Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 19322/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23039/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese, le prime due, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché, le altre,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso i rispettivi difensori - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso la sentenza n. 1112 del 30/6/2022 del Tribunale di Tivoli;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/6/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione exart. 617 cod. proc. civ. avverso le ordinanze, emesse il 10/7/2019 e il 19/7/2019 nell’espropriazione immobiliare n. 2111/2006 R.G. del Tribunale di Tivoli, con le quali il giudice dell’esecuzione aveva revocato l’aggiudicazione degli immobili identificati come lotti nn. 1, 2, 3 e 5 e dichiarato improseguibile la procedura relativamente a tali beni (ordinanza del 10/7/2019), perché i cespiti pignorati erano stati identificati, nell’atto exart. 555 cod. proc. civ., con l’indicazione di dati catastali già soppressi e non aggiornati al momento dell’apposizione del vincolo e, poi, aveva revocato l’aggiudicazione dell’immobile identificato come lotto n. 4 (ordinanza del 19/7/2019), perché non risultava trascritta l ’ accettazione delle eredità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], danti causa dei debitori esecutati ([OSCURATO:PERSONA] e MarinoAmbrosetti); − nel contraddittorio con gli esecutati (rimasti contumaci) e con gli aggiudicatari dei predetti lotti ([OSCURATO:PERSONA], aggiudicatario dei lotti nn. 1, 2 e 3, contumace nel grado di merito; [OSCURATO:PERSONA], aggiudicatario del lotto n. 4; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aggiudicatari del lotto n. 5), il Tribunale di Tivoli rigettava l’opposizione con la sentenza n. 1112 del 30/6/2022; − avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, fondato su due motivi; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];− nelle sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero chiedeva l’accoglimento del primo motivo e il rigetto della seconda censura; − i ricorrenti depositavano memori a ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; − a ll’esito della camera di consiglio del 12 / 6 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − si deve preliminarmente rilevare che non risulta la prova dell’ av- venuta notifica del ricorso introduttivo a [OSCURATO:PERSONA], Ma- rino Ambrosetti e [OSCURATO:PERSONA], avendo la parte ricorrente omesso di depositare gli avvisi di ricevimento; − conseguentemente , ai sensi dell ’ art. 291 cod. proc. civ., nei con- fronti dei predetti deve preliminarmente disporsi –impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito –la rinnovazione della notificazione del ricorsoentro il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottemperanza a tale or- dine; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camer

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23039/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentatee difese, le prime due, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], nonché, le altre,dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso i rispettivi difensori - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - intimat i - avverso la sentenza n. 1112 del 30/6/2022 del Tribunale di Tivoli;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/6/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : − [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione exart. 617 cod. proc. civ. avverso le ordinanze, emesse il 10/7/2019 e il 19/7/2019 nell’espropriazione immobiliare n. 2111/2006 R.G. del Tribunale di Tivoli, con le quali il giudice dell’esecuzione aveva revocato l’aggiudicazione degli immobili identificati come lotti nn. 1, 2, 3 e 5 e dichiarato improseguibile la procedura relativamente a tali beni (ordinanza del 10/7/2019), perché i cespiti pignorati erano stati identificati, nell’atto exart. 555 cod. proc. civ., con l’indicazione di dati catastali già soppressi e non aggiornati al momento dell’apposizione del vincolo e, poi, aveva revocato l’aggiudicazione dell’immobile identificato come lotto n. 4 (ordinanza del 19/7/2019), perché non risultava trascritta l ’ accettazione delle eredità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], danti causa dei debitori esecutati ([OSCURATO:PERSONA] e MarinoAmbrosetti); − nel contraddittorio con gli esecutati (rimasti contumaci) e con gli aggiudicatari dei predetti lotti ([OSCURATO:PERSONA], aggiudicatario dei lotti nn. 1, 2 e 3, contumace nel grado di merito; [OSCURATO:PERSONA], aggiudicatario del lotto n. 4; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aggiudicatari del lotto n. 5), il Tribunale di Tivoli rigettava l’opposizione con la sentenza n. 1112 del 30/6/2022; − avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano ricorso per cassazione, fondato su due motivi; non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];− nelle sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero chiedeva l’accoglimento del primo motivo e il rigetto della seconda censura; − i ricorrenti depositavano memori a ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; − a ll’esito della camera di consiglio del 12 / 6 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] : − si deve preliminarmente rilevare che non risulta la prova dell’ av- venuta notifica del ricorso introduttivo a [OSCURATO:PERSONA], Ma- rino Ambrosetti e [OSCURATO:PERSONA], avendo la parte ricorrente omesso di depositare gli avvisi di ricevimento; − conseguentemente , ai sensi dell ’ art. 291 cod. proc. civ., nei con- fronti dei predetti deve preliminarmente disporsi –impregiudicata ogni altra questione in rito o sul merito –la rinnovazione della notificazione del ricorsoentro il termine perentorio indicato in dispositivo, fermi gli oneri di tempestiva produzione di prova dell’ottemperanza a tale or- dine; p. q. m. la Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione di questa ordinanza. Così deciso in Roma, nella camer
Sentenza Cassazione n. 19322/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris