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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18459/2026

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1/1987 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato in quanto non prende specificamente posizione sulla motivazione, puntuale e priva di vizi logico-giuridici, con cui la Corte d'Appello ha valorizzato i vari precedenti specifici dell'imputata per ricavarne non solo indicazioni negative sulla sua personalità ma anche la non occasionalità della condotta criminosa; rilevato che il secondo motivo - con il quale la ricorrente lamenta il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria - è generico e manifestamente infondato in quanto, di fatto, non si confronta con il passo della sentenza impugnata in cui si evidenziano le precedenti condanne dell'imputata desumendone, con motivazione congrua e non illogica, che la sostituzione della pena pecuniaria non abbia efficacia dissuasiva rispetto a future condotte criminose; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/1987 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è manifestamente infondato in quanto non prende specificamente posizione sulla motivazione, puntuale e priva di vizi logico-giuridici, con cui la Corte d'Appello ha valorizzato i vari precedenti specifici dell'imputata per ricavarne non solo indicazioni negative sulla sua personalità ma anche la non occasionalità della condotta criminosa; rilevato che il secondo motivo - con il quale la ricorrente lamenta il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria - è generico e manifestamente infondato in quanto, di fatto, non si confronta con il passo della sentenza impugnata in cui si evidenziano le precedenti condanne dell'imputata desumendone, con motivazione congrua e non illogica, che la sostituzione della pena pecuniaria non abbia efficacia dissuasiva rispetto a future condotte criminose; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiar
Sentenza Cassazione n. 18459/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris