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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 1981

Cassazione n. 06527/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/01/1981 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cile- RilevatoKunico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto logicamente motivata, ha ribadito la fittizietà delle operazioni commerciali indicate nelle fatture in contestazione sulla base di una pluralità di elementi concorrenti, quali: la genericità dell'oggetto indicato nelle fatture, l'assenza di documenti di trasporto e di indicazioni in ordine alla realizzazione dei passaggi della merce, la natura di evasori totali delle società emittenti, la mancanza di sedi di dette società e di utenze intestate alle stesse, il pagamento in contanti e l'assenza di pagamenti tracciabili e di documentazione contrattuale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/01/1981 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cile- RilevatoKunico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile in quanto non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con una valutazione di fatto logicamente motivata, ha ribadito la fittizietà delle operazioni commerciali indicate nelle fatture in contestazione sulla base di una pluralità di elementi concorrenti, quali: la genericità dell'oggetto indicato nelle fatture, l'assenza di documenti di trasporto e di indicazioni in ordine alla realizzazione dei passaggi della merce, la natura di evasori totali delle società emittenti, la mancanza di sedi di dette società e di utenze intestate alle stesse, il pagamento in contanti e l'assenza di pagamenti tracciabili e di documentazione contrattuale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 06527/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris