appello di Catania, con la sentenza 20 gennaio 2025, hariformato parzialmente la sentenza del tribunale di Catania del 12 luglio 2022. In particolare,la Corte territoriale ha confermato la responsabilità, escluso le aggravanti di minorata difesae abuso d’autorità, concesso le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravantedella minore età e rideterminato la pena in anni 4 e mesi 9 di reclusione, rigettando il motivodi nullità per la presenza del G.O.T. nel collegio in talune udienze istruttorie e negando sia la“minore gravità” ex art. 609bis, comma terzo, cod. pen. sia la riduzione per il rito abbreviatosubordinato.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diXXXXXXXXXXXX, deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, disp. Att. cod. proc. pen.2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge per la nullità assolutaviolazione artt. 33, 178 lett. a), 179 cod. proc. pen.).In sintesi, la difesa assume che il reato rientri tra quelli di cui all’art. 407, comma 2, lett.a) cod. proc. pen. (richiamato dall’art. 12 d.lgs. 116/2017) per equivalenza tra l’aggravantecomune dell’art. 61 n. 11quinquies cod. pen. e l’aggravante speciale dell’art. 609ter cod.pen.; deduce che il G.O.T. ha composto il collegio in almeno cinque udienze (escussioniimportanti ed esame dell’imputato) e che tale partecipazione determina nullità assolutainsanabile della sentenza di primo grado e degli atti istruttori, non sanata dalla successiva“rinnovazione” con collegio di soli togati (richiamando Cass., Sez. VI, n. 35857/2024).2.2. Deduce, con un secondo motivo, il vizio di violazione di legge e vizio dimotivazione sulla capacità a testimoniare, attendibilità e “usura della fonte” [(art. 606, co. 1,lett. e) cod. proc. pen. (motivazione) e lett. c) in relazione all’art. 196 cod. proc. pen.(accertamenti sulla capacità)].In sintesi, si deduce difetto/superficialità della motivazione sull’attitudine a testimoniaredi tre giovani (due minori all’epoca), con profili di fragilità (ritardo cognitivo lieve;autolesionismo; difficoltà relazionali), sulla assenza di riscontri esterni, sulla genericità delleepoche (capi 1 e 2), sulla verosimiglianza fisica dei fatti (periodo invernale, abbigliamentopesante, condotte in auto in marcia) e sull’usura derivante da plurime audizioni.2.3. Deduce, con un terzo motivo, il vizio di violazione di legge e vizio di motivazionequanto al consenso della persona offesa e alla mancanza di dolo ex art. 609bis cod. pen.(art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. – violazione/falsa applicazione dell’art.609bis cod. pen. e vizio di motivazione).In sintesi, lamenta la difesa che la Corte non abbia adeguatamente risposto alladoglianza relativa alla manifestazione del consenso delle ragazze precedente, contestuale esuccessivo alle condotte ascritte al ricorrente. Secondo la difesa, la Corte si concentra suirequisiti necessari ad integrare il reato, in particolare, sotto il profilo dell’elemento soggettivo.In particolare, la difesa oppone che la Corte abbia “sostituito” surrettiziamente il requisitodella costrizione con la mancanza di consenso “chiaro e inequivoco”, travisando il dolo.2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge e correlato vizio dimotivazione quanto alla minore gravità ex art. 609bis, comma terzo, cod. pen.La Corte non avrebbe riconosciuto l’attenuante nonostante condotte qualificate come“solo toccamenti/palpeggiamenti”, occasionalità ed esiguità degli episodi, richiamando a talfine arresti giurisprudenziali di questa Corte su criteri valutativi complessivi e su(in)compatibilità con la reiterazione.2.5. Deduce, con il quinto motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio dimotivazione quanto al rito abbreviato e alla riduzione di pena.La difesa censura l’erroneo diniego della riduzione (scelta del rito subordinataall’audizione XXXXXXX), il malgoverno delle regole sul rito e la contraddittorietà dellamotivazione.2.6. Deduce, con il sesto ed ultimo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlatovizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena (attenuanti generiche, continuazione,sostituzione pena).In sintesi, la difesa censura il difetto di motivazione sull’ampiezza del bilanciamento(riduzione non al massimo), sugli aumenti ex art. 81 cod. pen., e sul rigetto della sostituzioneex art. 545bis cod. proc. pen. (per soglia edittale).3. In data 2 febbraio 2026 sono state trasmesse le conclusioni scritte del Procuratoregenerale presso questa Corte, con richiesta di annullare la sentenza impugnatarelativamente alla non riconosciuta attenuante della minore gravità, con rinvio ad altrasezione della Corte di appello di Catania e rigettare nel resto il ricorso.In particolare, secondo il PG, il terzo motivo con cui si rivolgono censure in meritoall’omesso riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 609-bis,comma 3, cod. pen., risulta fondato nella parte in cui la motivazione risulta carente quanto aragioni dell’omessa applicazione, non condividendosi, sotto altro aspetto, la distinzione chela Corte di appello ha inteso effettuare in ordine all’applicazione del principio di dirittoespresso da Codesta Corte secondo