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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 20022/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione dell'avv.to Giacomo lana, che ha illustrato i motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.RITENUT.0 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, sostituita la sanzione accessoria per la durata della pena, con quella temporanea, confermava nel resto la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro all'esito del rito abbreviato "puro" eletto dall'imputato, dopo il rigetto della richiesta di definizione con il rito abbreviato condizionato.

1.1. All'imputato è contestato il reato di estorsione tentata, aggravata dal metodo mafioso, la responsabilità è stata accertata sulla base della convergenza plurale degli indizi compendiati nella informativa di polizia giudiziaria, utilizzabile ai fini del decidere, in ragione del rito eletto dall'imputato.

2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia all'uopo officiato, che ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione:

2.1. Violazione di legge e vizi esiziali di motivazione in ordine alla valutazione degli indizi posti a fondamento della affermazione di responsabilità per il fatto contestato.

In quanto dal compendio di evidenze utilizzabili ai fini del decidere risulta che: - il ricorrente, negli orari in cui era stato lasciato il messaggio minatorio presso l'esercizio commerciale, si trovava a distanza di oltre tre chilometri dal luogo della condotta; - la successiva telefonata estorsiva era stata ricevuta da persona che conosceva bene il ricorrente e che, dunque, avrebbe dovuto identificarlo con certezza attraverso la voce; - che la distanza tra piazza "del mercato vecchio" e piazza "[OSCURATO:PERSONA]" era tale per cui non era possibile che il ricorrente l'avesse percorsa due volte in quattro minuti, effettuando anche la chiamata; - l'analisi del DNA non avrebbe capacità dimostrativa probatoria, ma solo labilmente indiziaria; - la ricostruzione del fatto sarebbe carente e contradditoria; - le persone offese non sarebbero state affatto intimorite dalle telefonate ricevute, mentre la sussistenza della minaccia sarebbe rilevante la percezione della persona offesa.

2.2. Inosservanza della norma processuale posta a pena di nullità e vizio di motivazione, per mera apparenza, quanto a riconosciuta correttezza della decisione del G.u.p. di non ritenere utilizzabile ai fini del decidere (nel procedimento definito con rito abbreviato secco) la dichiarazione difensiva resa fuori dal procedimento, non verbalizzata e non acquisita al fascicolo delle indagini preliminari.

2.3. Violazione di legge (art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizi di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, la cui sussistenza era stata ritenuta nonostante non fosse stato provato che il ricorrente appartenesse ad alcuna consorteria locale.[OSCURATO:PERSONA] .

1. Deve preliminarmente, ancora una volta, ribadirsi che non sono coltivabili nella sede di legittimità - e sono dunque inammissibili - i motivi, con i quali si lamenta violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, fondata sul canone di cui al comma 2 dell'art. 192 cod. proc. pen., oltre alla manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle prove atte a dimostrare la responsabilità per i fatti-reato ascritti in concorso, allorquando i motivi si limitino a illustrare una possibile alternativa al concatenarsi logico posto a fondamento della decisione impugnata, senza dimostrare che tale alternativa sia l'unica logicamente plausibile e ancora: perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, Rv. 278237; Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Rv. 285441 - 02).

Il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può infatti essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (così Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rv. 286492).

In applicazione di detto principio, questa Corte ha innumerevoli volte respinto il ricorso per vizi di motivazione che, in un processo indiziario, si fondava su una critica parcellizzata di singoli segmenti della ricostruzione, senza tener conto della lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza),

1.1. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello, va rilevato come le deduzioni opposte dal ricorrente alla motivazione di merito, che dà conto della completezza del mosaico di tessere indiziarie collimanti, siano volte a sollecitare una diversa e atomistica valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti con le prove storiche e logiche assunte nel corso del giudizio di primo grado), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo della decisione impugnata, non può trovare spazio in sede di legittimità.

Il tema è quello della solida e razionale giustificazione complessiva che la motivazione deve offrire circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a sostegno della decisione e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti - come antagonisti (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 6582 del 13.11.2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048 del 13.10.2009, Rv.245627; Sez. 1, n. 41110 del 24.10.2011; Sez. 6 n. 8705, del 24.1.2013; Sez. 1 n. 8163 del. 10.2.2015; Sez. 5, n. 10411 del 28.1.2013).

E' del tutto evidente che tale compito deve essere svolto dal giudice di legittimità attraverso la verifica della razionalità argomentativa (e della proiezione finalistica) dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non mediante una impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementi istruttori o mediante l'apprezzamento 'diretto' di prospettazioni difensive su piste alternative rimaste, a parere del ricorrente, inesplorate (giurisprudenza costante, sin da Sez. 5, n. 8411, del 21/5/1992, Rv. 191487).

Tali canoni di valutazione hanno guidato l'esame dei motivi di ricorso, posto che le doglianze - in punto di ricostruzione del fatto oggetto di giudizio - non riescono ad evidenziare reali fratture, non percepite del percorso logico posto alla base della affermazione di penale responsabilità, né individuano punti dimostrativi realmente antagonisti e non logicamente confutati rispetto alla opzione ricostruttiva selezionata dai giudici del merito, che hanno calcato il tema della responsabilità ascritta sulla base della logica convergenza di quanto emerso dall'esame di più fonti, storiche e logiche, differenti (Sez.

U., 4.2.1992, ric.

Ballan, con insegnamento ribadito da Sez.

U n. 33748 del 12.7.2005, ric.

Mannino, Rv. 231678).

2. Ciò posto, nella fattispecie aperta all'attenzione della Corte dai motivi di ricorso, l'ipotesi demolitoria alternativa a quella ritenuta non appare l'unica logicamente percorribile e neppure (per quanto suggestiva) la più probabile, come diffusamente argomentato in sentenza, giacché il momento storico della prossimità (logica, cronologica e topografica) qualificata del soggetto al luogo di deposito del messaggio intimidatorio, è testimoniato dal complesso articolarsi delle plurime fonti, storiche, logiche e tecniche.

La Corte di merito ha dunque argomentato funditus il superamento del ragionevole dubbio e tale argomentare non palesa alcuna manifesta illogicità.

Nella conformità verticale del giudizio di merito è rimasto accertato che: - le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona in cui è posto l'esercizio commerciale "Acqua e sapone", nonché quelle tratte dai sistemi di sorveglianza dell'area limitrofa davano conto della presenza dell'autovettura del ricorrente; - l'attività investigativa relativa all'utenza mobile in uso Monteleone aveva rilevato l'allaccio di celle telefoniche in zone compatibili -e non topograficamente estranee- con quelle in cui è stata realizzata la condotta criminosa; - gli esiti dei rilievi biomolecolari avevano confermato la compatibilità dei profili genotipici rilevati sul passamontagna abbandonato dall'autore del reato con i tratti biologici del ricorrente; - le immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza posti nei pressi della cabina telefonica dalla quale era partita la telefonata di natura intimidatoria hanno consentito di riscontrare il transito di un'autovettura di modello e caratteristiche compatibili con quella in uso al ricorrente; - le immagini riprese dalle telecamere dell'attività commerciale "Gentlemen", sita in Piazza I del mercato vecchio hanno consentito di individuare la presenza dell'indagato presso il vicino /1 4 (1 esercizio "Gpa slot" ed il successivo allontanamento dello stesso in direzione della. cabina telefonica, in orano compatibile con quello della telefonata intimidatoria.

2.1. Quanto all'idoneità costrittiva della minaccia, non appare superfluo riaffermare che ai fini dell'integrazione del reato, non è affatto necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia "potenzialmente idonea" ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278664; Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289- 01).

Nella fattispecie, in coerenza con tali principi il Collegio di merito rilevava la potenzialità minatoria del comportamento accertato, ritenendo che lo stesso fosse sicuramente idoneo, anche perché agito con ricorso a modalità mafiose nell'incutere timore, nulla rilevando la eventuale concreta capacità di resistenza della vittima.

3. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che, nell'ambito di procedimento celebrato con il giudizio abbreviato, la richiesta di assumere una prova, nel caso specifico le dichiarazioni spontanee della fidanzata dell'imputato o il documento rappresentativo del legame di parentela tra offensore e destinatario della domanda estorsiva, alla quale non è stata condizionata la scelta del rito, non è idonea a far risorgere in capo all'istante, né in primo grado, tantomeno in appello, quel "diritto alla prova" al cui esercizio l'imputato ha rinunciato, formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato.

Sicché, il mancato accoglimento di tale sollecitazione non può costituire vizio censurabile ex art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. (nei termini: Sez. 5, n. 5931 del 2006, Rv. 233845; Sez. 6, n. 15086 del 2011, Rv. 249910; Sez. 1, n. 3253 del 2019, Rv. 276395; Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, Benvenuti, Rv, 276395; Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, dep. 2022, Provenza, Rv. 289395; Sez. 2, n. 24290 del 16/02/2023, Della Santino, n.m.).

