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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 giugno 1969

Cassazione n. 22630/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/06/1969 avverso l'ordinanza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG mare req sst kr- [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Bari, con ordinanza assunta in data 15 Maggio 2019, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio procuratore speciale in relazione alla detenzione dapprima in carcere e successivamente agli arresti domiciliari da questi sofferta dalla data del 24 Marzo 2012 alla data del 27 Marzo 2013, in relazione al favoreggiamento personale di indagato latitante [OSCURATO:PERSONA], contestazione dalla quale veniva assolto con sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 22 Aprile 2015.

2. Il giudice della riparazione affermava che ricorreva la condizione impeditiva della colpa grave che aveva costituito causa della detenzione, consistita in condotte extraprocessuali gravemente colpose, non escluse neppure dal giudice dell'assoluzione, rappresentate da alcune conversazioni ambientali la cui lettura, sebbene parzialmente diversa da quella attribuita originariamente dal giudice della cautela, forniva evidenza di frequentazioni intrattenute dallo STARACE con prossimi congiunti del latitante (in particolare con la madre di questi) e della conoscenza da parte dello STARACE dei soggetti che avevano favorito la latitanza del PACILLI e della commissione da parte di questi di reati di estorsione.

Secondo la prospettazione del giudice della riparazione il contenuto ambiguo di tali intercettazioni accompagnato dalle frequentazioni dello STARACE con la famiglia del Pacilli e dalla manifestata consapevolezza di circostanze relative alla latitanza e all'attività criminale di questi, costituiva ragione ostativa alla riparazione, trattandosi di condotta idonea a creare un'apparenza di reità in relazione al reato di favoreggiamento personale, stante la contiguità e la solidarietà dimostrate alla figura del Pacilli in occasione delle interlocuzioni ambientali.

3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, STARACE Pasquale proponendo due motivi di ricorso. 3.1 Lamenta con il primo motivo violazione della regola di giudizio fissata dall'art.314 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione alla causa ostativa alla riparazione rappresentata dalla colpa grave, evidenziando come il rilievo preclusivo riconosciuto dalla Corte di appello in relazione al contenuto delle intercettazioni ambientali e alle frequentazioni con la famiglia del latitante PACILLI risultasse del tutto astratto e decontestualizzato; in particolare rileva come la detenzione fosse stata determinata da un errore di trascrizione o di interpretazione di una specifica interlocuzione ambientale, da cui era stata tratta la inferenza di un diretto coinvolgimento dello STARACE nell'assicurare assistenza e mantenimento all'indagato latitante, laddove la successiva trascrizione allegata dalla difesa e fatta propria dal giudice del dibattimento era tale da contrastare in toto la prospettazione accusatoria.

Quanto poi ai profili concernenti le frequentazioni ambigue e la conoscenza di fatti inerenti alla latitanza e allo spessore criminale del PACILLI ne evidenzia la irrilevanza ai fini dell'adozione, ovvero del mantenimento della cautela, una volta riconosciuta la correttezza della interpretazione del significato della intercettazione prospettata dalla difesa. 3.2 Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in ragione del mancato accertamento della ipotesi di colpa grave sulla base di un autonomo giudizio, sganciato dagli argomenti posti a fondamento della misura cautelare e dalle affermazioni della sentenza assolutoria che pure aveva riconosciuto la contiguità dello STARACE alla famiglia del PACILLI'contiguità che, del tutto indifferente sul versante penale, avrebbe dovuto essere riempita di contenuti da parte del giudice della riparazione e, soprattutto, avrebbe dovuto essere posta in stretta correlazione con l'adozione e con il mantenimento della cautela.

4. Ha depositato memoria difensiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] l.

Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio.

Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (Sezioni unite n. 51779 del 28 novembre 2013, Nicosia).

2. L'art. 314 comma 1 c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2.1 In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004).

3. Orbene nella specie l'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termini talmente mininnali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio di merito da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria.

4. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082]. 4.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr.sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238).

5. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto testè richiamati.

Invero, ai fini del riconoscimento della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione il giudice distrettuale valorizza il contenuto di intercettazioni telefoniche, dal significato del tutto diverso da quello attribuito dal giudice della cautela ma chiarito nel corso delle indagini preliminari, per giungere ad affermare la prova di un collegamento non tanto tra lo STARACE e l'indagato latitante PACILLI durante il periodo della latitanza, così da giustificare l'inferenza di un fumus della prospettazione accusatoria (favoreggiamento), ma con la famiglia di questi, quando la latitanza era ormai cessata, laddove il centro della discussione con la madre del PACILLI verteva sulla circostanza che tra coloro che avevano aiutato la latitanza del PACILLI, qualcuno lo aveva tradito e lo STARACE manifestava (con il termine loro) di conoscere i favoreggiatori. 5.1 In primo luogo risulta evidente che il comportamento ostativo alla riparazione contestato allo STARACE a titolo di colpa non presenta alcuna relazione con il delitto di favoreggiamento personale, indiscutibilmente realizzato da terzi soggetti e d'altra parte allo STARACE mai era stato contestato un concorso in attività criminali eventualmente ascritte al PACILLI ovvero di essere un soggetto che avesse manifestato adesione, acquiescenza oppure semplice vicinanza alla famiglia del PACILLI intesa come organizzazione dedita a finalità criminali.

La contiguità viene invece in considerazione per il giudice della riparazione in quanto sintomo di collegamento tra il parrucchiere STARACE, che discorre con la madre del PACILLI all'interno del suo esercizio, con alcuni fatti di favoreggiamento personale. 5.2 Orbene, quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218).

La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può pertanto ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [cfr. sez. 4 n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139; sez. 4 n. 6878 del 17/11/2011 C. (dep. 21/02/2012), Rv. 252725; sez. 4 n. 2659 del 03/12/2008 Cc. (dep. 21/01/2009), Rv. 242538].

6. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione appare del tutto incoerente con i principi di diritto sopra richiamati, atteso che in primo luogo non si verte in ipotesi in cui allo STARACE viene contestata la contiguità ad un sodalizio criminoso e quindi una ipotesi di concorso nel reato, né in ipotesi in cui lo STARACE sia portatore di conoscenze idonee a interrompere una attività criminosa in essere, atteso che la conversazione intercettata attiene alla conoscenza di fatti pregressi, che non si riferiscono a condotte proprie dello STARACE, intervenuta allorquando la latitanza era ormai cessata. 6.1 Quanto poi alle frequentazioni ambigue e malavitose, richiamate a sostegno del rigetto della istanza di riparazione della ingiusta detenzione, per configurare l'addebito di colpa grave, preclusivo alla riparazione, non è sufficiente la mera enunciazione della loro esistenza, peraltro nella specie limitata ad una conversazione intercettata con la madre del PACILLI, già latitante, ma sarebbe stato compito del giudice motivare sulla rilevanza, sulla natura e sulla portata delle suddette frequentazioni, nonché sulla consapevolezza dello STARACE degli illeciti traffici in cui era coinvolto il PACILLI e sulle ragioni per le quali i rapporti tra i due potessero essere interpretati quale indizio di reità o di correità a carico del ricorrente. 6.2 E stato invero affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.4, n.33830 del 23.4.2015, Dentice, Rv. 264318) e che la colpa grave può essere riconosciuta qualora dette frequentazioni siano state poste in essere dal ricorrente con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti (sez.4, 13.11.2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258092; sez.3, 1.7.2014, Pistorio, 260397). 6.3 II giudice della riparazione sul punto oltre a non avere affatto argomentato sulla incidenza causale tra il comportamento processuale dello STARACE e il mantenimento della cautela, ha di fatto riconosciuto l'assenza genetica di rilievo indiziario alle suddette interlocuzioni, per intrinseca assenza di profili sintomatici di collegamento criminoso tra i due interlocutori, di fatto escludendo la ragione per cui la cautela era stata adottata, privando pertanto di qualsiasi rilievo la spiegazione del suo mantenimento. 6.4 Quanto poi alla relazione tra condotta colposa e ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art.314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (sez.3, 45593 del 31 Gennaio 2017, Benhassoun, Rv.271790; sez.4, n.10793 del 19 Dicembre 2019, Rv.278655, [OSCURATO:PERSONA]) ed il giudice della riparazione è tenuto a motivare espressamente sulla ricorrenza di tale collegamento, laddove nella specie la Corte di Appello di Bari si limita a riconoscere una condotta di contiguità in capo allo STARACE senza specificare in cosa si sostanzierebbe tale contiguità, in presenza di unica interlocuzione ambientale con la madre di soggetto latitante al di fuori di qualsiasi ipotesi di reato associativo o di concorso in attività illecita comune; né viene spiegata in alcun modo la ragione per cui, escluso l'errore di trascrizione del contenuto della telefonata (fatto certamente non ascrivibile al ricorrente), il contenuto della interlocuzione si presti ad essere interpretato come causa della adozione della cautela e del suo mantenimento.

7. L'assoluta carenza motivazionale su tali punti impone l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bari per un nuovo esame tanto in relazione alla ricorrenza di un comportamento extraprocessuale dello STARACE improntato a grave negligenza nel corso delle indagini nonché peaccertare se una condotta processuale di tale guisa potesse ritenersi causalmente efficiente ai fini del mantenimento della cautela.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio stlig5ttketp, alla Corte di Appello di Bari cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/06/1969 avverso l'ordinanza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG mare req sst kr- [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Bari, con ordinanza assunta in data 15 Maggio 2019, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio procuratore speciale in relazione alla detenzione dapprima in carcere e successivamente agli arresti domiciliari da questi sofferta dalla data del 24 Marzo 2012 alla data del 27 Marzo 2013, in relazione al favoreggiamento personale di indagato latitante [OSCURATO:PERSONA], contestazione dalla quale veniva assolto con sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 22 Aprile 2015. 2. Il giudice della riparazione affermava che ricorreva la condizione impeditiva della colpa grave che aveva costituito causa della detenzione, consistita in condotte extraprocessuali gravemente colpose, non escluse neppure dal giudice dell'assoluzione, rappresentate da alcune conversazioni ambientali la cui lettura, sebbene parzialmente diversa da quella attribuita originariamente dal giudice della cautela, forniva evidenza di frequentazioni intrattenute dallo STARACE con prossimi congiunti del latitante (in particolare con la madre di questi) e della conoscenza da parte dello STARACE dei soggetti che avevano favorito la latitanza del PACILLI e della commissione da parte di questi di reati di estorsione. Secondo la prospettazione del giudice della riparazione il contenuto ambiguo di tali intercettazioni accompagnato dalle frequentazioni dello STARACE con la famiglia del Pacilli e dalla manifestata consapevolezza di circostanze relative alla latitanza e all'attività criminale di questi, costituiva ragione ostativa alla riparazione, trattandosi di condotta idonea a creare un'apparenza di reità in relazione al reato di favoreggiamento personale, stante la contiguità e la solidarietà dimostrate alla figura del Pacilli in occasione delle interlocuzioni ambientali. 3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, STARACE Pasquale proponendo due motivi di ricorso. 3.1 Lamenta con il primo motivo violazione della regola di giudizio fissata dall'art.314 cod. proc. pen. e difetto di motivazione in relazione alla causa ostativa alla riparazione rappresentata dalla colpa grave, evidenziando come il rilievo preclusivo riconosciuto dalla Corte di appello in relazione al contenuto delle intercettazioni ambientali e alle frequentazioni con la famiglia del latitante PACILLI risultasse del tutto astratto e decontestualizzato; in particolare rileva come la detenzione fosse stata determinata da un errore di trascrizione o di interpretazione di una specifica interlocuzione ambientale, da cui era stata tratta la inferenza di un diretto coinvolgimento dello STARACE nell'assicurare assistenza e mantenimento all'indagato latitante, laddove la successiva trascrizione allegata dalla difesa e fatta propria dal giudice del dibattimento era tale da contrastare in toto la prospettazione accusatoria. Quanto poi ai profili concernenti le frequentazioni ambigue e la conoscenza di fatti inerenti alla latitanza e allo spessore criminale del PACILLI ne evidenzia la irrilevanza ai fini dell'adozione, ovvero del mantenimento della cautela, una volta riconosciuta la correttezza della interpretazione del significato della intercettazione prospettata dalla difesa. 3.2 Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in ragione del mancato accertamento della ipotesi di colpa grave sulla base di un autonomo giudizio, sganciato dagli argomenti posti a fondamento della misura cautelare e dalle affermazioni della sentenza assolutoria che pure aveva riconosciuto la contiguità dello STARACE alla famiglia del PACILLI'contiguità che, del tutto indifferente sul versante penale, avrebbe dovuto essere riempita di contenuti da parte del giudice della riparazione e, soprattutto, avrebbe dovuto essere posta in stretta correlazione con l'adozione e con il mantenimento della cautela. 4. Ha depositato memoria difensiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] l. Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione il sindacato del giudice di legittimità sull'ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o sull'esistenza del dolo (Sezioni unite n. 51779 del 28 novembre 2013, Nicosia). 2. L'art. 314 comma 1 c.p.p. prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". 2.1 In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa riparazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004). 3. Orbene nella specie l'inferenza del giudice della riparazione appare argomentata in termini talmente mininnali e contraddittori rispetto agli argomenti posti a presidio dell'esito assolutorio del giudizio di merito da giustificare l'annullamento e il nuovo esame della pretesa indennitaria. 4. In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l'ingiusta detenzione, al fine di stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, onde accertare - con valutazione necessariamente "ex ante" e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale [cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 25/0272014, Rv. 259082]. 4.1 Ai medesimi fini, inoltre, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr.sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (15.9.2016, Piccolo, Rv.268238). 5. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione non appare coerente con i principi di diritto testè richiamati. Invero, ai fini del riconoscimento della colpa grave ostativa al diritto alla riparazione il giudice distrettuale valorizza il contenuto di intercettazioni telefoniche, dal significato del tutto diverso da quello attribuito dal giudice della cautela ma chiarito nel corso delle indagini preliminari, per giungere ad affermare la prova di un collegamento non tanto tra lo STARACE e l'indagato latitante PACILLI durante il periodo della latitanza, così da giustificare l'inferenza di un fumus della prospettazione accusatoria (favoreggiamento), ma con la famiglia di questi, quando la latitanza era ormai cessata, laddove il centro della discussione con la madre del PACILLI verteva sulla circostanza che tra coloro che avevano aiutato la latitanza del PACILLI, qualcuno lo aveva tradito e lo STARACE manifestava (con il termine loro) di conoscere i favoreggiatori. 5.1 In primo luogo risulta evidente che il comportamento ostativo alla riparazione contestato allo STARACE a titolo di colpa non presenta alcuna relazione con il delitto di favoreggiamento personale, indiscutibilmente realizzato da terzi soggetti e d'altra parte allo STARACE mai era stato contestato un concorso in attività criminali eventualmente ascritte al PACILLI ovvero di essere un soggetto che avesse manifestato adesione, acquiescenza oppure semplice vicinanza alla famiglia del PACILLI intesa come organizzazione dedita a finalità criminali. La contiguità viene invece in considerazione per il giudice della riparazione in quanto sintomo di collegamento tra il parrucchiere STARACE, che discorre con la madre del PACILLI all'interno del suo esercizio, con alcuni fatti di favoreggiamento personale. 5.2 Orbene, quanto alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218). La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennità, può pertanto ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell'agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l'agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell'attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell'agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell'attività criminosa dell'agente [cfr. sez. 4 n. 15745 del 19/02/2015, Rv. 263139; sez. 4 n. 6878 del 17/11/2011 C. (dep. 21/02/2012), Rv. 252725; sez. 4 n. 2659 del 03/12/2008 Cc. (dep. 21/01/2009), Rv. 242538]. 6. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione appare del tutto incoerente con i principi di diritto sopra richiamati, atteso che in primo luogo non si verte in ipotesi in cui allo STARACE viene contestata la contiguità ad un sodalizio criminoso e quindi una ipotesi di concorso nel reato, né in ipotesi in cui lo STARACE sia portatore di conoscenze idonee a interrompere una attività criminosa in essere, atteso che la conversazione intercettata attiene alla conoscenza di fatti pregressi, che non si riferiscono a condotte proprie dello STARACE, intervenuta allorquando la latitanza era ormai cessata. 6.1 Quanto poi alle frequentazioni ambigue e malavitose, richiamate a sostegno del rigetto della istanza di riparazione della ingiusta detenzione, per configurare l'addebito di colpa grave, preclusivo alla riparazione, non è sufficiente la mera enunciazione della loro esistenza, peraltro nella specie limitata ad una conversazione intercettata con la madre del PACILLI, già latitante, ma sarebbe stato compito del giudice motivare sulla rilevanza, sulla natura e sulla portata delle suddette frequentazioni, nonché sulla consapevolezza dello STARACE degli illeciti traffici in cui era coinvolto il PACILLI e sulle ragioni per le quali i rapporti tra i due potessero essere interpretati quale indizio di reità o di correità a carico del ricorrente. 6.2 E stato invero affermato che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l'autorità giudiziaria in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che ha fondato il vincolo cautelare (sez.4, n.33830 del 23.4.2015, Dentice, Rv. 264318) e che la colpa grave può essere riconosciuta qualora dette frequentazioni siano state poste in essere dal ricorrente con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti (sez.4, 13.11.2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258092; sez.3, 1.7.2014, Pistorio, 260397). 6.3 II giudice della riparazione sul punto oltre a non avere affatto argomentato sulla incidenza causale tra il comportamento processuale dello STARACE e il mantenimento della cautela, ha di fatto riconosciuto l'assenza genetica di rilievo indiziario alle suddette interlocuzioni, per intrinseca assenza di profili sintomatici di collegamento criminoso tra i due interlocutori, di fatto escludendo la ragione per cui la cautela era stata adottata, privando pertanto di qualsiasi rilievo la spiegazione del suo mantenimento. 6.4 Quanto poi alla relazione tra condotta colposa e ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art.314 cod. proc. pen. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (sez.3, 45593 del 31 Gennaio 2017, Benhassoun, Rv.271790; sez.4, n.10793 del 19 Dicembre 2019, Rv.278655, [OSCURATO:PERSONA]) ed il giudice della riparazione è tenuto a motivare espressamente sulla ricorrenza di tale collegamento, laddove nella specie la Corte di Appello di Bari si limita a riconoscere una condotta di contiguità in capo allo STARACE senza specificare in cosa si sostanzierebbe tale contiguità, in presenza di unica interlocuzione ambientale con la madre di soggetto latitante al di fuori di qualsiasi ipotesi di reato associativo o di concorso in attività illecita comune; né viene spiegata in alcun modo la ragione per cui, escluso l'errore di trascrizione del contenuto della telefonata (fatto certamente non ascrivibile al ricorrente), il contenuto della interlocuzione si presti ad essere interpretato come causa della adozione della cautela e del suo mantenimento. 7. L'assoluta carenza motivazionale su tali punti impone l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bari per un nuovo esame tanto in relazione alla ricorrenza di un comportamento extraprocessuale dello STARACE improntato a grave negligenza nel corso delle indagini nonché peaccertare se una condotta processuale di tale guisa potesse ritenersi causalmente efficiente ai fini del mantenimento della cautela. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio stlig5ttketp, alla Corte di Appello di Bari cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giud
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