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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 42882/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] RICORSO VALENTI nig Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 17 novembre 2021, la Corte d'appello di Catania ha parzialmente riformato il provvedimento con cui il Giudice di primo grado aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt., 61 n. 5, 110, 624, 625 comma 1, n. 2 e 5, cod. pen., per essersi impossessati di 4 slot machines e una macchina cambiamonete, e di altri beni contenuti in un bar (capo A) , e per il reato di cui agli artt. 61, n.2, 110 e 337 cod. pen., per aver tentato di bloccare l'inseguimento delle forze dell'ordine, cercando di far uscire fuori strada l'autoradio dei Carabinieri e lanciando con violenza, dall'auto in fuga tentavano la fuga, una cesoia di grandi dimensioni, che ha causato lesioni all'appuntato Sinatra (capo B). [OSCURATO:PERSONA] era altresì ascritta la penale responsabilità per il reato di cui agli art. 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 1 (con rinvio all'art. 61, n. 2), cod. pen., perché, opponendosi al Sinatra che lo stava arrestando, cagionava a quest'ultimo una lussazione alla spalla, giudicata guaribile in giorni cinque, salvo complicazioni.

La Corte d'appello di Catania ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen, rideterminando la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 480 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 233 di multa, confermando nel resto la decisione del Tribunale.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi. 2.1.1 Con il primo motivo, eccepisce vizio di motivazione con riguardo alla denegata assoluzione per il reato di cui al capo B. La Corte d'appello avrebbe illogicamente trascurato il fatto che, alla guida del furgone con cui gli imputati si diedero alla fuga, non c'era il Valenti.

La condotta contestata al capo B) non può essere, pertanto attribuita al passeggero del mezzo, né può essergli attribuita la guida spericolata dello stesso.

Quanto all'episodio del lancio della pesante cesoia, la difesa sostiene che, altrettanto illogicamente, la Corte avrebbe evitato di prendere in analisi l'ipotesi, egualmente plausibile, che l'imputato intendesse disfarsi, con quel maldestro gesto, di una prova del reato, non già porre in atto una condotta violenta nei confronti delle forze dell'ordine.

Una motivazione rispondente ai requisiti di logica e completezza avrebbe dovuto vagliare le ragioni per cui l'imputato non abbia lanciato ulteriori oggetti o non abbia tentato di speronare l'auto dei carabinieri, se lo scopo era, come ritenuto dalla Corte d'appello, quello di ostacolare con metodo violento l'inseguimento da parte di questi ultimi. 2.2 Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, vista la confessione resa (indice di resipiscenza) e il contributo così offerto alle indagini, segnatamente attraverso l'indicazione del mezzo utilizzato per commettere il delitto.

Ritenendo che la confessione non abbia dato alcun contributo utile alle indagini, la Corte d'appello avrebbe disatteso la ratio stessa dell'istituto delle attenuanti generiche, ovverosia la volontà del legislatore di «adeguare il trattamento sanzionatorio astratto al caso concreto». 2.3 Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 442, comma 2, del codice di rito, per contraddizione tra dispositivo e motivazione.

Nel dispositivo, infatti, la pena è indicata nella misura di anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 233, 00 di multa.

Nella parte motiva, il Giudice, nel rideterminare la pena, ha ridotto la stessa di un terzo, vista la scelta del rito abbreviato, pervenendo alla determinazione finale della pena quantificata in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 117 di multa.

Di qui, secondo la difesa, l'evidente errore contenuto nel dispositivo. 3 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi. 3.1 Col primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte d'appello si sarebbe limitata a un breve rimando ai precedenti penali dell'imputato, senza valutare le specifiche modalità oggettive del reato e la gravità del danno effettivamente causato; avrebbe altresì mancato di valutare la situazione d'indigenza dell'imputato. 3.2 Col secondo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, per non avere la Corte territoriale verificato la sussistenza di elementi indicatori di una maggiore ed effettiva pericolosità sociale dell'imputato, tali da giustificare l'applicazione della contestata recidiva.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto trattazione orale del presente ricorso ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n.137 del 28 ottobre 2020; la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena detentiva da determinare in anni due e mesi quattro di reclusione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è solo in parte fondato; pertanto, esso deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 1.1 II primo motivo è infondato, perché meramente reiterativo di questioni già dedotte in appello e razionalmente risolte dalla Corte.

La tesi difensiva è stata disattesa dai Giudici d'appello sulla base dell'unica spiegazione logicamente fondata; non è invero dato comprendere in che modo l'imputato, sbarazzandosi della cesoia, avrebbe così eliminato la prova del reato, dal momento che anche altri oggetti del reato (slot machines e altri attrezzi) venivano trasportati in auto dal Valenti e dal coimputato.

L'unica spiegazione dotata di coerenza logica è quella individuata dai giudici di merito, ossia ostacolare l'inseguimento da parte delle Forze dell'ordine.c65 1.2 Il secondo motivo è infondato.

Il diniego delle circostanze generiche è confortato da una motivazione priva di incrinature logiche, tesa a evidenziare, in meticolosa replica agli argomenti della difesa, gli elementi ritenuti dalla Corte territoriale decisivi (quali, ad esempio: il non marginale apporto causale ai reati commessi; il concorso degli imputati al delitto di resistenza a pubblico ufficiale) ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle dette circostanze (cfr., ex plur., Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01: «in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato»). 1.3 Il terzo motivo (per errore indicato come motivo n. 2 nel ricorso) è fondato.

Nel dispositivo, infatti, la pena è indicata nella misura di anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 233, 00 di multa.

Nella parte motiva, il Giudice, nel rideterminare la pena, ha seguito un ragionamento in astratto esatto (laddove ha affermato doversi ridurre la pena di un terzo, vista la scelta del rito abbreviato), pur se, nella determinazione finale della pena, quantificata in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 117 di multa, egli ha compiuto un errore materiale di calcolo.

Sebbene, in linea generale, abbia solide basi giurisprudenziali il principio della prevalenza del dispositivo (in quanto atto che estrinseca la volontà del giudice e che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione; diversamente, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione: Sez. 4 , Sentenza n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874 - 01.), altrettanto solide possono essere le ragioni che impongono un temperamento di tale principio.

Invero, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (in tal senso, sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01; in senso conforme: Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269 - 01: «in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti»; nella specie, la Corte ha disposto la rettifica del dispositivo della sentenza di appello in cui mancava il riferimento nominativo alle posizioni di taluni degli imputati appellanti, rilevando che dall'esame della motivazione risultava chiaramente ricostruibile il percorso seguito dal giudice in merito alla conferma della condanna degli imputati, attraverso la disamina dei motivi di appello da questi proposti e l'analisi della sentenza di primo grado).

In base ai predetti principi, questo Collegio dispone, pertanto, la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che la pena detentiva inflitta deve intendersi in "anni due e mesi quattro di reclusione" in luogo di "anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione."

2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 II primo motivo è manifestamente infondato, perché generico.

Il giudice d'appello ha ben evidenziato gli elementi del caso concreto che hanno giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche («in forza dei suoi precedenti penali e della particolare gravità della complessiva azione criminosa, causativa di un non indifferente allarme sociale: fuga spericolata per 21 km, con tentativi di buttare fuori strada l'auto degli inseguitori»).

Non è inconferente, al contrario di quanto ritenuto dalla difesa, il rimando ai precedenti penali, di cui uno specifico, dell'imputato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge; e, ciò, «anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, escluda che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva» (Sez. 3 , n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01).

Ove si consideri che la Corte territoriale ha ritenuto altresì di dover applicare la recidiva, a fortiori coerentemente motivato è il diniego delle attenuanti generiche. 2.2 n secondo motivo è manifestamente infondato, perché generico.

È la stessa giurisprudenza invocata dalla difesa a sostegno della propria censura a indicare i criteri cui il giudice deve attenersi in caso di contestazione della recidiva e che, nella motivazione dell'impugnata sentenza, sono stati rispettati.

La Corte territoriale, nel confermare l'applicazione della recidiva non si è affatto limitata al mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (tra i quali, come anticipato, uno specifico), avendo bensì valutato in concreto «se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti» (Sez.

U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01).

Nel riferirsi alle «modalità e alla gravità delle condotte poste in essere quali il furto premeditato, la lunga e pericolosa fuga, la resistenza particolarmente intensa e prolungata agli operanti, consistita dapprima nel tentativo di buttarli fuori strada e in seguito nel divincolarsi dall'app.

Sinatra, causandogli una lussazione», i Giudici dell'appello hanno motivato esaurientemente l'applicazione della recidiva, in conformità dei principi posti nella citata sentenza delle S. U. e ricordati dalla difesa stessa.r6 3

3. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che la pena detentiva inflitta a quest'ultimo deve intendersi in "anni due e mesi quattro di reclusione" in luogo di "anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione".

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che la pena detentiva inflitta deve intendersi in "anni due e me

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] RICORSO VALENTI nig Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 novembre 2021, la Corte d'appello di Catania ha parzialmente riformato il provvedimento con cui il Giudice di primo grado aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt., 61 n. 5, 110, 624, 625 comma 1, n. 2 e 5, cod. pen., per essersi impossessati di 4 slot machines e una macchina cambiamonete, e di altri beni contenuti in un bar (capo A) , e per il reato di cui agli artt. 61, n.2, 110 e 337 cod. pen., per aver tentato di bloccare l'inseguimento delle forze dell'ordine, cercando di far uscire fuori strada l'autoradio dei Carabinieri e lanciando con violenza, dall'auto in fuga tentavano la fuga, una cesoia di grandi dimensioni, che ha causato lesioni all'appuntato Sinatra (capo B). [OSCURATO:PERSONA] era altresì ascritta la penale responsabilità per il reato di cui agli art. 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 1 (con rinvio all'art. 61, n. 2), cod. pen., perché, opponendosi al Sinatra che lo stava arrestando, cagionava a quest'ultimo una lussazione alla spalla, giudicata guaribile in giorni cinque, salvo complicazioni. La Corte d'appello di Catania ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen, rideterminando la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 480 di multa e a [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 233 di multa, confermando nel resto la decisione del Tribunale. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi. 2.1.1 Con il primo motivo, eccepisce vizio di motivazione con riguardo alla denegata assoluzione per il reato di cui al capo B. La Corte d'appello avrebbe illogicamente trascurato il fatto che, alla guida del furgone con cui gli imputati si diedero alla fuga, non c'era il Valenti. La condotta contestata al capo B) non può essere, pertanto attribuita al passeggero del mezzo, né può essergli attribuita la guida spericolata dello stesso. Quanto all'episodio del lancio della pesante cesoia, la difesa sostiene che, altrettanto illogicamente, la Corte avrebbe evitato di prendere in analisi l'ipotesi, egualmente plausibile, che l'imputato intendesse disfarsi, con quel maldestro gesto, di una prova del reato, non già porre in atto una condotta violenta nei confronti delle forze dell'ordine. Una motivazione rispondente ai requisiti di logica e completezza avrebbe dovuto vagliare le ragioni per cui l'imputato non abbia lanciato ulteriori oggetti o non abbia tentato di speronare l'auto dei carabinieri, se lo scopo era, come ritenuto dalla Corte d'appello, quello di ostacolare con metodo violento l'inseguimento da parte di questi ultimi. 2.2 Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, vista la confessione resa (indice di resipiscenza) e il contributo così offerto alle indagini, segnatamente attraverso l'indicazione del mezzo utilizzato per commettere il delitto. Ritenendo che la confessione non abbia dato alcun contributo utile alle indagini, la Corte d'appello avrebbe disatteso la ratio stessa dell'istituto delle attenuanti generiche, ovverosia la volontà del legislatore di «adeguare il trattamento sanzionatorio astratto al caso concreto». 2.3 Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 442, comma 2, del codice di rito, per contraddizione tra dispositivo e motivazione. Nel dispositivo, infatti, la pena è indicata nella misura di anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 233, 00 di multa. Nella parte motiva, il Giudice, nel rideterminare la pena, ha ridotto la stessa di un terzo, vista la scelta del rito abbreviato, pervenendo alla determinazione finale della pena quantificata in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 117 di multa. Di qui, secondo la difesa, l'evidente errore contenuto nel dispositivo. 3 Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi. 3.1 Col primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte d'appello si sarebbe limitata a un breve rimando ai precedenti penali dell'imputato, senza valutare le specifiche modalità oggettive del reato e la gravità del danno effettivamente causato; avrebbe altresì mancato di valutare la situazione d'indigenza dell'imputato. 3.2 Col secondo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva, per non avere la Corte territoriale verificato la sussistenza di elementi indicatori di una maggiore ed effettiva pericolosità sociale dell'imputato, tali da giustificare l'applicazione della contestata recidiva. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha richiesto trattazione orale del presente ricorso ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n.137 del 28 ottobre 2020; la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento senza rinvio del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla pena detentiva da determinare in anni due e mesi quattro di reclusione. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è solo in parte fondato; pertanto, esso deve essere accolto per le ragioni e nei limiti di seguito indicati. 1.1 II primo motivo è infondato, perché meramente reiterativo di questioni già dedotte in appello e razionalmente risolte dalla Corte. La tesi difensiva è stata disattesa dai Giudici d'appello sulla base dell'unica spiegazione logicamente fondata; non è invero dato comprendere in che modo l'imputato, sbarazzandosi della cesoia, avrebbe così eliminato la prova del reato, dal momento che anche altri oggetti del reato (slot machines e altri attrezzi) venivano trasportati in auto dal Valenti e dal coimputato. L'unica spiegazione dotata di coerenza logica è quella individuata dai giudici di merito, ossia ostacolare l'inseguimento da parte delle Forze dell'ordine.c65 1.2 Il secondo motivo è infondato. Il diniego delle circostanze generiche è confortato da una motivazione priva di incrinature logiche, tesa a evidenziare, in meticolosa replica agli argomenti della difesa, gli elementi ritenuti dalla Corte territoriale decisivi (quali, ad esempio: il non marginale apporto causale ai reati commessi; il concorso degli imputati al delitto di resistenza a pubblico ufficiale) ai fini dell'esclusione dell'applicazione delle dette circostanze (cfr., ex plur., Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01: «in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato»). 1.3 Il terzo motivo (per errore indicato come motivo n. 2 nel ricorso) è fondato. Nel dispositivo, infatti, la pena è indicata nella misura di anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 233, 00 di multa. Nella parte motiva, il Giudice, nel rideterminare la pena, ha seguito un ragionamento in astratto esatto (laddove ha affermato doversi ridurre la pena di un terzo, vista la scelta del rito abbreviato), pur se, nella determinazione finale della pena, quantificata in anni uno e mesi due di reclusione ed euro 117 di multa, egli ha compiuto un errore materiale di calcolo. Sebbene, in linea generale, abbia solide basi giurisprudenziali il principio della prevalenza del dispositivo (in quanto atto che estrinseca la volontà del giudice e che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione; diversamente, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione: Sez. 4 , Sentenza n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874 - 01.), altrettanto solide possono essere le ragioni che impongono un temperamento di tale principio. Invero, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (in tal senso, sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690 - 01; in senso conforme: Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Cipriano, Rv. 273269 - 01: «in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora la divergenza dipenda da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, è legittimo il ricorso alla motivazione per individuare l'errore medesimo ed eliminarne i relativi effetti»; nella specie, la Corte ha disposto la rettifica del dispositivo della sentenza di appello in cui mancava il riferimento nominativo alle posizioni di taluni degli imputati appellanti, rilevando che dall'esame della motivazione risultava chiaramente ricostruibile il percorso seguito dal giudice in merito alla conferma della condanna degli imputati, attraverso la disamina dei motivi di appello da questi proposti e l'analisi della sentenza di primo grado). In base ai predetti principi, questo Collegio dispone, pertanto, la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che la pena detentiva inflitta deve intendersi in "anni due e mesi quattro di reclusione" in luogo di "anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione." 2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1 II primo motivo è manifestamente infondato, perché generico. Il giudice d'appello ha ben evidenziato gli elementi del caso concreto che hanno giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche («in forza dei suoi precedenti penali e della particolare gravità della complessiva azione criminosa, causativa di un non indifferente allarme sociale: fuga spericolata per 21 km, con tentativi di buttare fuori strada l'auto degli inseguitori»). Non è inconferente, al contrario di quanto ritenuto dalla difesa, il rimando ai precedenti penali, di cui uno specifico, dell'imputato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge; e, ciò, «anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, escluda che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva» (Sez. 3 , n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01). Ove si consideri che la Corte territoriale ha ritenuto altresì di dover applicare la recidiva, a fortiori coerentemente motivato è il diniego delle attenuanti generiche. 2.2 n secondo motivo è manifestamente infondato, perché generico. È la stessa giurisprudenza invocata dalla difesa a sostegno della propria censura a indicare i criteri cui il giudice deve attenersi in caso di contestazione della recidiva e che, nella motivazione dell'impugnata sentenza, sono stati rispettati. La Corte territoriale, nel confermare l'applicazione della recidiva non si è affatto limitata al mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (tra i quali, come anticipato, uno specifico), avendo bensì valutato in concreto «se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti» (Sez. U, Sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 - 01). Nel riferirsi alle «modalità e alla gravità delle condotte poste in essere quali il furto premeditato, la lunga e pericolosa fuga, la resistenza particolarmente intensa e prolungata agli operanti, consistita dapprima nel tentativo di buttarli fuori strada e in seguito nel divincolarsi dall'app. Sinatra, causandogli una lussazione», i Giudici dell'appello hanno motivato esaurientemente l'applicazione della recidiva, in conformità dei principi posti nella citata sentenza delle S. U. e ricordati dalla difesa stessa.r6 3 3. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, pertanto, inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che la pena detentiva inflitta a quest'ultimo deve intendersi in "anni due e mesi quattro di reclusione" in luogo di "anni due, mesi quattro e giorni venti di reclusione". P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, nel senso che la pena detentiva inflitta deve intendersi in "anni due e me
Sentenza Cassazione n. 42882/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris