CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36306/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli il 27 settembre 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli il 22 marzo 2022, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, fatti commessi il 15 ottobre 2021, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della ingente quantità, operata la diminuzione per il rito, alla pena ritenuta cli giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali denuncia vizio di motivazione, che sarebbe mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, quanto alla responsabilità dell'imputato per il reato contestato, e in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante dell'ingente quantità. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Entrambi i motivi sono meramente reiterativi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito, che hanno spiegato, con motivazione che risulta immune da vizi sindacabili in sede di legittimità: il quia dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato in relazione al reato contestato, avendo disatteso con adeguati argomenti (p. 4 della sentenza impugnata) le argomentazioni svolte al riguardo dalla Difesa, costituiti da mere doglianze in fatto; inoltre, i decidenti hanno riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante, spiegando adeguatamente (alla p. 5 della sentenza) di avere preso in considerazione tutte le circostanze relative alla personalità dell'imputato e alla gravità dei fatti in contestazione, tenuto conto anche dei plurimi precedenti penali dell'imputato (lesioni personali e detenzione di armi e munizionij. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima equa e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 lu