cui il riconoscimento dell'attenuante della minoregravità, nel caso di più fatti in continuazione ai danni della medesima persona offesaminorenne, richiede che ogni singolo fatto sia inquadrato in una valutazione globale, postoche anche un fatto, ritenuto di modesta gravità se valutato singolarmente, può, ove replicato,comportare un aggravamento di intensità della lesione del bene giuridico così da comportarel'esclusione dell'attenuante speciale (Sez. 3, n. 49308 del 24/11/2022, P., Rv. 283913 - 01).Il citato principio risulta teso ad escludere che la reiterazione possa avere valenza neutra inordine a ciascuna vittima proprio perché anche la sola reiterazione imprime una maggioregravità alle singole condotte violente ai danni della stessa; il ripetersi delle stesse nedetermina una maggiore gravità anche quando le stesse, specie quelle successive alleprime, si riverberano sulla persona della vittima aumentando considerevolmente la lorovalenza negativa. Inconferente è, pertanto, il valorizzato dato connesso alla contestualitàcronologica che avrebbe interessato le tre vittime, senza che si sia inteso spiegare laragione per cui, relativamente a ciascuna di esse, e segnatamente le singole condotte aidanni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le plurime condotte ai danni diXXXXXXXXXXXXXX non sarebbero meno gravi alla luce della descritta condotta purvalorizzata in sede di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalentisulla contestata aggravante della minore età. Né risulta valorizzabile il pregresso rapportocon le famiglie delle vittime e fragilità di costoro, evenienze che non sarebbe stato possibileapprezzare in ordine a tutte le condotte contestate e comunque non adeguatamentesviluppate circa il carattere assorbente se del caso loro assegnato ai fini dell’invocata4. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, parti civili costituite, in proprio ed anche per le figlieXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA], in data 9 gennaio 2026, ha chiestoprocedersi con trattazione orale. In data 18 febbraio 2026, il predetto difensore ha fattopervenire le conclusioni scritte, con richiesta di liquidazione della somma di € 6.332,00,aumentata per la difesa di più parti, oltre accessori di legge.L 'Avv . Cr is t ina [OSCURATO:PERSONA], ne l l ' i n te resse de l la par te c iv i le cos t i tu i taXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ha depositato in data 30 gennaio 2026, le conclusioniscritte, con richiesta di inammissibilità del ricorso o, in subordine, di rigetto, con confermaintegrale della sentenza impugnata della Corte di Appello di Catania del 20 gennaio 2025 econ condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa dellacostituita parte civile, come da nota allegata.5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in data 2 gennaio 2026, nell’interesse del ricorrente, hachiesto procedersi con trattazione orale. In data 3 febbraio 2026, è pervenuta memoriadifensiva del medeismo Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito, in particolare, perl’accoglimento del primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, trattato in udienza a seguito di tempestiva richiesta difensiva di discussioneorale, accolta dal Presidente titolare della Sezione, è complessivamente infondato.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Come affermato anche in altra occasione da questa Corte (Sez. 2, n. 40459 del 6ottobre 2023, non mass.), con il decreto legislativo n. 116 del 2017 è stata dettata unadisciplina organica della magistratura onoraria, con la quale si è inteso delineare uno statutounitario della medesima, integrando nel ruolo degli originari Giudici di pace anche ipreesistenti Giudici onorari di tribunale, dando, così vita alla figura del "Giudice onorario dipace".2.2. Ciò posto, è, al riguardo, bene chiarire che, una volta entrato in vigore l'art. 12 deld. lgs n. 116 del 2017, il quale, nel disciplinare la destinazione dei Giudici onorari di pace neicollegi civili e penali prevede che costoro non possano fare parte, per il settore penale, dei"collegi (...) qualora si proceda per i reati indicati nell'art. 407, comma 2, del codice diprocedura penale", l'eventuale partecipazione di un soggetto appartenente alla predettacategoria nella composizione del Collegio giudicante, integrando la norma in questione unaipotesi di limitazione della capacità del giudice ai sensi dell'art. 33 cod. proc. pen., darebbeluogo ad un caso di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, cod. proc. pen, in relazione all'art.178, comma 1, lettera a), cod. proc. pen., insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato egrado del procedimento (Sez. 2, n. 27371 del 10 luglio 2024, non mass.).2.3. Tuttavia, come rilevato dalla Corte di appello, a pag. 4, nella sua puntualemotivazione, l’eccezione di nullità va respinta poiché, tra i reati elencati nell’art. 407, comma2, lett. a) cod. proc. pen. vi rientra l’art. 609-ter cod. pen., ma non l’art. 609-bis, contestato,invece, nel caso di specie. In particolare, il fatto è stato ricondotto all’aggravante comune dicui all’art. 61, n. 11 quinquies. Inoltre, tale contestazione in fatto non può essere riqualificatain peius in sede di appello in virtù del divieto di reformatio in peius.2.4. Altra ragione per cui si ritiene inconferente l’eccezione di nullità sollevata riguardale circostanze per cui la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e la decisione sono stateassunte da un collegio composto interamente da giudici togati, restando impregiudicata lapartecipazione del giudice onorario di pace sia all’udienza nel corso della quale si èproceduto all’esame dibattimentale del ricorrente sia all’udienza nel corso della quale si èproceduto all’audizione del teste di difesa. Difatti, tale partecipazione, come affermato dallaCorte di appello, non ha in concreto causato alcun pregiudizio.2.5. Ad avviso di questa Corte, una siffatta evenienza – non dissimile da quella che siverifica allorché, in assenza della esplicita richiesta di rinnovazione della istruttoriadibattimentale, l'eventuale mutamento della composizione del Collegio giudicante èirrilevante, potendo essere utilizzate le prove assunte anche dal Collegio diversamentecomposto (Sez. U., n. 41736 del 10 ottobre 2019, Rv. 276754); ovvero alla ipotesi in cui leparti, concordemente, acconsentono alla acquisizione, sebbene irrituale, di documentazione(si immagini il caso della acquisizione di una sentenza straniera non riconosciuta ai sensidell'art. 731 cod. proc. pen.), (Sez. 1, n. 49799 del 14 dicembre 2023, Rv. 285580); ovvero,non ai soli fini della documentazione della esistenza e tempestività della condizione diprocedibilità, della querela (Sez. 6, n. 15881 del 26 aprile 2022, Rv. 283148) – ha resoirrilevante il dato segnalato in sede di ricorso.Infatti, una volta che alla assunzione della decisione abbia provveduto un Collegiogiudicante regolarmente composto e di fronte al quale l'attività istruttoria è stata rinnovata,non è più riscontrabile alcuna effettiva lesione del diritto di difesa dell'imputato nel fatto chenel corso di una fase del processo (fase divenuta, tuttavia, irrilevante stante la rinnovazioneistruttoria) il Collegio sia stato composto anche da un giudice non professionale (Sez. 3, n.31844 del 01/04/2025, Rv. 288754).2.6. Né ha pregio, pur se suggestiva, l’eccezione difensiva, sviluppata in sede dimemoria depositata in limine litis dalla difesa secondo cui, stante la natura assoluta dellanullità, sarebbe preclusa qualsiasi sanatoria, donde non avrebbe rilievo la rinnovazionedibattimentale successivamente intervenuta da parte del collegio regolarmente costituito,soprattutto alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n.67/2025.L’eccezione, come anticipato, non può essere accolta.Importante è, a tal fine, definire il perimetro tracciato dalla Corte costituzionale con lasentenza n. 67/2025. La Corte costituzionale, nella richiamata sentenza, ribadisce che l’art.106 Cost. consente l’impiego della magistratura onoraria solo nelle funzioni attribuite aigiudici singoli e solo eccezionalmente in via di supplenza per funzioni collegiali di tribunale; ilD.lgs. 116/2017, art. 12, vieta la partecipazione del giudice onorario ai collegi in taluneipotesi (tra cui i procedimenti per i reati dell’art. 407, comma 2, lett. a, cod. proc. pen.). Iltravalicamento di tali limiti comporta, sul piano processuale penale, un vizio di nullitàinsanabile degli atti compiuti dinanzi al collegio formato contra legem, con travolgimentodell’intero giudizio.Nella fattispecie scrutinata (rimessione del Tribunale di Catania), la Corte costituzionaledichiara inammissibili le questioni volte a “costituzionalizzare” l’utilizzabilità dei verbaliformati davanti al collegio “misto”, anche con consenso delle parti: la norma impugnata nondisciplina l’utilizzabilità dei verbali, né le conseguenze invalidanti; quelle conseguenzediscendono aliunde dal sistema processuale. La sentenza, dunque, non legittima l’usodiretto dei verbali assunti dal collegio “incapace”; al contrario, conferma che il vizio attienealla capacità del giudice (art. 33 cod. proc. pen.) e determina nullità assoluta (art. 179 cod.proc. pen.) degli atti assunti da quel collegio. Trattasi di soluzione coerente con lagiurisprudenza di legittimità: l’illegittima destinazione del giudice onorario a comporre collegipenali integra nullità assoluta (Sez. 3, n. 20202 del 16/04/2021, Gareri ed altro, non mass.;Sez. 3, n. 39119 del 06/07/2023, M., Rv. 285112 - 01).2.7. Tanto premesso, l’art. 185 cod. proc. pen. dispone che, dichiarata la nullità, ilgiudice ne ordina la rinnovazione se necessaria e possibile. Per le nullità concernenti leprove, la legge esclude la regressione del procedimento e affida al giudice la rinnovazionedella prova se necessaria e ripetibile. La nuova assunzione costituisce, dunque, un attoautonomo e geneticamente valido che non subisce il contagio del vizio che ha afflitto l’attooriginario.Alla luce di quanto sopra, la nullità assoluta colpisce gli atti assunti davanti all’organoincapace, non un “fatto storico” in sé. Quando la stessa fonte dichiarativa viene riassunta exnovo davanti a collegio pienamente legittimato (tutti giudici togati), anche a seguito dirinnovazione “per lettura” sull’accordo delle parti, l’atto probatorio nasce secondo legge enon può essere colpito dalla precedente nullità, che rimane circoscritta agli atti formati dalcollegio illegittimo. È la tipica funzione “sterilizzante” della rinnovazione ex art. 185 cod. proc.pen. per gli atti probatori.La giurisprudenza di legittimità, in un ambito contiguo, ha del resto chiarito che, nelgiudizio di rinvio a seguito di annullamento per violazioni processuali (anche a pena diinutilizzabilità), non vi è alcuna preclusione alla rinnovazione della stessa prova dichiarativa,ove necessaria (Sez. 6, n. 36766 del 28/04/2023, Comberiati, Rv. 285180 – 01): ciòconferma la piena autonomia ontologica dell’atto probatorio rinnovato rispetto all’atto viziato.Le regole sull’oralità/immediatezza (artt. 525 e 603 cod. proc. pen.; oggi anche art. 495,comma 4ter cod. proc. pen.) presidiano l’esigenza che il giudice che decide abbia percepitodirettamente la prova dichiarativa o che le parti possano ottenere la rinnovazione dell’esamequando cambiano le condizioni (mutamento del giudice; assenza di videoregistrazione).L’atto rinnovato davanti a giudici togati, anche “per lettura” sull’accordo delle parti,ricostruisce il contraddittorio su basi costituzionalmente piene, collocandosi fuori dall’area diinvalidità che colpiva il verbale originario.In definitiva, dunque, anche alla luce della sentenza della Corte cost. n. 67/2025, lapresenza del giudice onorario in un collegio vietato comporta nullità assoluta e espulsionedei verbali formati dinanzi a quell’organo. Tuttavia, la rinnovazione in dibattimento dellamedesima prova davanti a collegio interamente togato, anche se avvenuta “per lettura”sull’accordo delle parti, produce un atto probatorio nuovo, valido e autonomo, sul quale lanullità non si propaga. L’utilizzabilità discende, quindi, non dalla “sanatoria” dei verbali viziati,ma dalla corretta riassunzione della prova nel contraddittorio davanti a un organo capace,secondo l’architettura dell’art. 185 cod. proc. pen. e in coerenza con i canoni di oralità eimmediatezza.3. Il secondo motivo è invece inammissibile.3.1. Occorre osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia ormai da tempodelineato le coordinate di valutazione della testimonianza della persona offesa nella materiadei reati sessuali.3.2. Sul punto, è stato ripetutamente affermato che la deposizione della persona offesasi configura, nel vigente ordinamento processuale, come “prova piena”, legittimamente postada sola a fondamento dell’affermazione di responsabilità, come tale dunque nonnecessitante di alcun elemento di riscontro. Tuttavia, proprio in ragione del particolareregime che caratterizza lo statuto dichiarativo della vittima di reati sessuali, la giurisprudenzadi questa Corte ha sempre ribadito la necessità di riservare una spiccata attenzione, daparte del giudice, ai racconti della persona offesa, vagliandone scrupolosamente lacredibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del narrato, in modo più penetrante e rigorosorispetto alle dichiarazioni rese da qualsiasi testimone, in specie quando vi sia stata lacostituzione di parte civile e, dunque, l’astratta possibilità di uno specifico interesse alriconoscimento della responsabilità dell’imputato (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv.275312).3.3. Per chiarire il perimetro del sindacato riservato a questa Corte, va ricordato, qualeprincipio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, che la valutazione della credibilitàdella persona offesa da reato è una questione di fatto, la quale ha la propria chiave di letturanel compendio motivazionale fornito dal giudice di merito, che non può essere rivalutata insede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni o abbia fattoricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull’id quom plerumque accidit,ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale priva di unapur minima plausibilità (Sez. 4, 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).3.4. Peraltro, in quanto ancorato a considerazioni scevre da aspetti di irrazionalità ecoerenti con le acquisizioni probatorie, correttamente intese nel loro significato reale elogicamente correlate tra loro, il giudizio di attendibilità delle persone offese compiuto dallaCorte territoriale è esente da vizi che ne inficino la tenuta logica e non presta il fianco allecensure difensive, essendo precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili odotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez.6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).3.5. Si noti come, nel caso di specie, la Corte di appello faccia corretta applicazione ditali principi, offrendo una motivazione puntuale in ordine alle censure difensive. In primoluogo, considera attendibili – e, pertanto, idonei a testimoniare – le testimonianze rese dallepersone offese. In particolare, la Corte reputa credibile il racconto di XXXXXXX, ritenendoche, proprio perché affetta da problemi di apprendimento, non sia in grado di ricostruire fattifantasiosi peraltro ricchi di particolari. Pertanto, la Corte ha ritenuto l’incidente probatoriodella ragazza privo di lacune e discordanze. Con precisione, la stessa ha raccontato i fatticosì come verificatosi. [OSCURATO:PERSONA] il rapporto di fiducia intercorrente tra lei e il ricorrente, ilquale, in un’occasione si era offerto di riaccompagnarla a casa dopo la fine degliallenamenti, lo stesso aveva approfittato di quell’occasione per rivolgerle domandesconvenienti, fino ad arrivare a palpeggiamenti avvenuti sui genitali. Inoltre, la ragazza,ammettendo di avere dei problemi comunicativi, ha dichiarato di non sapere comecomportarsi di fronte ad un simile episodio e di non riuscire ad interrompere il rapporto con ilricorrente, essendo stato sempre descritto come un rapporto in cui la stessa riponevaenorme fiducia; a dimostrazione di ciò, quest’ultima ha ammesso di aver confidato alricorrente alcuni suoi episodi di autolesionismo. Sul punto, la Corte non ha ritenuto che ilracconto reso dalla ragazza sia inverosimile, bensì rappresenta una conferma il fatto che leviolenze del ricorrente sono state compiute approfittando della confidenza e dell’affetto chelo stesso era riuscito ad instaurare.Analogamente, risultano credibili e non inverosimili alla Corte territoriale i racconti residall’altra persona offesa (XXXXXXX). Anche in tal caso, si tratta di un racconto ritenutochiaro e coerente, in cui viene riferito che in un episodio il ricorrente le ha rivolto domandeintime (“Ma tu ti sei masturbata? Hai mai fatto una sega?”), le ha appoggiato le mani sulseno invitandola a toccarsi, così come, in altre occasioni, lo stesso ha approfittato deimomenti in cui la riaccompagnava a casa per palpeggiarle le parti intime. Inoltre, si ritieneche se la ragazza si fosse inventata tali particolari, avrebbe potuto riferire falsamente ancheCome ulteriore riscontro di tali dichiarazioni, la Corte ritiene credibili, attendibili e ricchedi dettagli le dichiarazioni rese da una cugina ([OSCURATO:PERSONA]) delle persone offese, laquale ha riferito di aver ricevuto anch’ella palpeggiamenti da parte del ricorrente, di averricevuto da parte sua messaggi in cui le veniva chiesto se si stesse toccando e di cancellarlesubito dopo la chat, inviandogli anche lo screenshot come prova di aver eliminato imessaggi.3.6. Con riguardo all’ipotesi in cui i racconti resi dalle persone offese siano frutto di unloro complotto, di un loro precedente accordo, la Corte di appello ritiene che se più testimonirendono la stessa narrazione, tale dato rappresenta una conferma della veridicità degliassunti. Anche se si potesse ipotizzare che le ragazze, unite da vincoli parentali, possanoconcordare di calunniare un uomo nel quale fino a quel momento riponevano fiducia, sulpunto la Corte fa riferimento a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui“in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione deifatti è soltanto quello ragionevole, ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, incaso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di confermadell’ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un’ipotesi del tuttocongetturale, seppure plausibile” (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 – 04).L’ipotesi del complotto tra cugine per i giudici territoriali va senza dubbio respinta, nonavendo, in primo luogo, la capacità di mentire, essendo entrambe affette da gravi problemipersonali. Si noti al riguardo che, seppur in un episodio le stesse tentarono di fuggire dacasa, accusando falsamente i genitori di maltrattamenti, poco dopo entrambe non riuscironoa reggere una tale menzogna.In aggiunta, tra i riscontri documentali viene evidenziata la registrazione dellaconversazione, intercorsa con il ricorrente, mediante la quale veniva confermata senza alcundubbio l’ipotesi accusatoria, configurandosi, in tal modo, come un riscontro oggettivo alledichiarazioni delle persone offese.Viene considerato r iscontro oggett ivo anche la test imonianza resa daXXXXXXXXXXXXXXX, amico di [OSCURATO:PERSONA], il quale, in un primo momento, avevaricevuto intimidazioni da parte del figlio del ricorrente a dichiarare il falso, mentre, in sede diassunzione della sua testimonianza, ha confermato il narrato di [OSCURATO:PERSONA],ricorrente (quest’ultimo, invece, dichiarava che tale episodio non si fosse mai verificato).Ulteriori riscontri oggettivi attengono alla trascrizione di una conversazione che lamadre, [OSCURATO:PERSONA], registrò parlando con la figlia XXXXXXX, dopo averlaconvinta a farsi raccontare se fosse accaduto qualche episodio spiacevole con il ricorrente;la trascrizione dello scambio di messaggi via whatsapp tra XXXXXXX e la sua educatrice,sentita come teste, il cui racconto conferma che non vi è stato alcun complotto tra madri efiglie, o tra cugine, poiché ognuna di loro fece emergere la verità con modalità diverse e, nelcaso di XXXXXXX, dopo avere reso confidenze alla sua educatrice.Le dichiarazioni accusatorie trovano infine riscontri anche sia in relazione alle parzialiammissioni del ricorrente relative al mimo del “ditalino” sia in relazione all’atteggiamentodella moglie del medesimo quando implorò i genitori delle persone offese a non sporgeredenuncia.3.7. Al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente siappalesano dunque prive di pregio, in quanto si risolvono nel “dissenso” sulla ricostruzionedei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dai giudici di merito,operazione vietata in sede di legittimità, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola perpresunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propone unadoglianza non suscettibile di sindacato da parte di questa Corte. Deve, sul punto, ribadirsiinfatti che il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se ladecisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nédeve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione siacompatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento(v., tra le tante: Sez. 5, n. 3416 del 26/10/2022 – dep. 26/01/2023, Lembo, n.m.; Sez. 5, n.1004 del 30/11/1999 - dep. 31/01/2000, Moro, Rv. 215745; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010,Casucci, Rv. 246552).4. Anche il terzo motivo è inammissibile.4.1. In tema di violenza sessuale, la nozione di atti sessuali è la risultante della sommadei concetti di congiunzione carnale ed atti di libidine, per cui essa viene a comprendere tuttigli atti che, secondo il senso comune e l’elaborazione giurisprudenziale, esprimono l’impulsosessuale dell’agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo. Devonopertanto essere inclusi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime dellevittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o dibreve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivoconsegua la soddisfazione erotica (Sez. 7, ord. n. 1560 del 2026, non mass.). [OSCURATO:PERSONA] altresì ritenuto che anche i toccamenti delle parti intime o, più in generale, erogene,effettuati sopra i vestiti e gli abbracci accompagnati da toccamenti di parti del corpo dellavittima, integrano gli elementi del delitto di cui all’art. 609 bis cod. pen. (Sez., 3, n. 44246 del18/10/2005, B., Rv. 232901-01).4.2. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha adeguatamente qualificato le condotteascritte al ricorrente come atti sessuali imposti mediante palpeggiamenti improvvisi edindotti, sfruttando a proprio vantaggio il rapporto di fiducia instaurato nel tempo con lepersone offese, la loro minore età e le fragili condizioni psichiche. Si ritiene solitamente chetali modalità, improvvise, volte ad impedire una repentina reazione da parte delle personeoffese, così come l’uso di discorsi manipolatori allusivi alla educazione alla sessualità, sianoidonei a superare la volontà delle vittime, escludendo qualsiasi valido consenso (Sez. 3, n.27273 del 15/06/2010, M., Rv. 247932 - 01; Sez. 3, n. 6945 del 27/01/2004, Manta, Rv.228493 - 01).4.3. Tra l’altro occorre evidenziare che il reato di violenza sessuale può configurarsiindipendentemente da un contatto fisico tra l’agente e la vittima allorquando venga lesa lacapacità di autodeterminarsi di quest’ultima per essere stata costretta, mediante violenza ominaccia (art. 609-bis, primo comma, cod. pen.), ovvero indotta (art. 609-bis, secondocomma cod. pen.) alla profanazione della sua sfera sessuale. Ricorrono in tal casoinequivocabilmente tutti gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa, ivi compresa lasussistenza dell’atto sessuale per la configurabilità del quale non è affatto richiesto ilcollegamente fisico tra i due protagonisti, essendo sufficiente il coinvolgimento corporeo delsoggetto passivo il quale deve essere, secondo l’espressa formulazione della norma,costretto o indotto a compierli o a subirli per soddisfare, indipendentemente dalla zonacorporea attinta e dalla realizzazione della finalità di appagamento dei propri istinti libidinosida parte dell’agente, le richieste di quest’ultimo.4.4. Quanto alla prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale,trattasi di finalità che non è assolutamente necessaria ai fini del perfezionamento dellafattispecie delittuosa di cui all’art. 609-bis cod. pen. che, in quanto caratterizzata dal dologenerico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo dellalibertà sessuale della persona offesa non consenziente, si concretizza quali che siano idesideri dell’agente che non obbligatoriamente devono tendere all’appagamento della suaconcupiscenza, ben potendo consistere nel perseguimento di finalità di altra e diversanatura, quali la violenza fisica volta al mero dominio materiale della vittima, il gioco,l’umiliazione morale e finanche il pubblico scherno perseguito nei confronti del soggettopassivo (Sez. 3, n. 5688 del 18/09/2024, L., Rv. 287433-01).4.5. Anche tale motivo è dunque privo di pregio.5. Il quarto motivo non si sottrae al giudizio di inammissibilità.5.1. Secondo l'indirizzo interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità,l'attenuante in questione (art. 609-bis, comma terzo, cod. pen.) non risponde ad esigenze diadeguamento del fatto alla colpevolezza del reo, ma concerne la minore lesività del fatto inconcreto rapportata al bene giuridico tutelato.5.2. In tale ambito, assumono particolare rilevanza la qualità dell'atto compiuto (più chela quantità di violenza fisica), il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni(fisiche e mentali) di quest'ultima, le caratteristiche psicologiche (valutate in relazione all'età),l'entità della compressione della libertà sessuale ed il danno arrecato alla vittima anche intermini psichici (Sez. 3, n. 27272 del 15/06/2010, P., Rv. 247931 - 01). Rilevano, inparticolare, i soli elementi indicati dal comma primo dell'art. 133 cod. pen., e non anche quellidi cui al comma secondo, utilizzabili solo per la commisurazione complessiva della pena(Sez. 3, n. 14560 del 17/10/2017, Rv. 272584 - 01; Sez. 3, n. 31841 del 02/04/2014, C., Rv.260289 - 01).5.3. In tempi più recenti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini dellaconfigurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità, prevista dall'art. 609-bis, comma 3, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, qualimezzi, modalità esecutive, grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisichee mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in relazione all'età, tali da potereritenere che la libertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave, così come aldanno arrecato alla vittima anche in termini psichici e le conseguenze sul suo sviluppo psico-fisico (Sez. 3, n. 23913 del 14/05/2014, Rv. 259196 - 01; Sez. 3, n. 34236 del 12/07/2012.A., Rv. 253172 - 01), mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente lapresenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015P.G. in proc. D., Rv. 266272; Sez. 3, n. 21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821; Sez. 4, n.16122 del 12/10/2016, L., Rv. 269600 - 01).5.4. Nel caso di specie, adeguatamente la Corte di appello ha escluso che i fatticontestati possano essere ricondotti nell’ambito della minore gravità ex art. 609-bis, comma3, cod. pen. poiché, seppur, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “ilriconoscimento della circostanza attenuante della minore gravità del fatto non è impeditodalla commissione di una pluralità di episodi illeciti in danno di diverse persone offese, la cuilibertà sessuale sia stata compressa in maniera non grave (Sez. 3, n. 25434 del 22/09/2015,S., Rv. 267451)”, caso in cui la Suprema Corte aveva valorizzato il fatto che i soggettipassivi della condotta erano fra loro diversi e ciascuno indipendente dall’altro, dovendosi intal caso valutare la gravità di ciascun singolo episodio), tuttavia, nel caso di specie, il fattonon può essere qualificato in termini di minore gravità a fronte dell’unitarietà del disegnocriminoso, dell’omogeneità delle condotte poste in essere, del ravvicinato periodo di tempoin cui queste sono state compiute, della pluralità delle persone offese, dell’approfittamentodelle loro condizioni di debolezza e fragilità e del rapporto di fiducia con esse instaurato.5.5. È vero, dunque, che, in tempi non recenti, questa sezione aveva affrontato laquestione della reiterazione degli atti sessuali con minore infraquattordicenne ai fini dellavalutazione dell'attenuante speciale della minore gravità di cui all'art. 609 bis, comma 3, cod.pen., affermando il principio per cui il riconoscimento della circostanza attenuante dellaminore gravità del fatto non è impedito dalla commissione di una pluralità di episodi illeciti indanno di diverse persone offese, la cui libertà sessuale sia stata compressa in maniera nongrave (Sez. 3, n. 25434 dei 22/09/2015, M., Rv. 267451 - 01) – sentenza richiamata dallaCorte di appello – tuttavia, occorre precisare che in quella pronuncia la Corte di legittimità,nel censurare la decisione di merito che aveva automaticamente escluso la diminuente inuna fattispecie di "palpeggiamenti" di più alunne minorenni, osservava che il naturaleaggravamento della intensità della lesione al bene protetto, connesso alla reiterazione di unasingola condotta di modesta gravità, non si verificava quando i soggetti passivi dellacondotta fossero sempre fra loro diversi e ciascuno indipendente dall'altro, dovendosi in talcaso valutare la gravità di ogni singolo episodio. A contrario, da tale condivisibile principio,consegue che, nella valutazione da compiere con riguardo alla gravità di ogni singoloepisodio commesso, nei confronti del medesimo soggetto minorenne, che compone il reatocontinuato, la reiterazione di una singola condotta, ancorché di un fatto ritenuto di minoregravità, commessa nei confronti dello stesso soggetto passivo minorenne, comportanecessariamente un aggravamento della lesione del bene giuridico, anche solo con riguardoai danni psichici derivanti dalla reiterazione, idonea potenzialmente ad escludere l'attenuantespeciale di cui all'art. 609 bis comma 3 cod. pen.Di talché, anche un fatto singolarmente considerato e ritenuto di modesta gravità, sereplicato, comportando un naturale aggravamento dell'intensità della lesione del benegiuridico, assume connotati gravi ai fini dell'esclusione dell'attenuante speciale.5.6. Pertanto, escluso ogni automatismo tra reiterazione degli atti sessuali e diniego diriconoscimento della menzionata attenuante speciale, non di meno, nella valutazione globaledel fatto, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, non v'è dubbio che, allorchégli atti sessuali siano stati commessi ai danni della stessa persona offesa minorenne, ilgiudice debba, nella valutazione del singolo fatto, compiere una valutazione globale dellostesso nei termini sopra indicati che se sorretta da congrua e non manifestamente illogicamotivazione non è censurabile in questa sede ed è giuridicamente corretta (Sez. 3, n. 49308del 24/11/2022, P., Rv. 283913-01).5.7. Sul punto, la sentenza impugnata, in ciò dissentendo questa Corte dalla diversavalutazione del Procuratore Generale, ha reso una adeguata e corretta motivazione,valorizzando sia i predetti parametri qualitativi e quantitativi, sia valorizzando la maggiorlesione del bene giuridico protetto e le condizioni psichiche e mentali delle persone offese.6. Il quinto motivo è parimenti inammissibile.6.1. La Corte d’appello conferma il diniego del G.U.P. e del Tribunale per l’accesso alrito abbreviato, giustificato dalla circostanza per cui la difesa aveva inteso subordinare lascelta di tale rito all’audizione di un proprio teste, ritenuta incompatibile con la finalitàdeflattiva propria del rito. In aggiunta, l’audizione del teste si è rivelata lunga, farraginosa,anche alla luce del contrasto tra le sue dichiarazioni e quelle emergenti da documenti giàversati in atti, non risultando in alcun modo decisiva.6.2. Va ricordato che, ai sensi dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., “l’imputato, fermarestando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’art. 442, comma 1 bis, puòsubordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Ilgiudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili,l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizioabbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione all’istruzionedibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria.Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423”.6.3. Alla luce di tale dato letterale, il diniego di accesso al rito abbreviato, subordinatoall’audizione di un teste difensivo, risulta, nel caso di specie, legittimo ed è statocorrettamente giustificato dal giudice in relazione alla sua incompatibilità con le finalitàdeflattive proprie del rito, soprattutto in ragione della non decisività delle dichiarazioni resedal teste (Sez. 3, n. 6175 del 23/10/2014, dep. 2015, Hequimi, Rv. 262386 – 01; Sez. U, n.44711 del 27/10/2004, Wajib, Rv. 229175 – 01).7. Infine, anche l'ultimo motivo di ricorso è inammissibile.7.1. Occorre evidenziare che il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti edinsindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, alla stregua di anche soloalcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 3163 del 28/11/1988, dep. 1989,Donato, Rv. 180654), e la relativa motivazione non postula un'analitica esposizione dei criteridi valutazione utilizzati (Sez. 4, n. 10379 del 26/3/1990, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 184914).7.2. Nel caso di specie, la Corte di appello, in punto di dosimetria della pena, ha fornitoun’adeguata motivazione, mediante indicazione degli elementi posti a fondamento della suadecisione. In particolare, ha escluso l’aggravante della minorata difesa e dell’abuso diautorità. Ha, inoltre, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche spiegando che talericonoscimento è ancorato alla circostanza per cui gli atti contestati si sono esplicati in“toccamenti” e palpeggiamenti, non sfociando in rapporti completi, che avrebbero avuto unaportata lesiva maggiore. Ritenendo sussistente l’aggravante di aver agito in danno dipersone minori di anni 18, nel giudizio di bilanciamento, la Corte ha ritenuto prevalenti lepersonalità delle persone offese risulta collegato non allo status di minorenni, bensì aproblemi cognitivi di cui soffrivano. Infine, avendo la Corte rimodulato complessivamente lapena finale ad anni 4 e mesi 9, conseguentemente la richiesta di sostituzione della penadetentiva con una pena sostitutiva risulta(va) incompatibile con la cornice edittale previstadalle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, applicabili quando ilgiudice nel pronunciare una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiestadelle parti ritenga di dover determinare una pena detentiva non superiore a quattro anni, edel lavoro di pubblica utilità in relazione a pene detentive non superiori a tre anni (art. 20 biscod. pen.).7.3. Trattasi di motivazione che si sottrae a qualsiasi sindacato di questa Corte,essendo la stessa immune da vizi logico - argomentativi e del tutto corretta in diritto.8. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali nonchè alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nelpresente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misurache sarà liquidata dalla Corte di Appello di Catania con separato decreto di pagamento.Trova, infatti, applicazione il principio, già autorevolmente affermato da questa Corte aSezioni Unite secondo cui in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spesesostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte dicassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario,mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De, Rv.277760 - 01). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenutenel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misurache sarà liquidata dalla Corte di Appello di Catania con separato decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.