Correlativamente, sul piano del preteso vizio di motivazione, si è pure stabilito che la "celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta" (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585 - 01).

Questa Corte ha infatti affermato che il giudice del rito abbreviato esercita, in punto di integrazione della prova, ed in particolare di rinnovazione della istruzione, un potere discrezionale che attiene al merito, e che sotto questo profilo è insuscettibile di sindacato, anche nella forma indiretta, costituita dal parametro della motivazione esplicita, aggiungendo però che ciò non vuol dire che siano possibili ed inemendabili comportamenti arbitrari od irrazionali (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 23/01/2025, Rv. 287482 - 02).

Deve però trattarsi di vizi della decisione e della relativa motivazione, che all'evidenza dipendono dall'erronea decisione di non provvedere, ove ritenuto necessario, all'integrazione della prova.In altre parole, il ricorrente deve dimostrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove nel giudizio di appello (Sez. 2, n. 48630 del 2015, Rv. 265323; Sez. 2, n. 40855 del 2017, Rv. 271163; Sez. 5, n. 32379 del 2018, Rv. 273577).

Peraltro, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze.

Nella fattispecie, il ricorrente si è limitato a lamentare la mancata acquisizione del documento contente le dichiarazioni e la fotografia attestante una conoscenza episodica e datata, senza dimostrare, non solo la novità della prova, ma soprattutto se dal tessuto argomentativo della sentenza fosse desumibile una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione motivazionale, emendabile con l'acquisizione delle dette evidenze.

La Corte di merito ha peraltro diffusamente argomentato sui punti dedotti, ritendo del tutto superflua la "prova nuova", giacché incapace di incidere sulla complessiva impalcatura che regge l'architettura dell'accertamento indiziario della responsabilità per il fatto ascritto.

Le censure difensive risultano pertanto generiche e comunque manifestamente infondate, perché non pongono in evidenza la desumibilità o meno, dal tessuto argomentativo della sentenza, posto in relazione alla lamentata mancata acquisizione, di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale.

4. Il terzo motivo di ricorso, che contesta la legittimità del riconoscimento dell'aggravante del ricorso all'uso del metodo mafioso è manifestamente infondato in diritto.

Per integrare il concetto contenuto nella fattispecie ingravescente non occorre sia dimostrata l'esistenza di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, tantomeno l'inserimento organico dell'agente in tale compagine; la circostanza aggravante in questione, infatti, non consiste, a differenza di quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen., nell'appartenenza ad organizzazioni criminose di tipo mafioso, bensì nel solo fatto che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè ben più penetrante, energica ed efficace, che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio fa dell'assoggettamento omertoso del territorio la sua linea guida: una volta accertato che il metodo "mafioso" è stato utilizzato, l'aggravante si applica a prescindere dalle qualità soggettive dell'agente.

In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente l'aggravante, anche fuori dalla prova della qualità di associato dell'agente, poiché la condotta criminosa caratterizzata dal "ricorso al metodo mafioso" si configura ogni volta che la carica intimidatoria proveniente dalla azione minatoria sia fondata sulla coazione psicologica riconducibile all'evocazione, anche solo suggestiva, del capitale criminale delle consorterie 6 i i i I mafiose, come si evince emblematicamente dalla intimazione di mettersi a posto, cioè omologarsi al costume imposto in un determinato territorio da chi su quel territorio esercita egemonia nell'assoggettamento omertoso.

5. Alla inammissibilità del ricorso, per la indeducibilità del primo motivo di merito e la manifesta infondatezza in diritto del secondo e del terzo motivo, consegue la condanna del ricorrente, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, a titolo di sanzione per la provocata inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], presente anche in sostituzione dell'avv.to Giacomo lana, che ha illustrato i motivi di ricorso ed ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata.RITENUT.0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, sostituita la sanzione accessoria per la durata della pena, con quella temporanea, confermava nel resto la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro all'esito del rito abbreviato "puro" eletto dall'imputato, dopo il rigetto della richiesta di definizione con il rito abbreviato condizionato. 1.1. All'imputato è contestato il reato di estorsione tentata, aggravata dal metodo mafioso, la responsabilità è stata accertata sulla base della convergenza plurale degli indizi compendiati nella informativa di polizia giudiziaria, utilizzabile ai fini del decidere, in ragione del rito eletto dall'imputato. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia all'uopo officiato, che ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizi esiziali di motivazione in ordine alla valutazione degli indizi posti a fondamento della affermazione di responsabilità per il fatto contestato. In quanto dal compendio di evidenze utilizzabili ai fini del decidere risulta che: - il ricorrente, negli orari in cui era stato lasciato il messaggio minatorio presso l'esercizio commerciale, si trovava a distanza di oltre tre chilometri dal luogo della condotta; - la successiva telefonata estorsiva era stata ricevuta da persona che conosceva bene il ricorrente e che, dunque, avrebbe dovuto identificarlo con certezza attraverso la voce; - che la distanza tra piazza "del mercato vecchio" e piazza "[OSCURATO:PERSONA]" era tale per cui non era possibile che il ricorrente l'avesse percorsa due volte in quattro minuti, effettuando anche la chiamata; - l'analisi del DNA non avrebbe capacità dimostrativa probatoria, ma solo labilmente indiziaria; - la ricostruzione del fatto sarebbe carente e contradditoria; - le persone offese non sarebbero state affatto intimorite dalle telefonate ricevute, mentre la sussistenza della minaccia sarebbe rilevante la percezione della persona offesa. 2.2. Inosservanza della norma processuale posta a pena di nullità e vizio di motivazione, per mera apparenza, quanto a riconosciuta correttezza della decisione del G.u.p. di non ritenere utilizzabile ai fini del decidere (nel procedimento definito con rito abbreviato secco) la dichiarazione difensiva resa fuori dal procedimento, non verbalizzata e non acquisita al fascicolo delle indagini preliminari. 2.3. Violazione di legge (art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizi di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, la cui sussistenza era stata ritenuta nonostante non fosse stato provato che il ricorrente appartenesse ad alcuna consorteria locale.[OSCURATO:PERSONA] . 1. Deve preliminarmente, ancora una volta, ribadirsi che non sono coltivabili nella sede di legittimità - e sono dunque inammissibili - i motivi, con i quali si lamenta violazione della regola di giudizio di cui all'art. 533, fondata sul canone di cui al comma 2 dell'art. 192 cod. proc. pen., oltre alla manifesta illogicità della motivazione in punto di valutazione delle prove atte a dimostrare la responsabilità per i fatti-reato ascritti in concorso, allorquando i motivi si limitino a illustrare una possibile alternativa al concatenarsi logico posto a fondamento della decisione impugnata, senza dimostrare che tale alternativa sia l'unica logicamente plausibile e ancora: perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, Rv. 278237; Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, Rv. 285441 - 02). Il difetto di motivazione, quale causa di annullamento della sentenza, non può infatti essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei suoi singoli punti, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, sicché, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione risultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (così Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rv. 286492). In applicazione di detto principio, questa Corte ha innumerevoli volte respinto il ricorso per vizi di motivazione che, in un processo indiziario, si fondava su una critica parcellizzata di singoli segmenti della ricostruzione, senza tener conto della lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza), 1.1. Tanto chiarito quanto all'ambito del sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza d'appello, va rilevato come le deduzioni opposte dal ricorrente alla motivazione di merito, che dà conto della completezza del mosaico di tessere indiziarie collimanti, siano volte a sollecitare una diversa e atomistica valutazione delle emergenze processuali (in particolare, del peso degli argomenti offerti con le prove storiche e logiche assunte nel corso del giudizio di primo grado), operazione che, a fronte del preciso ancoraggio alle emergenze processuali e del rigore logico giuridico che connota le scansioni dell'iter argomentativo della decisione impugnata, non può trovare spazio in sede di legittimità. Il tema è quello della solida e razionale giustificazione complessiva che la motivazione deve offrire circa il valore persuasivo attribuito agli elementi posti a sostegno della decisione e circa l'irrilevanza degli elementi prospettati - nella dialettica delle parti - come antagonisti (cfr., in particolare, Sez. 6, n. 6582 del 13.11.2012, Rv. 254572; Sez. 2, n. 44048 del 13.10.2009, Rv.245627; Sez. 1, n. 41110 del 24.10.2011; Sez. 6 n. 8705, del 24.1.2013; Sez. 1 n. 8163 del. 10.2.2015; Sez. 5, n. 10411 del 28.1.2013). E' del tutto evidente che tale compito deve essere svolto dal giudice di legittimità attraverso la verifica della razionalità argomentativa (e della proiezione finalistica) dei passaggi espressivi in cui si articola la decisione e non mediante una impropria rivalutazione 'diretta' di singoli elementi istruttori o mediante l'apprezzamento 'diretto' di prospettazioni difensive su piste alternative rimaste, a parere del ricorrente, inesplorate (giurisprudenza costante, sin da Sez. 5, n. 8411, del 21/5/1992, Rv. 191487). Tali canoni di valutazione hanno guidato l'esame dei motivi di ricorso, posto che le doglianze - in punto di ricostruzione del fatto oggetto di giudizio - non riescono ad evidenziare reali fratture, non percepite del percorso logico posto alla base della affermazione di penale responsabilità, né individuano punti dimostrativi realmente antagonisti e non logicamente confutati rispetto alla opzione ricostruttiva selezionata dai giudici del merito, che hanno calcato il tema della responsabilità ascritta sulla base della logica convergenza di quanto emerso dall'esame di più fonti, storiche e logiche, differenti (Sez. U., 4.2.1992, ric. Ballan, con insegnamento ribadito da Sez. U n. 33748 del 12.7.2005, ric. Mannino, Rv. 231678). 2. Ciò posto, nella fattispecie aperta all'attenzione della Corte dai motivi di ricorso, l'ipotesi demolitoria alternativa a quella ritenuta non appare l'unica logicamente percorribile e neppure (per quanto suggestiva) la più probabile, come diffusamente argomentato in sentenza, giacché il momento storico della prossimità (logica, cronologica e topografica) qualificata del soggetto al luogo di deposito del messaggio intimidatorio, è testimoniato dal complesso articolarsi delle plurime fonti, storiche, logiche e tecniche. La Corte di merito ha dunque argomentato funditus il superamento del ragionevole dubbio e tale argomentare non palesa alcuna manifesta illogicità. Nella conformità verticale del giudizio di merito è rimasto accertato che: - le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona in cui è posto l'esercizio commerciale "Acqua e sapone", nonché quelle tratte dai sistemi di sorveglianza dell'area limitrofa davano conto della presenza dell'autovettura del ricorrente; - l'attività investigativa relativa all'utenza mobile in uso Monteleone aveva rilevato l'allaccio di celle telefoniche in zone compatibili -e non topograficamente estranee- con quelle in cui è stata realizzata la condotta criminosa; - gli esiti dei rilievi biomolecolari avevano confermato la compatibilità dei profili genotipici rilevati sul passamontagna abbandonato dall'autore del reato con i tratti biologici del ricorrente; - le immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza posti nei pressi della cabina telefonica dalla quale era partita la telefonata di natura intimidatoria hanno consentito di riscontrare il transito di un'autovettura di modello e caratteristiche compatibili con quella in uso al ricorrente; - le immagini riprese dalle telecamere dell'attività commerciale "Gentlemen", sita in Piazza I del mercato vecchio hanno consentito di individuare la presenza dell'indagato presso il vicino /1 4 (1 esercizio "Gpa slot" ed il successivo allontanamento dello stesso in direzione della. cabina telefonica, in orano compatibile con quello della telefonata intimidatoria. 2.1. Quanto all'idoneità costrittiva della minaccia, non appare superfluo riaffermare che ai fini dell'integrazione del reato, non è affatto necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito, essendo semplicemente sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente sia "potenzialmente idonea" ad incidere sulla libertà morale del soggetto passivo (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278664; Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289- 01). Nella fattispecie, in coerenza con tali principi il Collegio di merito rilevava la potenzialità minatoria del comportamento accertato, ritenendo che lo stesso fosse sicuramente idoneo, anche perché agito con ricorso a modalità mafiose nell'incutere timore, nulla rilevando la eventuale concreta capacità di resistenza della vittima. 3. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, osserva il Collegio che, nell'ambito di procedimento celebrato con il giudizio abbreviato, la richiesta di assumere una prova, nel caso specifico le dichiarazioni spontanee della fidanzata dell'imputato o il documento rappresentativo del legame di parentela tra offensore e destinatario della domanda estorsiva, alla quale non è stata condizionata la scelta del rito, non è idonea a far risorgere in capo all'istante, né in primo grado, tantomeno in appello, quel "diritto alla prova" al cui esercizio l'imputato ha rinunciato, formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato. Sicché, il mancato accoglimento di tale sollecitazione non può costituire vizio censurabile ex art. 606, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. (nei termini: Sez. 5, n. 5931 del 2006, Rv. 233845; Sez. 6, n. 15086 del 2011, Rv. 249910; Sez. 1, n. 3253 del 2019, Rv. 276395; Sez. 1, n. 3253 del 12/06/2018, Benvenuti, Rv, 276395; Sez. 5, n. 1763 del 04/10/2021, dep. 2022, Provenza, Rv. 289395; Sez. 2, n. 24290 del 16/02/2023, Della Santino, n.m.). Correlativamente, sul piano del preteso vizio di motivazione, si è pure stabilito che la "celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato, se non impedisce al giudice d'appello di esercitare i poteri di integrazione probatoria, comporta tuttavia l'esclusione di un diritto dell'imputato a richiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ed un corrispondente obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta" (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585 - 01). Questa Corte ha infatti affermato che il giudice del rito abbreviato esercita, in punto di integrazione della prova, ed in particolare di rinnovazione della istruzione, un potere discrezionale che attiene al merito, e che sotto questo profilo è insuscettibile di sindacato, anche nella forma indiretta, costituita dal parametro della motivazione esplicita, aggiungendo però che ciò non vuol dire che siano possibili ed inemendabili comportamenti arbitrari od irrazionali (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 23/01/2025, Rv. 287482 - 02). Deve però trattarsi di vizi della decisione e della relativa motivazione, che all'evidenza dipendono dall'erronea decisione di non provvedere, ove ritenuto necessario, all'integrazione della prova.In altre parole, il ricorrente deve dimostrare l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate qualora si fosse provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove nel giudizio di appello (Sez. 2, n. 48630 del 2015, Rv. 265323; Sez. 2, n. 40855 del 2017, Rv. 271163; Sez. 5, n. 32379 del 2018, Rv. 273577). Peraltro, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente ("manifesta illogicità"), cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocull, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. Nella fattispecie, il ricorrente si è limitato a lamentare la mancata acquisizione del documento contente le dichiarazioni e la fotografia attestante una conoscenza episodica e datata, senza dimostrare, non solo la novità della prova, ma soprattutto se dal tessuto argomentativo della sentenza fosse desumibile una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione motivazionale, emendabile con l'acquisizione delle dette evidenze. La Corte di merito ha peraltro diffusamente argomentato sui punti dedotti, ritendo del tutto superflua la "prova nuova", giacché incapace di incidere sulla complessiva impalcatura che regge l'architettura dell'accertamento indiziario della responsabilità per il fatto ascritto. Le censure difensive risultano pertanto generiche e comunque manifestamente infondate, perché non pongono in evidenza la desumibilità o meno, dal tessuto argomentativo della sentenza, posto in relazione alla lamentata mancata acquisizione, di una grave lacuna del ragionamento probatorio e della sua rappresentazione a livello motivazionale. 4. Il terzo motivo di ricorso, che contesta la legittimità del riconoscimento dell'aggravante del ricorso all'uso del metodo mafioso è manifestamente infondato in diritto. Per integrare il concetto contenuto nella fattispecie ingravescente non occorre sia dimostrata l'esistenza di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, tantomeno l'inserimento organico dell'agente in tale compagine; la circostanza aggravante in questione, infatti, non consiste, a differenza di quella prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3 cod. pen., nell'appartenenza ad organizzazioni criminose di tipo mafioso, bensì nel solo fatto che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè ben più penetrante, energica ed efficace, che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio fa dell'assoggettamento omertoso del territorio la sua linea guida: una volta accertato che il metodo "mafioso" è stato utilizzato, l'aggravante si applica a prescindere dalle qualità soggettive dell'agente. In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente l'aggravante, anche fuori dalla prova della qualità di associato dell'agente, poiché la condotta criminosa caratterizzata dal "ricorso al metodo mafioso" si configura ogni volta che la carica intimidatoria proveniente dalla azione minatoria sia fondata sulla coazione psicologica riconducibile all'evocazione, anche solo suggestiva, del capitale criminale delle consorterie 6 i i i I mafiose, come si evince emblematicamente dalla intimazione di mettersi a posto, cioè omologarsi al costume imposto in un determinato territorio da chi su quel territorio esercita egemonia nell'assoggettamento omertoso. 5. Alla inammissibilità del ricorso, per la indeducibilità del primo motivo di merito e la manifesta infondatezza in diritto del secondo e del terzo motivo, consegue la condanna del ricorrente, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, a titolo di sanzione per la provocata inammissibilità, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissi
Sentenza Cassazione n. 20022/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris