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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17294/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per l'opposto rifiuto agli accertamenti ex artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi (sostenuti da memoria) con i quali prospetta violazioni di legge e vizio motivazionale congiunto.

Con il primo motivo si deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente in capo alla polizia giudiziaria operante l'obbligo di attendere il difensore della persona interessata, previamente avvisata della facoltà di farsi assistere da difensore nel caso di accertamenti ex artt. 186 e 187 cod. strada.

Con il secondo motivo, invece, si prospetta la violazione dell'art. 186, comma 5, cod. strada., per aver il giudice di merito ritenuto eseguibili i relativi accertamenti dalla struttura sanitaria, su richiesta della polizia giudiziaria, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali senza l'emersione di indizi di reità in merito alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza e, in particolare, senza la previa acquisizione di elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione ai detti accertamenti.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza non solo del secondo motivo, che sostanzialmente (peraltro non confrontandosi con la sentenza impugnata e con la sottesa vicenda fattuale) argomenta come se la fattispecie fosse sussunta nel quarto comma dell'art. 186 cod. strada e non nel comma quinto dello stesso articolo, ma anche della prima doglianza.

Con riferimento a quest'ultima censura, difatti, rileva il principio per cui quelli di cui innanzi sono accertamenti strumentali costituenti atti di polizia giudiziaria urgenti e indifferibili, il cui esito è suscettibile di essere definitivamente compromesso dal decorso del tempo, cui il difensore può assistere ma senza diritto di essere previamente avvisato.

La polizia giudiziaria deve quindi unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia e non anche attendere l'arrivo del difensore eventualmente nominato (si vedano, con riferimento all'accertamento alcolimetrico, ex plurimis: Saz. 4, n. 5860 del 10/11/2021, dep. 2022, Francini, Rv. 282639; Sez. 4, Sentenza n. 41178 del 20/07/2017, Rallo, Rv. 270772).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Bologna, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per l'opposto rifiuto agli accertamenti ex artt. 186, comma 7, e 187, comma 8, cod. strada. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi (sostenuti da memoria) con i quali prospetta violazioni di legge e vizio motivazionale congiunto. Con il primo motivo si deduce che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere insussistente in capo alla polizia giudiziaria operante l'obbligo di attendere il difensore della persona interessata, previamente avvisata della facoltà di farsi assistere da difensore nel caso di accertamenti ex artt. 186 e 187 cod. strada. Con il secondo motivo, invece, si prospetta la violazione dell'art. 186, comma 5, cod. strada., per aver il giudice di merito ritenuto eseguibili i relativi accertamenti dalla struttura sanitaria, su richiesta della polizia giudiziaria, per i conducenti coinvolti in incidenti stradali senza l'emersione di indizi di reità in merito alla fattispecie di guida in stato di ebbrezza e, in particolare, senza la previa acquisizione di elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione ai detti accertamenti. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza non solo del secondo motivo, che sostanzialmente (peraltro non confrontandosi con la sentenza impugnata e con la sottesa vicenda fattuale) argomenta come se la fattispecie fosse sussunta nel quarto comma dell'art. 186 cod. strada e non nel comma quinto dello stesso articolo, ma anche della prima doglianza. Con riferimento a quest'ultima censura, difatti, rileva il principio per cui quelli di cui innanzi sono accertamenti strumentali costituenti atti di polizia giudiziaria urgenti e indifferibili, il cui esito è suscettibile di essere definitivamente compromesso dal decorso del tempo, cui il difensore può assistere ma senza diritto di essere previamente avvisato. La polizia giudiziaria deve quindi unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia e non anche attendere l'arrivo del difensore eventualmente nominato (si vedano, con riferimento all'accertamento alcolimetrico, ex plurimis: Saz. 4, n. 5860 del 10/11/2021, dep. 2022, Francini, Rv. 282639; Sez. 4, Sentenza n. 41178 del 20/07/2017, Rallo, Rv. 270772). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 17294/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris