CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04730/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Tribunale di Brescia del 28 gennaio 2019 che, per quanto di interesse in questa sede, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione pluriaggravato e, applicate le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta l'erronea qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile perché generico, in quanto non si confronta con le argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha rigettato il corrispondente motivo di appello; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostiene che doveva essere applicata l'attenuante del risarcimento del danno ed in ogni caso invoca la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è anch'esso generico perché si limita a reiterare i corrispondenti motivi di appello senza confrontarsi con le ragioni del loro rigetto e, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione della gravità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, peraltro, non è necessario, per soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d