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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 1994

Cassazione n. 19046/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/10/1994 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di PAVIA, del 24/01/2019, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all' art. 629 CP.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna alle spese processuali.

Il ricorso è inammissibile.

La pacifica giurisprudenza di legittimità che il ricorrente mostra di ignorare ritiene da tempo risalente che, contrariamente a quanto avviene in sede di patteggiamento ex artt. 444 e segg. cpp, il cosiddetto patteggiamento in appello non comporta l'esonero dell'imputato dal pagamento delle spese processuali del grado (Sez. 1, n. 1760 del 25/03/1998, Boreale, Rv. 210346).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ' 1(9 ? dente SERG I PAOLA - \ DEPOSaATO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 21/10/1994 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., confermava la sentenza del TRIBUNALE di PAVIA, del 24/01/2019, riducendo la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui all' art. 629 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna alle spese processuali. Il ricorso è inammissibile. La pacifica giurisprudenza di legittimità che il ricorrente mostra di ignorare ritiene da tempo risalente che, contrariamente a quanto avviene in sede di patteggiamento ex artt. 444 e segg. cpp, il cosiddetto patteggiamento in appello non comporta l'esonero dell'imputato dal pagamento delle spese processuali del grado (Sez. 1, n. 1760 del 25/03/1998, Boreale, Rv. 210346). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 01/02/2022 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ' 1(9 ? dente SERG I PAOLA - \ DEPOSaATO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19046/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris