CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 marzo 1958
Cassazione n. 00035/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3/3/1958 avverso l'ordinanza del 30/5/2022 del Tribunale del riesame di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30/5/2022, il Tribunale del riesame di Messina, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa il 7/2/2022 dl Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai delitti di cui ai capi 117), 121), 122) e 133) della rubrica. LZ.k^02; 2. Propone ricorso per cassazione la Lenzi, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 310, comma 1, 597 cod. proc. pen.; vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe applicato la misura anche con riguardo ad un capo - n. 122) - estraneo all'impugnazione del pubblico ministero, così violando la regola del tantum devolutum quantum appellatum. La nullità dell'ordinanza sotto tale profilo, peraltro, travolgerebbe l'intero provvedimento, minandone le argomentazioni, anche alla luce del limitato numero di capi di imputazione; - inosservanza dell'art. 273 cod. proc. pen.; vizio di motivazione con riguardo alla fattispecie associativa. Il Tribunale avrebbe riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza - quanto al delitto di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - in forza di una sola conversazione con l'ex marito [OSCURATO:PERSONA] e di due reati fine (escluso il citato capo n. 122); quanto alla prima, tuttavia, il Collegio non ne avrebbe colto l'effettivo tenore, e non avrebbe compreso che la ricorrente avrebbe avuto paura dei propri figli, dai quali si sarebbe sentita minacciata, risultandone così un mero strumento. Non una volontaria attivazione nell'interesse del sodalizio, dunque, ma un vero obbligo di intervento, privo di coscienza e volontà associativa, pena la propria stessa vita. La donna, peraltro, avrebbe cercato di allontanarsi da quell'ambiente familiare, prendendo in locazione un appartamento. A ciò si aggiunga, poi, che l'ordinanza farebbe leva sulle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e di sua moglie [OSCURATO:PERSONA], i quali avrebbero però riferito soltanto che la Lenzi era la madre dei fratelli Abbas, e che era soltanto a conoscenza delle attività illecite svolte da questi. Le medesime dichiarazioni, inoltre, riguarderebbero solo un periodo successivo al 2020, e dunque non potrebbero interessare il tempo della contestazione, relativo all'anno 2017. Il Tribunale, ancora, non avrebbe considerato che le indagini darebbero conto soltanto di rapporti tra la donna ed il figlio Alessandro, non anche con il figlio Gabriele, a dimostrazione ulteriore della mancanza di ogni indizio nell'ottica del reato associativo; - inosservanza dell'art. 273 cod. proc. pen. con riguardo al delitto di cui al capo 117); carenza di motivazione e travisamento della prova. Il Tribunale fonderebbe i gravi indizi su una circostanza di fatto mai accertata (la consegna di stupefacente da tale Pantè ad [OSCURATO:PERSONA]) e da un'altra mai emersa (che la Lenzi, dopo la consegna stessa, si sarebbe allontanata a forte velocità), e ciò imporrebbe ulteriormente l'annullamento dell'ordinanza; - inosservanza dell'art. 274 cod. proc. pen.; vizio di motivazione e travisamento della prova. Il Tribunale avrebbe sostenuto un non meglio precisato pericolo di recidiva, peraltro fondato soltanto sulle dichiarazioni di Genovese e della moglie, del tutto inadeguate nell'ottica della cautela, nei termini richiamati.Il collaboratore, inoltre, avrebbe riferito che la Lenzi avrebbe liamentato soltanto il mancato mantenimento dei figli, non il versamento dei propri "compensi" di associata. La motivazione risulterebbe infine viziata anche quanto alle esigenze cautelari, specie laddove non terrebbe conto del tempo trascorso tra i fatti e l'adozione della misura, pari a circa 4 anni; tempo, peraltro, valutato per un altro indagato, [OSCURATO:PERSONA], con evidente contraddittorietà della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente al primo motivo, dovendo essere per contro rigettato nel resto. 4. Con riguardo alla dedotta violazione del principio tantum devolutum, quantum appellatum, il Collegio osserva che il gravame proposto dal Pubblico Ministero aveva ad oggetto - in ordine alla Lenzi - i soli capi 117) e 133), come peraltro ben risulta alla pag. 1 dell'ordinanza impugnata; quest'ultima, tuttavia, ha accolto l'impugnazione, e dunque applicato la misura cautelare, "in relazione ai delitti di cui ai capi 117), 121), 122) e 133) della rubrica", così riconoscendo i gravi /indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari anche per due contestazioni - i capi 121) e 122) - estranei all'appello cautelare. 5. Limitatamente a questi reati, dunque, l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio. 6. Con riguardo, invece, alle ulteriori doglianze, si osserva che il Tribunale ha riconosciuto i gravi indizi e le esigenze di cautela per i capi 117) e 133) con una motivazione aderente alle emergenze investigative, priva di illlogicità manifeste e del travisamento della prova lamentato; l'impugnazione, peraltro, si sviluppa con numerosi argomenti di puro merito, propri della sola fase di cognizione cautelare ed estranei al giudizio di questa Corte. 7. L'ordinanza, in particolare, ha esaminato il ruolo della ricorrente all'interno del sodalizio, ricostruendo innanzitutto l'episodio di cui al capo 117), quando la stessa aveva prelevato - con la propria vettura - il coindagato [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva portato a Milazzo, laddove questi, senza neppure scendere dal mezzo, aveva consegnato qualcosa ad [OSCURATO:PERSONA] (figlio della Lenzi), lì presente, che poi lo aveva portato all'interno di un esercizio commerciale. Ebbene, il Tribunale ha riconosciuto in tale fatto una evidente manifestazione di concorso nello spaccio, sul presupposto, per un verso, che il figlio della ricorrente e Pante erano dediti ad una frenetica attività di questa natura (circostanza che l'impugnazione non contesta affatto), e, per altro verso, che la donna ne era perfettamente a conoscenza e vi collaborava.8. Questa consapevolezza (del pari non negata nel ricorso) è stata poi tratta dalla conversazione dell'8/4/2017 con l'ex marito [OSCURATO:PERSONA], dalla quale il Tribunale ha ravvisato il multiforme "servizio" che la ricorrente aveva accettato di svolgere a vantaggio degli interessi criminali ai quali il figlio era dedito. 9. Ancora più rilevanti in sede cautelare, poi, sono state considerate le confidenze che l'altro figlio, [OSCURATO:PERSONA], indiscusso vertice dell'associazione, aveva avuto 1'8/8/2017 con tale Elena, in una conversazione intercettata. Nell'occasione, il giovane aveva riferito che un giorno era stato fermato dai Carabinieri e condotto in caserma, e da lì aveva telefonato alla madre, che - compresa immediatamente la situazione - aveva subito provveduto ad eliminare lo stupefacente presente in casa. 10. Ancora con argomento adeguato e privo di vizi logici, il Tribunale ha poi rilevato che la tesi del ruolo meramente servente della ricorrente nei confronti dei figli non poteva essere accolta. Il "ripetuto, volontario ed incondizionato attivarsi della donna in coerenza ai desiderata dei figli - a fronte, peraltro, della ricezione di un sia pure modesto contributo economico quale corrispettivo dell'attività prestata - è condotta dalla quale è derivato un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo criminale ed essa stessa rappresenta espressione della affectio societatis scelerum dimostrativa dell'esistenza di un vincolo partecipativo". 11. Particolarmente significativo, in tal senso, è risultato l'apporto dichiarativo del collaboratore Genovese e della sua compagna (o moglie) Fugazzotto, i quali - contrariamente a quanto affermato nel ricorso, nell'ottica del travisamento della prova - non avevano indicato la Lenzi soltanto quale "madre dei fratelli Abbas", ma anche come soggetto palesemente intraneo all'associazione, ben a conoscenza dei suoi meccanismi ed operativo in favore dei figli, per tutelare i loro interessi economici. Lo stesso Genovese, peraltro, aveva riferito di aver consegnato denaro alla donna nel 2021, e di aver poi personalmente sollecitato i sodali a corrispondere alla stessa quanto insistentemente richiesto, fino a quando non si era più interessato della questione, avendo appreso che la ricorrente percepiva regolarmente le spettanze per il mantenimento in carcere dei figli. Il Tribunale, infine sul punto, ha osservato l'apprezzabile livello di attendibilità intrinseca di tali dichiarazioni, puntuali, precise e coerenti, oltre che connotate da reciproca autonomia. 12. Il ruolo manifestato dalla Lenzi anche in queste occasioni, peraltro, è stato adeguatamente valutato come ulteriore espressione dell'adesione volontaria al sodalizio criminoso. Sebbene, infatti, la contestazione associativa sia mossa da epoca "alquanto remota", ossia dal gennaio 2017, la stessa ha carattere aperto, e dunque ben si concilia con le dichiarazioni del collaboratore Genovese e della Fugazzotto, che consentono "di proiettare in avanti il contributo illecito prestato da411'indagata a vantaggio dei due figli in relazione all'attività criminaltdi spaccio di sostanze stupefacenti"; così da individuare una figura "pienamente, consapevolmente e sistematicamente asservita agli interessi criminali del sodalizio" retto dagli stessi figli. I gravi indizi di colpevolezza, pertanto, risultano sostenuti da una motivazione immeritevole di censura. 13. Con riguardo, poi, alle esigenze cautelari, queste sono state adeguatamente riscontrate ancora nell'attualità, alla luce delle già richiamate dichiarazioni del Genovese con riferimento a fatti del 2021. 13.1. Lo stesso pericolo di reiterazione del reato, poi, è stato valutato in rapporto ad una possibile applicazione di misura gradata, ritenuta, tuttavia, non adeguata al caso di specie, in considerazione della necessità di frenare il rischio di condotte recidivanti. La misura degli arresti domiciliari, dunque, è stata ritenuta adeguata, anche in considerazione dello Stato di incensuratezza della ricorrente e del fatto che costei aveva in effetti sempre operato sotto le direttive dei figli, pur condividendone fattivamente l'adesione al vincolo associativo. 14. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con riguardo ai capi 117) e 133). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata in relazione ai fatti di cui ai capi 121 e 122 della rubrica. Rigetta il ricorso nel resto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di